L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i nuovi codici di tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta disposto per i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, dopo le modifiche apportate in materia dal DL 13/2022 (Antifrodi 2).
Segnaliamo e alleghiamo la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale vengono istituiti i codici di tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sappiamo ormai 'bene' che l'art.121 del DL Rilancio, da ultimo modificato dall'art.1 comma 2 del DL 13/2022 (Antifrodi 2) dispone che per alcuni lavori in ambito edile la detrazione maturata può essere fruita anche:
Le possibilità sopra elencate sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti nuovi codici tributi (vedere pag. 2 e 3 della risoluzione allegata).
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I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’art.121 comma 1 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo art.121 (da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022).
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’AdE; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la stessa Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.
I codici di tributo varati oggi, specifica la risoluzione n. 12/2022, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.
I codici tributo che erano già stati istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano invece utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
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