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Reati contro i beni e il patrimonio culturale, nuova legge in Gazzetta Ufficiale! Le nuove sanzioni penali

La legge n.22 del 9 marzo 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e immediatamente in vigore, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali e le inserisce nel codice penale.

E' in vigore da oggi 23 marzo 2022, la nuova legge n.22 del 9 marzo 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22/3), rubricata "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), e le inserisce nel codice penale. 

L'obiettivo della legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Reati contro il patrimonio culturale dentro il Codice Penale: approvata la proposta di legge

I reati contro il patrimonio culturale dentro il Codice Penale

La proposta, definitivamente approvata e ora in attesa di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):

  • inserisce dentro il Codice Penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra lo stesso Codice e il codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004);
  • introduce nuove fattispecie di reato;
  • aumenta le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
  • introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

 

I delitti contro il patrimonio culturale

Il provvedimento inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Vengono punite anche le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione.

Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta i legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.

Viene inoltre consentita la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito delle opere d’arte.

 

Le sanzioni amministrative 'accessorie'

Quando i reati contro i beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente, la proposta prevede l'applicabilità all'ente stesso delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.

Con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, il provvedimento abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.


LA LEGGE N.22 DEL 9 MARZO 2022, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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