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Definizione di edificio esistente per l'accesso a Superbonus e altri bonus: contano Catasto e titoli edilizi

Il sottosegretario al MEF Federico Freni ha fornito chiarimenti sulla definizione di “edificio esistente” ai fini dell'accesso al Superbonus e agli altri bonus edilizi

Oltre all'apertura sulla proroga per la scadenza del 30% dei SAL nelle abitazioni unifamiliari attualmente fissata al 30 giugno 2022 per poter 'prendere' il Superbonus entro il 31 dicembre 2022, il sottosegretario al MEF Freni ha fornito altre risposte piuttosto importanti e inerenti i bonus edilizi, alla commissione Finanze della Camera.

Le altre due interrogazioni che val la pena riportare sono inerenti alla definizione di edificio esistente ai fini dell’accesso ai bonus edilizi e ai requisiti per il riconoscimento del SuperSismabonus Acquisti. Vediamo, qui, il primo.

Definizione di edificio esistente per l'accesso a Superbonus e altri bonus: contano Catasto e titoli edilizi

Edificio esistente: fanno fede Catasto e titolo edilizio

I chiarimenti interpretativi contenuti nell'interrogazione 5-07777 - prima firma Ungaro, scaricabile nel file pdf allegato - riguardano l'ambito applicativo dei bonus edilizi con particolare riferimento alle agevolazioni disciplinate dagli artt. 119 del DL 34/2020 e delle detrazioni previste dall’art.119 del DL 34/2020 e dagli artt. 14 e seguenti del DL 63/2013.

La normativa, si evidenzia, fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici «esistenti» e le circolari delle Entrate specificano che la definizione di «edificio esistente» riflette l’intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.

Ma allora, visto che l'art.3 comma 1 lettera d) del dpr 380/2001 qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, ai fini della qualificazione di «edificio esistente»:

  • è necessario il riferimento al titolo edilizio?

oppure

  • il concetto di «edificio esistente» è cambiato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell’edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito?

Il MEF, in primis, ricorda che con riferimento al Superbonus, l'Ade con la circolare 24/E/2020 ha precisato che - in linea con quanto previsto ai fini di Ecobonus e Sismabonus (articoli 14 e 16 del DL 63/2013), anche ai fini del Superbonus 110% l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari «esistenti», non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Quindi, il fatto che anche ai fini del Superbonus, gli interventi agevolabili sono finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente - anche mediante la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici - comporta che:

  • ai fini della verifica dell'esistenza dell’immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale;
  • essendo gli interventi agevolabili solo quelli di «recupero del patrimonio edilizio», sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come «nuova costruzione». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel Testo Unico Edilizia.

Ne deriva che le modifiche nel tempo apportate al dpr 380/2011 hanno un’automatica ricaduta anche sulle detrazioni.

Infine, l’Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che l’interpretazione delle norme urbanistiche non rientra nella sua competenza e che, con riferimento al caso di specie segnalato dagli Interroganti, in merito al possibile coordinamento tra il testo unico dell’edilizia (da un lato) ed il codice dei beni culturali (dall’altro), ai fini dell’accesso ai benefici fiscali, rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal relativo titolo abilitativo. 


LA RISPOSTA INTEGRALE E' CONTENUTA NEL VERBALE DELLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI DEL 28 E 29 MARZO 2022, DISPONIBILE IN ALLEGATO

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