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Fotovoltaico: no della Soprintendenza solo se l'area è sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico

Consiglio di Stato: la Soprintendenza può opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico solo se sull’area è stato apposto un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale.


Mentre procede, in Parlamento, l'iter di conversione in legge del DL 17/2022 (cd. Decreto Energia e Bollette), contenente, al suo interno, svariate 'migliorie' e 'semplificazioni' in materia di impianti fotovoltaici, ci imbattiamo nella sentenza 2242/2022 del Consiglio di Stato che, di fatto, ci spiega che l'eventuale diniego della Soprintendenza deve essere giustificato da un vincolo, di tipo ambientale, paesaggistico o culturale.

Fotovoltaico: no della Soprintendenza solo se l'area è sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico

Opposizione a iniziative private sul fotovoltaico

La sentenza, molto lunga, riguarda il ricorso che una società agricola aveva presentato dopo il diniego, presso la Conferenza dei Servizi, da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali (mentre tutte le altre PA avevano dato il benestare) per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Il 'no' era stato motivato dal fatto che i pannelli a terra avrebbero danneggiato il paesaggio e l'area archeologica vicina.

Ma per la società agricola:

  • l'impianto non sarebbe stato visibile considerando la morfologia del territorio;
  • il territorio in questione non ricadeva in un'area sottoposta a vincolo (paesaggistico o ambientale).

L’oggetto del contendere, quindi, riguarda la questione di diritto circa la legittimità dell’esercizio del potere del MIBACT – e, a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione – di opporsi ad iniziative private (espressione del diritto, costituzionalmente presidiato, di libera iniziativa economica, oltretutto in un settore oggetto di favor normativo) che, come nella specie:

  • non insistono direttamente, tenuto conto delle prescrizioni con cui è stato approvato il progetto, su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla prospettica apposizione di un vincolo siffatto;
  • non risultano ledere concretamente beni paesaggistici contermini (per quanto risulta agli atti, il fosso Arroncino verrebbe sotto-scavato, sì che non vi sarebbe in situ alcuna opera visibile, né alcuna alterazione dell’alveo);
  • non constano interferire con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste ad una distanza dall’impianto giuridicamente rilevante (cfr. art. 14.9 del d.m. 10 settembre 2010).

 

La Soprintendenza può opporsi sono se ci sono dei vincoli da proteggere

La conclusione di Palazzo Spada è chiara: il MIBACT, quale “Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali” (cfr. art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l’opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata.


Il PTPR non può apporre vincoli...

In ultimo, il Consiglio di Stato osserva che il piano territoriale paesistico regionale (PTPR):

  • non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di semplice (e generale) indirizzo pianificatorio per gli Enti pubblici;
  • ammette, nell’area, impianti di tal fatta (cfr. del resto, in termini generali, l’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).

A rinforzo, si evidenzia che nell'area di cui si dibatte non sono stati concretamente riscontrati, da parte delle competenti strutture amministrative, effettivi impatti né in termini di visibilità, né in punto di prospettica fertilità dei suoli, elementi che, viceversa, si sarebbero dovuti puntualmente dimostrare (con contestuale e precisa indicazione delle ragioni della ravvisata insufficienza delle previste misure di mitigazione) per sostenere la decisione di opporsi alla realizzazione dell’opera.

 

...e non sono state indicate possibili alternative

Tra l'altro, il MIBACT non ha indicato alternative meno impattanti sull’interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici e tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno preso una motivata e circostanziata posizione favorevole all’intervento, anche in punto di tutela paesaggistica ed ambientale.

Il no della Soprindentenza, quindi, in questo caso è illegittimo.

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