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Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto

Il MITE ha inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento del MITE sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale

E' piuttosto importante, il contenuto dello schema di decreto del MITE, datato 14 marzo 2022 e disponibile in allegato, inviato dal Ministero della Transizione Ecologica alla Commissione UE e contenente le 'regole' per la cessazione della qualifica di rifiuto - ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs. 152/2006 - riguardo ai rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il regolamento, che dovrà essere 'vidimato' dall'UE per la conclusione dell'iter entro il 15 giugno prossimo, stabilisce i criteri specifici per, appunto, la cessazione della qualifica di rifiuti e interessa da vicino il mondo delle costruzioni, gli appalti e i professionisti tecnici coinvolti (si pensi al direttore dei lavori, ad esempio).

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Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.2 del decreto stesso, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

 

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri di cui all’art.3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del CAD, all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui sopra, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

 

Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.


I rifiuti da costruzione e demolizione tra legislazione e prassi

Approfondimento contenente indicazioni operative per una migliore comprensione delle novità legislative introdotte in matria dal D.Lgs 116/2020 e, in conseguenza, per una corretta gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e delle demolizioni sia nel luogo di produzione, sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

Leggi l’articolo di Pierpaolo Masciocchi!


I rifiuti ammissibili

L'Allegato 1 specifica che, per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi identificati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengonoesclusivamente da manufatti sottoposti preliminarmente a operazioni di decontaminazione/bonifica volte alla rimozione di materiali contenenti amianto, di apparecchiature contenenti/contaminate da PCB, di guaine bituminose, di materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi e di altri materiali contaminati o contenenti sostanze pericolose, ai sensi della decisione 2000/532/CE e della direttiva 2008/98/CE.

In via preferenziale, i rifiuti ammessi provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità.

A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.


PER MAGGIORI DETTAGLI, SI RIMANDA AL TESTO INTEGRALE DELLO SCHEMA DI DECRETO (NON ANCORA IN VIGORE) SCARICABILE IN ALLEGATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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