Agenzia delle Entrate: la ripetizione è possibile quando l’immobile viene dichiarato inagibile dall’autorità competente, a causa della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio.
Nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", si potrà fuire del Bons prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", indisponibile per il proprietario.
Lo ha chiarito, con il nuovo principio di diritto n.1/2022 (scaricabile in allegato), l'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito un aspetto particolare ma piuttosto 'gettonato' in ambito dell'agevolazione in parola.
Nello specifico, le Entrate precisano che:
Per beneficiare dell'agevolazione del 2% sull'imposta di registro, lo ricordiamo, non si deve:
Insomma, se si è già beneficiato una volta del bonus, stop.
Ma se, appunto, l'immobile "pre-posseduto" viene dichiarato inagibile/inabitabile, allora ci sarà la possibilità di prendere il bonus prima casa per l'acquisto di una nuova abitazione, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell'immobile e, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma di riferimento.
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