Tra le caratteristiche prestazionali dei serramenti quella ad oggi più richiesta risulta essere la trasmittanza termica in quanto il rispetto dei valori stabiliti per decreto è ormai indispensabile.
Trattandosi però di “caratteristica essenziale” ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (Reg. 305/2011) è necessario che essa venga determinata e dichiarata nello stretto rispetto delle regole previste a livello comunitario al fine di evitare violazioni sia della legislazione europea che della legislazione nazionale ad essa correlata.
La trasmittanza termica è ormai la caratteristica più richiesta ai serramenti esterni in quanto per mezzo del rispetto dei valori stabiliti dai vari decreti nazionali in merito alla trasmittanza si può accedere ai vari bonus fiscali che oggi danno linfa al settore dell'edilizia. Qualora però non si conoscano adeguatamente le prescrizioni derivanti dalla normativa armonizzata europea si potrebbe rischiare sia un cortocircuito comunicativo tra progettista/collaudatore dell'opera edile e fabbricante dei serramenti sia, nel peggiore di casi, una vera e propria violazione degli obblighi legali con conseguenti pesanti ricadute su tutti i soggetti coinvolti.
Per caratteristica essenziale nella legislazione europea dei prodotti da costruzione si intende una caratteristica di un prodotto che sia riferita ad uno dei requisiti di base delle opere da costruzione repertoriati nell'Allegato I del Regolamento 305/2011. Tali caratteristiche sono regolamentate per mezzo dei Mandati europei che ne fissano sia la correlazione con il requisito di base pertinente – che per la trasmittanza termica è il requisito 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” - sia il c.d. “Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione”.
Come prescritto negli Artt. dal 4 all'8 del Regolamento 305/2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea della norma armonizzata pertinente al prodotto ed alla fine del prescritto periodo di coesistenza della stessa – che per i serramenti esterni è la EN 14351-1, avente prima armonizzazione nel 2006 e fine del periodo di coesistenza nel febbraio 2010 – la determinazione delle caratteristiche essenziali di detto prodotto potrà avvenire solo ed unicamente rispettando le prescrizioni contenute nella norma armonizzata, e la loro dichiarazione potrà essere effettuata solo per tramite della Dichiarazione di Prestazione redatta come da format stabilito nel Regolamento di pertinenza.
Si ricorda che, in base alla legislazione europea ed alle relative sentenze della Corte di Giustizia Europea, una norma armonizzata non è una semplice norma tecnica ma bensì una legge comunitaria avente valore gerarchico superiore alla legislazione nazionale ed alla quale tale legislazione deve obbligatoriamente conformarsi.
Le modalità di determinazione delle singole caratteristiche essenziali derivanti dal mandato europeo pertinente per i serramenti esterni – Mandato M101 – e contenute nella norma armonizzata EN 14351-1 sono repertoriate nell'Appendice E di detta norma
In base alle prescrizioni contenute nell'Appendice E, la trasmittanza termica – indicata con il numero di riferimento 4.12 - può essere determinata mediante:
Tutti i metodi di cui sopra sono applicabili e, data la preminenza della legislazione comunitaria su quella nazionale dei singoli stati membri, tutti hanno validità all'interno del territorio della Comunità Europea.
In base alle prescrizioni di cui ad EN 14351-1 e norme collegate, il calcolo generale della trasmittanza termica, effettuato tramite la formula di cui ad EN ISO 10077-1, può essere eseguito direttamente dal produttore ma i valori di ingresso dei componenti debbono:
Alle sole microimprese (meno di 10 addetti e meno di 2 mln di Euro di fatturato) è permesso di derogare dall'obbligo di ricorso ad un Ente Notificato e autodeterminare internamente tutti i valori necessari senza alcun bisogno di controllo o di validazione esterna dei risultati.
In caso di prova fisica è invece d'obbligo per tutti rivolgersi ad un Ente Notificato.
Quindi riassumendo, posto che il calcolo generale di cui ad EN ISO 10077-1 può essere sempre svolto internamente dalla ditta fabbricante:
Come ormai risaputo il valore di trasmittanza termica di un serramento, a parità di composizione (spessore, materiali, vetro ecc....) è influenzato dalle misure e dalla tipologia di serramento. In linea di massima:
L'esasperazione di tale concetto si nota su quelli che io chiamo “serramenti da montagna”, ossia quelli molto piccoli e con un numero di ante elevato rispetto alle dimensioni totali, nei quali anche composizioni estremamente prestazionali faticano a raggiungere valori inferiori agli 1,3 W/mqK.
Trattandosi di rispettare valori di legge che fungono da barriera all'accesso alle detrazioni fiscali (ed anche di accesso al mercato, seppur con valori più abbordabili) e nel contempo di non commettere illeciti l'attenzione alla misura in base alla quale si dichiara il valore termico è diventata elevata, ma ha prodotto soluzioni “fai da te” (la misura più piccola, la media delle misure della partita, la misura più grossa) che seppur spesso fondate su una logica cautelativa sono prive delle necessaria base legale, che però è presente ad un'attenta lettura del quadro legislativo.
Anzitutto, sarà necessario considerare che i decreti nazionali non fissano la misura di riferimento per la determinazione/dichiarazione della trasmittanza termica; ciò è giusto e legale, in quanto la determinazione prestazionale dei prodotti da costruzione è materia demandata al livello comunitario e non può essere trattata a livello nazionale senza che lo stato commetta infrazione.
La norma armonizzata EN 14351-1, nella già citata Appendice E, stabilisce che a prescindere dal metodo di determinazione (calcolo semplificato, calcolo rigoroso, prova fisica):
In una nota a piè di tabella, quindi sottoposta al testo principale, si stabilisce che “Dove è richiesto un calcolo dettagliato della perdita di calore di un edificio specifico il fabbricante deve fornire i valori della trasmittanza termica precisi e pertinenti calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione”.
Preso atto del già citato valore di legge comunitaria delle norme armonizzate, preso atto dell'obbligo di rispettare i disposti del Regolamento 305/2011 (con relative pesanti sanzioni di cui a Dlgs 192/2017) artt. dal 4 all' 8, ne consegue che l'unica via per rispettare tutto il quadro legislativo comunitario e nazionale risulta essere:
In questo caso il quadro legislativo nazionale è piuttosto contraddittorio e confligge, seppur in parte, con l'obbligo che gli stati membri hanno di rendere conformi i metodi di determinazione utilizzati in edilizia con quelli stabiliti dalle norme armonizzate (Art. 8 comma 6 del Reg.305/2011).
Infatti:
Esaminando la normativa armonizzata europea, che si ripete a rischio di divenire noiosi non è mera norma tecnica che uno stato membro possa applicare a suo piacimento ma legge comunitaria alla quale lo stato membro deve sottoporsi, si riscontra che:
Preso atto della contraddittorietà della legislazione nazionale, che da un lato inserisce in tabella valori a tre cifre significative e dall'altro prevede l'utilizzo di una norma che impone la presentazione a due cifre, preso atto della monoliticità della legislazione comunitaria che impone sempre e comunque presentazioni a due cifre significative, tenuto conto del fatto che alla fine la legislazione comunitaria risulta sempre vincente nei confronti di quella degli stati membri, ritengo corretto e tutelante per tutti (anche alla luce delle sanzioni di cui a Decreto 106/2017) che i fabbricanti di serramenti presentino i valori a due cifre significative.
IN ALLEGATO* SONO DISPONIBILI DUE SIMULAZIONI TERMICHE RELATIVE AL NODO SERRAMENTO
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