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Costi massimi Superbonus, ecco le FAQ MITE: nei massimali sono inclusi tutti i materiali dell'intervento edilizio

MITE/ENEA: i nuovi massimali contenuti nel decreto del Ministero della Transizione ecologica includeranno tutti i beni necessari per realizzare gli interventi di efficientamento energetico

Proprio a ridosso della "d-day", cioè venerdì 15 aprile, arrivano le attese FAQ del MITE (Transizione Ecologica), pubblicate sul sito ENEA (le potete scaricare in fondo all'articolo), relative al decreto costi massimi del 14 febbraio 2022, quello che alcuni chiamano Decreto Prezzi 2.

Dentro i chiarimenti, uno degli aspetti da segnalare è senz'altro rappresentato dall'indicazione relativa ai massimali di costo, nei quali - si evidenzia - sono inclusi tutti i materiali dell'intervento edilizio. In pratica, i nuovi riferimenti di costo massimo (tabella allegata al decreto MITE 14 febbraio 2022) includeranno ogni bene necessario per realizzare gli interventi di efficientamento.

Costi massimi Superbonus, ecco le FAQ MITE: nei massimali sono inclusi tutti i materiali dell'intervento edilizio

Decreto costi massimi: breve recap e date di riferimento

Lo abbiamo approfondito in tutte le sue sfacettature: è di fatto il riferimento principale per i bonus edilizi (Superbonus e altri) collegati a interventi di riqualificazione/efficientamento energetico di edifici esistenti.

Ricordiamo che:

  • il provvedimento è 'attuativo' della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, e fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate);
  • entrerà in vigore solamente il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, e quindi, essendo stato pubblicato il 16 marzo, a partire dal 15 aprile 2022;
  • le sue disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (30esimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dello stesso). Quindi per le richieste presentate dal 16 aprile in poi.

 

Asseverazione di congruità Superbonus: è richiesta in ogni caso

Nella FAQ n.1, il MITE evidenzia che l'asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

  • i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
  • ii) del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.

Quindi, per quel che riguarda il Superbonus 110% per i lavori di efficientamento, l'asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

 

Asseverazione di congruità: le tipologie di lavori esenti

Le eccezioni (per gli interventi di cui al punto i)), continua la FAQ, riguardano solamente:

  • le opere classificate come attività di edilizia libera, per le quali non è prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese;
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (cioè quelli che prendono il Bonus Facciate oggi al 60%).

Attenzione però: per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi passibili di Bonus Facciate), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici o Decreto Prezzi 1 (cioè il DM 6 agosto 2020).

 

Costi massimi: tutto quello che bisogna considerare (e quello che è escluso)

La FAQ n.2 è la più importante e ne abbiamo già dato un assaggio all'inizio dell'articolo.

In pratica, viene chiarito che i costi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Il MITE pubblica diversi esempi, qui ne riportiamo alcuni (ma leggeteli tutti nel file allegato):

  • nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
  • nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
  • nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc;
  • nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.

In fondo alla FAQ, il MITE torna sulla "non omnicomprensività" dei costi di cui alla Tabella A del decreto: non sono quindi comprese IVA, costi delle prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

 

Calcolo dei costi non esposti in tabella nell’Allegato A

Per quel che riguarda il calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile:

  • ai fini del calcolo dell’IVA, si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri Bis), recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;
  • i costi delle opere relative all’installazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.

 

Se manca una voce di costo?

In mancanza di una voce di costo nel prezzario, il tecnico abilitato può presentare il “nuovo prezzo”, ma questo deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).

Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti. Inoltre, si rappresenta che molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.

 

Procedura per l'asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nel DM Costi Massimi: le regole del doppio controllo

Per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13- bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia riferimento:

  1. ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  2. ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Quindi, spiega il MITE, il nuovo DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”.

Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Ne deriva che:

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione);
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2).

Il MITE riporta quindi due tabelle esemplificative, assolutamente da vedere e studiare, inerenti:

  • la spesa ammissibile asseverata;
  • lo schema di determinazione della spesa detraibile ammissibile.

IL DOCUMENTO INTEGRALE CON LE 6 FAQ DEL MITE SUL DECRETO COSTI MASSIMI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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