In questo articolo gli Autori affrontano il progetto di adeguamento da due punti di vista differenti: antincendio e strutturale, due progettazioni che devono interfacciarsi ed integrarsi nella destinazione d’uso dell’edificio scolastico esistente. Saranno affrontate le rispettive normative di settore, riprendendo le modifiche che una scuola può essere oggetto nel corso della sua vita ripercuotendosi sulla sua funzionalità operativa.
Le scuole si contraddistinguono dagli edifici ordinari principalmente dall’affollamento interno all’edificio, direttamente correlato alla pubblica incolumità. L’aspetto “affollamento” incide anche su altri tipi di progettazione, quale ad esempio quella antincendio.
La progettazione degli interventi sugli edifici scolastici esistenti deve essere il più possibile integrata, pertanto, i requisiti da assolvere per ciascuna disciplina devono coordinarsi riflettendosi su un costruito esistente che però esibisce i seguenti “ostacoli”:
1) Originariamente gli edifici scolastici possono non essere nati con quella specifica destinazione d’uso, subendo quindi una modifica nel corso della vita della costruzione. Ciò può avere comportato:
Figura 1 – Rilievo mediante laser scanner eseguito da PN15.Srl: scuola in c.a realizzata ante 1971 ed ampliamento con spazio “palestra” realizzato post 1971. Nonostante i pochi anni trascorsi tra i due corpi di fabbrica la documentazione esecutiva è sostanzialmente differente vista la normativa di riferimento.
Figura 2 – Ampliamento volumetrico su corpo originario in muratura (inizio ‘900), ampliato inizio anni ’80 con volume in c.a. (Rilievo laser scanner realizzato da PN15 Srl).
2) La progettazione ai carichi verticali era prevalente rispetto all’azione “eccezionale” sismica. I carichi verticali sono considerati dimensionanti per i Comuni a bassa sismicità, solo negli ultimi decenni l’azione sismica ha rivestito un carattere prestazionale e dimensionante [Terremoto di San Giuliano di Puglia, 2002, a cui è seguita sia la pubblicazione dell’O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i., che ha introdotto la distinzione della classe ‘uso, sia la zonazione sismica che ha reso l’intero territorio nazionale sismico secondo le quattro intensità: alta (1), media (2), bassa (3) e bassissima (4)].
3) Gli adeguamenti alle normative di settore sono stati soggetti a proroghe. Un esempio l’ O.P.C.M. 3274/2003 che prevedeva a 5 anni dalla sua pubblicazione, che tutti gli edifici sensibili e strategici dovessero essere soggetti ad un’analisi di vulnerabilità sismica, a cui sarebbero seguiti interventi di consolidamento strutturale. L’analisi di vulnerabilità e gli interventi sono tutt’oggi in corso.
4) Edificio scolastico vincolato (comma 4 art. 29 del d. lgs. 22/01/2004 n. 42) può essere oggetto di determinate accortezze:
Attraverso la conversione del decreto Milleproroghe n. 228 del 30/12/2021 nella legge 15/2022 l’adeguamento alla normativa antincendio è stata procrastinata al 31 dicembre 2024 (la precedente scadenza era al 31 dicembre 2022). Un’altra modifica corrisponde all’introduzione del comma 3bis all’articolo 6: “sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive”.
In Tabella 1 sono riportati sinteticamente i contenuti dell’adeguamento antincendio per gli edifici scolastici esistenti, che si distinguono a seconda se il fabbricato è ante o post il d.m. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
Tabella 1 – Sintesi dei requisiti richiesti per gli edifici scolastici esistenti dal codice di prevenzione incendi
La particolarità dell’approccio delle opere di adeguamento delle scuole, ai fini della prevenzione incendi, risiede nel fatto che, come “attività soggetta” ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la “Scuola” è individuata al punto 67 dell’allegato I del d.P.R. 151/2001: per questo tipo di attività, infatti, vige ancora il “doppio binario”.
È possibile approcciarsi al progetto di modifica, ampliamento o adeguamento attraverso, sia la applicazione del “codice di prevenzione incendi” sia l’utilizzo della regola tecnica prescrittiva tradizionale come il d.m. 26.08.1992 aggiornato al 08.03.2021.
Figura 3 – Approccio del “doppio binario” previsto al punto 67 dell’allegato I del d.P.R. 151/2001
A seconda del tipo di approccio il progettista si troverà di fronte a prestazioni e performance richieste differenti fra loro e sarà lui a dover “decidere” quale strategia e quale prestazione utilizzare: l’elemento discriminante è il cosiddetto “Rvita”, ovvero il rischio vita.
A seconda che si utilizzi il DM 26.08.1992 o la RTO (codice) con la RTV (V7), ad esempio, la Resistenza al Fuoco minima richiesta passa da R60 ad R30; le lunghezze di esodo (nel primo caso inferiori a 60m) possono raggiungere distanze più lunghe (anche 70 m) se gli “occupanti” hanno dimestichezza con l’immobile (se si utilizza la RTV V7), ma si introduce il concetto di “corridoio cieco”.
Dovendo affrontare la progettazione dal punto di vista integrato con quella strutturale di consolidamento sismico, considerando questi elementi, i punti critici potrebbero corrispondere a:
1) Tipologia di separazione e compartimentazione (strategia S3), ovvero se l’edificio scolastico è o meno isolato rispetto ad un fabbricato con altra destinazione d’uso. Nel caso di adiacenza, la separazione deve avvenire mediante strutture con requisiti REI ≥ 120, senza alcun tipo di comunicazione o connessione. Ma si dovranno verificare i livelli di prestazione a seconda della classificazione del rischio.
2) Scelta delle strutture di consolidamento in relazione alla “resistenza al fuoco”. Per gli elementi strutturali devono essere rispettate le prescrizioni e le modalità di prova stabilite al DM 9/3/2007 recante “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F” e dal d.m. 16/2/2007 recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” (Allegato n.2).
3) Scelta dei materiali da impiegarsi sia nelle strutture che nelle finiture (“reazione al fuoco”). Ad esempio:
4) Sezionamenti e compartimentazione. Distinzione tra strutture portanti (REI 60), separanti per edifici con altezza antincendi fino a 24 m (Rei 60) altrimenti se superiore ai 24 m, Rei 90.
5) Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6) Passaggio dell’impiantistica nelle strutture portanti o negli elementi architettonici: distanza, isolamento e opere di allestimento.
In conclusione, al PROGETTISTA è lasciata la facoltà (decisione) di procedere con soluzioni progettuali che possono essere prescrittive o prestazionali (FIRE SAFETY ENGINEERING), di concerto e confronto con il COMMITTENTE ed il TITOLARE DELL’ATTIVITÀ.
La procedura da seguire è sintetizzabile IN TRE FASI:
...CONTINUA LA LETTURA.
Per leggere l'articolo integrale scarica il PDF*
*Previa registrazione al sito.
Leggi anche
News Vedi tutte