Antincendio
Data Pubblicazione:

Sicurezza antincendio degli edifici civili: il riepilogo delle scadenze

Con la fine dello stato di emergenza per il Covid terminano alcune proroghe relative ad obblighi di prevenzione incendi e tra questi anche quelli che riguardano gli edifici di civile abitazione esistenti, di altezza considerata rilevante. Ecco un riepilogo delle scadenze.

Facciamo il punto sugli obblighi di prevenzione incendi di edifici civili

La fine dello stato di emergenza da Covid-19, prevista per il 31 marzo 2022, determina il graduale ritorno alla normalità, e quindi all’obbligo del rispetto di quegli adempimenti di prevenzione incendi che negli ultimi due anni erano stati oggetto di proroghe, legate alle oggettive difficoltà di realizzazione degli interventi di adeguamento o di assumere decisioni di tipo collegiale (assemblee di condominio). 

In particolare, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione esistenti, di altezza considerata rilevante, gli obblighi gestionali sanciti dal D.M. 25/01/2019 recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, si vanno a sovrapporre ai procedimenti di attestazione del rinnovo di conformità antincendio regolamentato dall’articolo 5 comma 2 del D.P.R. 151/2011. 

 

Modifiche al Codice di prevenzione incendi

 

Interventi di rivestimento delle facciate

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di rivestimento delle facciate, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del D.M. 25/01/2019, la Guida Tecnica emanata con lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, ne regolamenta attualmente la realizzazione, nell’attesa dell’ormai prossima alla pubblicazione Regola tecnica verticale “Chiusure d’ambito” e degli ulteriori provvedimenti normativi e regolamentanti collegati.

Come disposto dal D.M. 25/01/2019, tali interventi, al loro completamento, se realizzati su edifici esistenti soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (attività n. 77 dell’Allegato), in data successiva al 6/5/2019, che abbiano comportato la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva, devono essere valutati, ai sensi dell’Allegato IV al D.M. 7/8/2012 recante “Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, per quanto riguarda l’eventuale aggravio del rischio incendio, attraverso una asseverazione da parte di professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno.

Conseguentemente, tali attività non possono essere compiute su edifici di civile abitazione soggetti ai controlli dei VV.F., che siano sprovvisti di SCIA e quindi di autorizzazione all’esercizio ai fini antincendio.

Segnatamente, gli adempimenti gestionali attuati per gli edifici esistenti devono essere comunicati ai Comandi provinciali territorialmente competenti, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del D.M 25/01/2019.

Appare evidente quanto sia necessario avere ben chiaro quale siano i termini di adeguamento degli adempimenti richiesti.

Per gli edifici esistenti ancora sprovvisti di SCIA antincendio, solitamente a causa di lavori di adeguamento richiesti per le autorimesse, giudicati troppo onerosi, si rammenta che la Regola tecnica verticale V.6 consente soluzioni sostenibili e congruenti con il rischio incendio di tale attività; inoltre è di imminente pubblicazione la Regola tecnica verticale “Edifici di civile abitazione” che potrà costituire alternativa al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, come integrato dal D.M. 25 gennaio 2019.

Il D.M. 25/01/2019 è stato emanato dopo il drammatico incendio della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14/06/2017, con lo scopo di migliorare il livello di sicurezza degli edifici alti, in considerazione delle mutate tecniche del costruire e dei prodotti che vengono permanentemente inglobati nell’opera da costruzione in quanto la norma prescittiva tradizionale rappresentata dal D.M. 16/5/1987 non trattava alcuni temi divenuti focali.

Si rileva che la Torre del Moro di Milano distrutta da un incendio devastante di facciata il 29/8/2021 è stata realizzata nel 2011.

Per quanto sopra indicato, vengono aggiornate n. 2 tabelle che riepilogano le scadenze, le proroghe e i termini attualmente previsti per gli adempimenti atti alla regolarizzazione delle attività 77 del D.P.R. 151/2011.

 

D.M. 25 gennaio 2019

Riepilogo scadenze adempimenti previsti dal D.M. 25 gennaio 2019

Riepilogo scadenze adempimenti previsti dal D.M. 25 gennaio 2019

 

D.P.R. 151/2011 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 

L’articolo 11 comma 6 del D.P.R. 151/2011 “Disposizioni transitorie e finali”, ha fissato i termini entro i quali i responsabili degli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di prevenzione incendi devono presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 

Tale termine risulta già scaduto per gli edifici alti con Certificato di prevenzione incendi rilasciato fino al 31 dicembre 1999, mentre è ormai prossimo alla scadenza anche per gli edifici alti con Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07/10/2011). Nella tabella seguente i riferimenti normativi.

 

Riepilogo termini per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendi

Riepilogo termini per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendi

 

La Gestione della Sicurezza Antincendi nei Condomini alti, e per questo regolamentati da norme tecniche di prevenzione incendi, è stata ritenuta necessaria, al fine di assicurare un’adeguata mitigazione del rischio incendio, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, fin dal gennaio 2019, a seguito delle carenze evidenziatesi nell’incendio della Grenfell Tower di Londra.

I termini inizialmente concessi per l’adeguamento a partire dal 06/05/2019: un anno per l’organizzazione e due anni (non prorogati) per la realizzazione degli impianti di protezione attiva, richiesti per le torri di altezza antincendio superiore ai 54 m, come la torre del Moro, sono ormai trascorsi, ma le proroghe concesse per l'emergenza COVID-19, per quanto riguarda l’organizzazione della GSA del Condominio consentono ancora, per qualche mese (fino al 30/06/2022), un esercizio non più in linea con i moderni concetti di risposta all’evento e salvaguardia degli occupanti.

Il 30/06/2022 è la data ultima fissata per la presentazione dell’attestazione di rinnovo di conformità antincendio per gli edifici alti con Certificato di Prevenzione Incendi una tantum rilasciato in data successiva al 1/1/2000.

Antincendio

Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

Scopri di più