Data Pubblicazione:

Abusi edilizi e parcellizzazione degli interventi: l'opera va considerata nel suo insieme

Tar Napoli: non è corretto “parcellizzare” gli interventi realizzati, laddove essi, visti nel loro insieme e per le loro sostanziali caratteristiche dimensionali e strutturali, costituiscono un insieme unitario, in grado di incidere, trasformandolo, sull’assetto del fondo, sensibilmente mutando la sua destinazione originaria (meramente agricola), peraltro in un contesto sottoposto a vincoli plurimi.


Una tettoia, due container, un tappeto in sintetico, un brecciame e una staccionata.

Presi singolarmente, "forse" (il condizionale è sempre d'obbligo), non necessiterebbero del permesso di costruire ma se l'opera che deriva dalla loro "unione" configura una trasformazione del territorio, mutando peraltro la destinazione originaria, allora il permesso è necessario e, in sua assenza, si configura abuso edilizio con conseguente demolizione.

E' questo il 'sunto' dell'interessante sentenza 1873/2022 dello scorso 21 marzo (scaricabile in allegato in fondo all'articolo), relativo all'impugnazione, da parte di una privata cittadina, del provvedimento con cui il Comune le aveva ingiunto ex art. 31 del Testo Unico Edilizia la demolizione delle opere abusivamente realizzate (tettoia, due container, tappeto in sintetico, brecciame e staccionata), intimandole così la riduzione in pristino dei luoghi.

Abusi edilizi e parcellizzazione degli interventi: l'opera va considerata nel suo insieme

Opere provvisorie e precarie (se considerate singolarmente)

Secondo la signora, non era necessario il permesso di costruire per le opere realizzate, stante la loro provvisorietà e precarietà, che argomentava partitamente con riferimento ai singoli manufatti. Aggiungeva la sproporzione della sanzione irrogata e l’assenza di un’adeguata motivazione.

 

Le opere della discordia viste assieme

Si tratta, nel dettaglio, di opere realizzate presso il fondo di proprietà e consistenti in:

  1. tettoia in lamiere coibentate di circa mq 55,00, impostata a mt 3,00 al calpestio, con sottostanti n. 2 containers di mq 10,00 cadauno;
  2. posizionamento di staccionata di altezza mt 0,80 a delimitazione dell’area di circa 200 mq antistante il manufatto di cui al punto 1, a sua volta pavimentata con tappetino sintetico sovrapposto a strato di materiale stabilizzato;
  3. posizionamento di strato di materiale stabilizzato (brecciame) in parte dell’area circostante di cui al punto precedente.

Nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, si legge che “Trattasi di una tettoia in lamiere coibentate di circa mq 55,00x3,00 di h sorretta da struttura in profilati metallici infissi al terreno nella cui area sottostante insistono n. 2 container di mq 10,00 circa cadauno […] L’area antistante, per una superficie di circa mq 200 è stata circoscritta con staccionata in legno con altezza di circa mt 0,80 previa stesura di un tappetino sintetico di colore verde sovrapposto ad uno strato di materiale stabilizzato costituito da brecciolino bianco cosparso anche su parte dell’area non interessata dai lavori. All’atto della constatazione i lavori non erano in atto anche se all’interno dell’area medesima erano in giacenza ulteriori pannellature idonee alla formazione di copertura prefabbricata”.

Di conseguenza, osservava il comune, la ritenuta riconducibilità delle opere realizzate (in area soggetta a vincoli plurimi) alle nuove costruzioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) del dpr 380/2001, portava alla conseguente sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione demolitoria ex art. 31 del medesimo TUE.

 

L'opera va giudicata nel suo insieme

Il Tar Napoli, in primis, chiarisce che - per principio da tempo univocamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa - quando sia coinvolta, come nel caso di specie, una pluralità di manufatti eterogenei, quest’ultimi non vanno considerati separatamente, ma nell’insieme unitario che contribuiscono a comporre. Detto altrimenti e per quanto qui rileva, “in materia edilizia la valutazione degli abusi presuppone una visione complessiva delle opere realizzate, non essendo ammissibile un frazionamento dei diversi interventi che, attraverso la loro reciproca interazione, abbiano dato luogo a un organismo edilizio o a un complesso immobiliare suscettibile di considerazione unitaria sotto il profilo dell’impatto urbanistico e del conseguente pregiudizio al regolare assetto del territorio” (Cfr., ex multis, T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 15/10/2020, n. 1216; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 09/11/2020, n. 5097).

E' l'antipasto del "no" al ricorso della signora, perché in definitiva secondo il Tar non convince la prospettazione tendente a “parcellizzare” gli interventi realizzati, laddove essi, visti nel loro insieme e per le loro sostanziali caratteristiche dimensionali e strutturali, costituiscono, all’evidenza, un insieme unitario, in grado di incidere, trasformandolo, sull’assetto del fondo, sensibilmente mutando la sua destinazione originaria (meramente agricola), peraltro in un contesto sottoposto a vincoli plurimi.

 

Contiguità fisica e nesso funzionale tra le opere

Questo si evince dalla descrizione dei luoghi, per come effettuata nel verbale di sopralluogo, ove si apprezzano la contiguità fisica ed il nesso funzionale che avvince le opere (brecciolino e tappeto sintetico a copertura dell’area sulla quale insistono i due container a loro volta sovrastati, a scopo copertura, dalla tettoia).

Va inoltre disatteso il profilo di censura relativo alla supposta sproporzione della sanzione demolitoria e carenza motivazionale del provvedimento impugnato. In proposito basti osservare che “accertato l’abuso […] l’ordinanza di demolizione configurandosi [è atto dovuto e vincolato e] non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (Cfr., Cons. Stato Sez. VI, 28/02/2022, n. 1392). E tali ultimi elementi (individuazione e qualificazione), sono entrambi chiaramente individuati nel provvedimento impugnato.

 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi