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Vecchi atti e permessi edilizi necessari per ottenere il Superbonus: il comune deve fornirli quanto prima

Tar Campania: l'amministrazione comunale è obbligata a fornire atti e documenti al cittadino che li ha richiesti per poter effettuare lavori agevolati dal Superbonus 110%

Licenze e atti edilizi: se servono al cittadino, il comune deve fornirli

La motivazione secondo la quale “non è stato possibile rinvenire il faldone della citata Licenza edilizia” non giustifica la mancata ostensione - da parte del comune - della documentazione richiesta dal cittadino, indispensabile per lo stesso per poter fruire del Superbonus.

Lo ha affermato il Tar Campania nella sentenza 1681/2022 dello scorso 14 marzo (disponibile in allegato), che ha accolto il ricorso sull'istanza di accesso civico volta, appunto, all'acquisizione degli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile di proprietà, sulla stessa 'scia' peraltro di una recente pronuncia del Tar Lazio.

Nella specie, il Comune riscontrava l'istanza, riscontrando che "dal Registro delle Licenze Edilizie dall’anno 1959 all’anno 1968 nella disponibilità di questo Settore, risulta trascritto, al di fuori dei margini del registro, senza continuità cronologia e temporale ed a parere di chi scrive di dubbia validità, che in data xxx venne rilasciata Licenza Edilizia n° xxx/1968".

Atti e permessi edilizi necessari per ottenere il Superbonus: il comune deve fornirli quanto prima

Diritto di accesso e interesse personale, attuale e concreto

I giudici amministrativi sottolineano in primis che sussiste: 

  • il diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, comechè funzionale all’esercizio delle proprie indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile che ne occupa;
  • un interesse personale, attuale e concreto del ricorrente all’ottenimento di atti afferenti alla legittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile di cui è proprietario.

Nel caso di specie, si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia la esigenza conoscitiva ed “acquisitiva” della ricorrente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo in discussione i titoli afferenti alla legittimità edilizia dell’immobile di proprietà.

La regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22 comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5 comma 2 d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

In definitiva, il comune deve esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.


LA SENTENZA 1681/2022 DEL TAR CAMPANIA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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