Domotica | Incentivi
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Incentivi fiscali per la Domotica

L’esecuzione di interventi di impianti di domotica e building automation consente di accedere ad una serie di detrazioni e agevolazioni fiscali che riassumiamo di seguito. 


Ecobonus al 65% 

Ai sensi dell’articolo 14 Dl 63/2013 è possibile usufruire dell'Ecobonus e della detrazione IRPEF al 65% per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione nelle unità abitative di impianti di building automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

Questi interventi sono agevolabili anche se effettuati successivamente o in assenza di altri interventi di riqualificazione energetica, nel limite di 15.000 € per unità immobiliare e purché gli edifici siano dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante

Condizione necessaria per ottenere la detrazione è che la gestione a distanza della casa consenta:

  1. l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti,

  2. di verificarne i consumi e lo stato di funzionamento,

  3. di impostare e monitorare la temperatura mediante canali multimediali. 

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione per la domotica Ecobonus 65% le persone fisiche e titolari di impresa con Partita IVA che, a qualunque titolo, possiedono l'immobile oggetto dell'agevolazione.

La detrazione spetta anche ai familiari, vale a dire coniuge, figli e parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado che convivono con la persona che detiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione, fatta eccezione per gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Modalità

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario che specifichi:

  • i riferimenti normativi dell’agevolazione
  • codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita IVA dell'impresa che ha effettuato il lavoro

L'intervento deve essere documentato all'ENEA attraverso una scheda descrittiva da compilare entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere.

 

Il bonus domotica e come ottenere la detrazione fiscale

Bonus al 50%

Ai sensi dell’articolo 16-bis del Dpr 917/86 è possibile usufruire su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale della detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per la sostituzione dell'impianto elettrico anche domotico, la cablatura dell'abitazione quali antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, o la sua integrazione finalizzati alla messa a norma secondo il Decreto Ministeriale DM 37/08.

Il Bonus rientrando tra le opere di manutenzione straordinaria comprende, tra le spese agevolabili, quelle per l'esecuzione dei lavori ma anche:

  • Costi di progettazione e delle prestazioni professionali connesse
  • Spese per la messa a norma degli impianti elettrici
  • Acquisto dei materiali
  • Compenso per la certificazione di conformità dei lavori
  • Perizie e sopralluoghi

Chi può usufruirne

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali le persone fisiche e i titolari di impresa con Partita IVA che, a qualunque titolo, possiedono l'immobile oggetto dell'agevolazione.

Il bonus IRPEF spetta anche ai familiari vale a dire coniuge, figli e parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado che convivono con la persona che detiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione, fatta eccezione per gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. 

Modalità

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario che specifichi:

  • causale del versamento ex art 16-bis Tuir
  • codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita IVA dell'impresa che ha effettuato il lavoro

L'importo da detrarre in dichiarazione dei redditi dovrà essere suddiviso in 10 quote annuali di pari importo fino al tetto massimo di 96.000 Euro.

L'intervento deve essere documentato all'ENEA attraverso una scheda descrittiva da compilare entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere.

 

Bonus sicurezza 50%

Ai sensi dell’articolo 16-bis del Dpr 917/86 è possibile usufruire su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale della detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di dispositivi e sistemi atti a prevenire eventi quali furti, aggressioni, sequestri di persona, incidenti domestici, ecc.

Nello specifico, gli interventi comprendono la sostituzione, l’installazione di cancellate o recinzioni degli edifici, porte blindate, apposizione di grate alle finestre o saracinesche, montaggio di tapparelle metalliche, vetri antisfondamento, casseforti a muro, installazione di sistemi antifurto, videosorveglianza professionale a circuito chiuso (TVCC), videocitofonia e controllo degli accessi ma anche dispositivi per la protezione da allagamenti, fughe di gas, e incendi.

Il Bonus rientrando tra le opere di manutenzione straordinaria comprende, tra le spese agevolabili, quelle per l'esecuzione dei lavori ma anche:

  • Costi di progettazione e delle prestazioni professionali connesse
  • Spese per la messa a norma degli impianti elettrici
  • Acquisto dei materiali
  • Compenso per la certificazione di conformità dei lavori
  • Perizie e sopralluoghi

Modalità

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario che specifichi:

  • causale del versamento
  • codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita IVA dell'impresa che ha effettuato il lavoro

Chi può usufruirne 

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus sicurezza 50% le persone fisiche e i contribuenti titolari di impresa con Partita IVA che, a qualunque titolo, possiedono l'immobile oggetto dell'agevolazione.

Il bonus IRPEF spetta anche ai familiari vale a dire coniuge, i figli ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado che convivono con la persona che detiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione, fatta eccezione per gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. 

L'importo da detrarre in dichiarazione dei redditi dovrà essere suddiviso in 10 quote annuali di pari importo fino al tetto massimo di 96.000 Euro.

 

Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche

In relazione agli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, è possibile accedere a tre diverse agevolazioni:

  • a) la detrazione Irpef 50% per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)

  • b) la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022)

  • c) il cosiddetto Superbonus 110% previsto per gli interventi trainati, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi trainanti.

 

a) Le spese agevolate dal bonus ristrutturazioni edilizie 50% con un massimale di 96.000 Euro, sono quelle sostenute per l'installazione di ascensori, montacarichi ed elevatori esterni, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari o per la realizzazione di impianti domotici che favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Sono interventi di adattamento che favoriscono l'accessibilità e adattabilità degli edifici quelli che utilizzano la domotica per automatizzare  porte, finestre, tapparelle, persiane, cancelli, videocitofoni, ascensori, montacarichi, ed altro ancora, anche attraverso tablet, smartphone e dispositivi di controllo vocale. La detrazione IRPEF per le spese sostenute è pari al 50% e spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

b) La nuova detrazione di imposta del 75% è valida solo per l'anno 2022 ed è pari al 75% delle spese sostenute, con un massimale variabile da 30.000 Euro a 50.000 Euro a seconda del tipo di edificio.

La detrazione spetta per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per i privati o di competenza per le imprese) dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche previsti dal DM 236 del 14 Giugno 1989, in edifici già esistenti da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione tra soggetti Ires ed Irpef)

La detrazione d'imposta va calcolata su un importo massimo di spesa pari a: 

  • 50.000 Euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Non sembra, infatti, agevolata la singola unità immobiliare non unifamiliare, che costituisce un unico edificio, come ad esempio un capannone, un negozio o un ufficio, che costituiscono un edificio con un’unica unità immobiliare. Invece, sono agevolati gli «edifici composti da due» o più unità immobiliari, con qualunque destinazione d’uso, abitativa o meno.

c) Rientrano nella detrazione 110% o Superbonus le spese sostenute per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche eseguiti come trainati contestualmente alle opere trainanti quali l'isolamento termico delle superfici opache e la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti. Si faccia riferimento al DL 34/2020 art.119, commi 2 e 4.

Le scadenze

Rammentiamo che il Superbonus ha scadenze e importi diversi a seconda dei soggetti che sostengono le spese.

1. Fino al 31 dicembre 2025: si applica a condomini e persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione), Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 75% per le spese sostenute nel 2024;
  • 50% per le spese sostenute nel 2025.

2. Fino al 31 dicembre 2022:

  • 110% per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo purché, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

3. Fino al 31 dicembre 2023:

o 110% per interventi effettuati da IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica purché, alla data del 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

 

 

 

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