Nel nuovo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, spiccano la proroga ufficiale del Superbonus per le villette, una serie di ulteriori semplificazioni in materia di energie rinnovabili e un rifinanziamento per gli aiuti contro il caro materiali con nuovo meccanismo di compensazione.
Altro giro sulla giostra dei decreti-legge "a catena" ormai diventati un 'must': dopo il DL Energia e Bollette (legge 34/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sua versione finale, ecco il Decreto Energia e Investimenti (che qualcuno chiama Decreto Aiuti) che ha visto la luce nel Consiglio dei Ministri n.85 del 2 maggio 2022, per il quale è disponibile però al momento solo una bozza in via di definizione (quindi: il decreto non è ancora in vigore, bisogna attendere la pubblicazione in GU) ma che contiene diverse misure di interesse per il mondo dell'edilizia e dei professionisti tecnici, oltre che delle imprese di costruzione.
Come sempre, vediamo di fornire un quadro generale delle misure di interesse, allegando in fondo la bozza, in attesa che il provvedimento venga perfezionato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La misura (nella bozza è l'art.14 comma 1 - Proroga del termine di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020) era nell'aria ormai da tempo.
Nello specifico, si sostituisce il secondo periodo dell'articolo 119, comma 8-bis, del DL 34/2020, stabilendo che "per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo".
Tradotto: viene ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno più tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma.
NB - Per completamento dei lavori si intende 'completamento complessivo'.
NB 2 - Il comma 2 dell'articolo 14 in bozza reca "cessione dei crediti - in valutazione": è possibile che prima della pubblicazione in GU venga quindi inserita una norma per la modifica della quarta cessione del credito appena entrata in vigore (a uso esclusivo delle banche verso i propri correntisti). Le banche che, stante il DL Bollette ed Energia, potranno effettuare una quarta cessione ai propri correntisti, potrebbero - ma il condizionale è d'obbligo - vedersi allargare questa possibilità sin da subito, ossia sin dalla seconda cessione.
Si va a modificare l'art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate.
Per fascia di rispetto si intende:
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Si dispone che:
Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei costi dell'energia.
Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:
Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.
L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023.
LA BOZZA DEL DL ENERGIA E INVESTIMENTI (AIUTI) ENTRATA NEL CDM DEL 2 MAGGIO 2022, ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE E NON IN VIGORE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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