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Decreto PNRR 2, quante novità! Comunicazioni Supersismabonus, sanzioni POS dal 30 giugno, idrogeno verde

Il nuovo decreto-legge PNRR 2 (DL 36/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile, contiene svariate norme di interesse per i professionisti tecnici.

Da sottolineare i nuovi adempimenti (comunicazioni ad ENEA) per il Superbonus, sia energetico che sismico, l'entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del POS da parte di commercianti e professionisti e il passaggio della competenza inerente i rifiuti da demolizione alle Regioni.

NB - Il decreto è in vigore dal 1° maggio 2022 ma, come per tutti i decreti-legge, dovrà essere convertito in legge (e quindi potrebbero esserci svariate aggiunte, tagli o modifiche) entro 60 giorni.


Dopo più di 2 settimane dall'ok in Consiglio dei Ministri, approda in Gazzetta Ufficiale (n.100 del 30 aprile) il decreto-legge 36/2022, già ribattezzato Decreto PNRR 2.

Il provvedimento, disponibile in allegato, mira all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR e contiene alcune misure di interesse per professionisti tecnici, che riassumiamo qui sotto.

Decreto PNRR 2, quante novità! Comunicazioni Supersimabonus, sanzioni POS dal 30 giugno, idrogeno verde

Accesso ai concorsi pubblici solo con InPA

Dal 1° luglio le assunzioni a tempo determinato e indeterminato in tutte le pubbliche amministrazioni, così come tutte le procedure di mobilità, dovranno passare dal Portale InPA (Reclutamento), che i professionisti tecnici comunque conoscono già bene, e che prevede una registrazione gratuita tramite Spid e CIE.

All'atto della registrazione, gli aspiranti dipendenti pubblici dovranno compilare il proprio curriculum e indicare un indirizzo PEC a cui ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

 

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR (ministeri, regioni, comuni, province, città metropolitane) potranno conferire incarichi di consulenza retribuiti a lavoratori che siano andati in pensione.

Il decreto prevede infatti una deroga ad hoc al divieto, oggi vigente, che proibisce alle PA di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (pensione).

I pensionati arruolati per il PNRR potranno svolgere incarichi di responsabili unici del procedimento (RUP).

 

Mancata accettazione dei pagamenti elettronici (POS), fatturazione elettronica e pagamenti elettronici

L'articolo 18 della 'interessa' una vasta platea di professionisti, anche tecnici. Nello specifico:

  • si modifica l'art.15 comma 4-bis del DL 179/2012, già modificato peraltro dal primo Decreto PNRR (152/2021), anticipando al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS (dovevano partire dal 1° gennaio 2023);
  • si inserisce l'obbligo di e-fattura (fattura elettronica) dal 1° luglio 2022 per tutti i forfetari. Niente più esenzione, quindi, per un totale di circa 1 milione e 700 mila Partite IVA dentro al regime forfetario (speciale regime di favore per chi rientra in un determinato reddito). C'è, comunque, un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni non si applicano infatti ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Riepilogo sanzioni POS

La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato

Tradotto:

  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).

NB: per questo tipo di violazione non è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 del DL 689/1981.

Il comma 4-bis dell'art.19-ter del DL 152/2021 precisa infatti che si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

E' esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge 689/1981).


Infortuni sul lavoro

L'art.20 dispone che, per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR, tra gli altri:

  • a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
  • b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  • d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (idrogeno verde)

L'art.23 dispone che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il decreto attuativo con le condizioni tecniche sarà pubblicato entro 60 giorni.

L'idrogeno così prodotto non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

 

 

Comunicazioni SuperSismabonus, Sismabonus classico e Bonus Mobili ad ENEA: le novità

Attenzione: una delle pietre miliari in materia di bonus edilizi, vale a dire il comma 2-bis dell'art.16 del DL 63/2013, viene sostituito integralmente dall'articolo 24 del DL 36/2022.

La novità è che nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, anche al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

Ciò significa, di fatto, che a ENEA andranno inviati anche i dati relativi al trainante SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fovoltaico, eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Ma non è tutto. Stando al tenore letterale della norma, e ovviamente in attesa di chiarimenti direttamente da ENEA (e dal MITE):

  • le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus (Eco e Sisma) ed Ecobonus dovranno essere trasmessi all'ENEA ma la finalità conclusiva non è più solo il monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, ma il monitoraggio degli interventi ex art.16 DL 63/2013;
  • a livello operativo, la comunicazione semplificata dovrebbe ricomprendere anche tutti gli interventi previsti dall'art.16 sopracitato, e cioè: Sismabonus classico, Bonus Mobili.

 

Programma nazionale di gestione dei rifiuti: dentro anche le macerie per crolli sismici

Viene istituito e inglobato dentro il Piano di gestione dei rifiuti il nuovo piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

L'adempimento sarà di responsabilità delle regioni, per le quali "costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

Procedure semplificate per i lavori di elettrificazione delle banchine dei porti

Servirà un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione di opere e infrastrutture per l’elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing).

Gli investimenti previsti per l'elettrificazione delle banchine, pari a 700 milioni di euro, sono finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, all’esito della Conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla stessa Regione competente e alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, o di 180 giorni nel caso in cui sia necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale, valutazione quest’ultima che spetta alla Regione che è chiamata ad effettuarla con modalità accelerate (riduzione della metà dei termini attualmente previsti).


IL DECRETO 36/2022 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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