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Riqualificare gli impianti sfruttando gli incentivi: il quadro delle possibilità

Come riqualificare impianti per la produzione di riscaldamento e/o acqua sanitaria beneficiando delle detrazioni fiscali? In questa trattazione analizzeremo le casistiche che possono presentarsi fornendo un quadro esaustivo delle possibilità e ponendo l’attenzione a tutti i vincoli burocratici.

I vantaggi di intervenire su impianti ormai vetusti

Dai dati statistici e di censimento sul patrimonio costruito italiano è evidente che lo sviluppo massiccio delle nuove costruzioni si è concentrato prima della Legge ordinaria 373 del 1976, ovvero la primissima legge sull’efficientamento energetico edilizio, è facile capire come il tema della riqualificazione energetica degli edifici sia quindi di primaria importanza e sia protagonista di buona parte della progettazione da ormai diverso tempo. In tal senso il legislatore già a partire dal 2006 fornisce lo strumento della detrazione fiscale (che si è, negli anni, evoluto in diverse possibilità) per “spingere” l’utente e/o il proprietario di questi edifici alla riqualificazione. 

I vantaggi di intervento su impianti vetusti sono molteplici, l’obiettivo sicuramente più tangibile è quello di abbattere i costi in bolletta, ma l’utilizzo di tecnologie avanzate e/o fonti energetiche rinnovabili porta anche ad un miglior comfort abitativo degli ambienti e sicuramente ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in ambiente. 

Provando a mettere da parte gli aspetti progettuali della riqualificazione sia essa su realtà condominiali, monofamiliari o anche su edifici con una destinazione d’uso non abitativa il testo propone una carrella di possibilità per migliorare la sostenibilità dell’intervento andando a rispondere alle domande principe: 

Chi può accedere all’incentivo e con quali aliquote di detrazione? 

 

Chi sono i soggetti ammessi all’agevolazione?

La circolare 31 maggio 2007, n.36/E ha chiarito che la detrazione per soggetti Irpef e Ires sugli interventi relativi al risparmio energetico qualificato degli edifici può essere utilizzata sia che essi siano residenti e non residenti in Italia e a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. 

Gli interventi per la riqualificazione degli impianti (ad aliquota ordinaria) sono quindi agevolati per le persone fisiche anche per  gli esercenti arti e professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i soci delle società semplici, delle associazioni tra professionisti, i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali) e i soggetti che conseguono un reddito d’impresa (ditte individuali, familiari, e coniugali, i soci di società di persone o di Srl trasparenti e le società di capitali)

La situazione è diversa però quando ci si confronta con le aliquote maggiorate del 110% che limitano i soggetti agevolati a quelli dell’articolo 119, comma 9, lettera b) del Dl 19 maggio 2020, n.34 cioè principalmente persone fisiche, Onlus, Odv, Aps, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni e società sportive dilettantistiche. 

 

Su quali edifici è possibile richiedere la detrazione?

Gli interventi dell’ecobonus ordinario devono essere eseguiti sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali (a differenza del super ecobonus del 110% per il quale non sono agevolati le categorie A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico A/1 e A/8) posseduti o detenuti (così come definito alla circolare 31 maggio 2007, n.36/E, paragrafo 1, e art. 4, comma 1  del decreto sui requisiti tecnici del Mise 6 agosto 2020), in base a un titolo idoneo che può essere la proprietà o la nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di locazione, anche finanziari o comodato d’uso. 

Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati con l’ecobonus (anche al 110%), se vengono effettuati su immobili con determinate caratteristiche: riportiamo una “carrellata di vincoli” di seguito

 

Riqualificare gli impianti sfruttando gli incentivi: il quadro delle possibilità

Edifici sui quali è possibile chiedere la detrazione fiscale

 

Spese ammissibili e limite di spesa incentivabile

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale e comprendono, in linea generale, come indicato nei relativi vademecum ENEA.

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (voce non prevista per interventi aventi ad oggetto caldaie a biomassa);
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

 

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