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Crolla la paratia di sostegno priva di collaudo statico: progettista e direttore dei lavori colpevoli di frana

Cassazione: essendo stata la paratia realizzata nel 2008 ed i lavori terminati, era necessaria la relazione a strutture ultimate del DL strutturale e quindi il collaudo statico.


Non si può omettere il collaudo statico per una paratia di sostegno alta circa 8 metri e realizzata con micropali e tiranti nel retro terreno.

E' una delle massime contenute nella sentenza 15181/2022 dello scorso 20 aprile della Corte di Cassazione Penale, che ha condannato appaltatore, direttore dei lavori e progettista in conseguenza del cedimento e crollo della struttura.

 

Il caso

Agli imputati è stato contestato il reato di cui all'art. 113, 449, cod. pen., per avere ciascuno, nelle rispettive, descritte qualità e per colpa specifica e generica cagionato una frana, classificata dallo STER della Regione Lombardia in relazione alle dimensioni e caratteristiche quale dissesto di livello regionale/nazionale, di seguito al repentino crollo della paratia tirantata (berlinese) e del relativo muro posto a
paramento con altezza di sette-otto metri.

Con separato giudizio è stata affermata la penale responsabilità del progettista e direttore dei lavori opere in cemento armato, relative alla paratia di micropali e tiranti di contrasto posta a sostengo del pendio.

Crolla la paratia di sostegno priva di collaudo statico: progettista e direttore dei lavori colpevoli di frana

Cause del crollo ed errori di progettazione

La Cassazione ricorda in principio che:

  • la paratia era stata costruita nel 2008, non collaudata, in violazione del DPR 380/2001 e, nel 2010, era stata coperta per questioni estetiche da un muro di cemento costruito in adiacenza;
  • il consulente del Pubblico Ministero e il perito del Giudice hanno ritenuto che la paratia era opera definitiva e quindi doveva essere accompagnata da una relazione di struttura ultimata, collaudata e soggetta a manutenzione;
  • la paratia era stata costruita prima del deposito del progetto redatto dal calcolatore delle opere strutturali (giudicato separatamente), progetto risultato tra l'altro fondato su valutazioni geologiche approssimative;
  • in ogni caso sono stati riscontrati macroscopici errori esecutivi e comunque difformità nella realizzazione, rispetto al progetto successivamente depositato, non rilevate né durante l'esecuzione né successivamente, he avevano caratterizzato la realizzazione della paratia, struttura non drenante e priva di fori e feritoie che quindi non consentiva nemmeno il deflusso dell'acqua e che, unitamente
    al muro in prisme, costruito in calcestruzzo vibrato, prima dell'abbandono del cantiere, aveva potenziato l'effetto diga e aveva aggravato la saturazione del versante a tergo della berlinese, aumentando così la spinta che aveva vinto la massima resistenza dei tiranti e quindi causato il crollo e conseguentemente la frana.

 

Le responsabilità dell'appaltatore

La Corte respinge il ricorso ribadendo il principio secondo il quale l'appaltatore di lavori edili deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva,allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note (fattispecie relativa alle lesioni provocate a due persone addette alla
manutenzione di un fabbricato, dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato.

Inoltre, in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente e ha anche precisato che dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da ese- guire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo.

 

Il collaudo statico

Secondo la Corte suprema, correttamebte i Giudici di merito hanno ritenuto applicabile la normativa contestata a direttore dei lavori e progettista anzitutto, dal riferimento contenuto nell'art.67 TUE, relativo alla necessità del collaudo statico per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.

Il collaudo statico:

  • è la procedura finalizzata a valutare le prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti;
  • deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

Contestualmente alla denuncia lavori, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni professionali.

Nel caso di specie, l'amministratore della società proprietaria e committente dei lavori era stato destinatario da parte del Comune della richiesta della documentazione ritenuta essenziale (atto notarile relativo alle superfici drenanti e collaudo paratia) mai prodotta tanto che il cantiere era stato chiuso e poi lasciato in stato di abbandono.

 

Senza collaudo statico, scatta la responsabilità per frana

Quindi, è corretto affermare, sulla base dei riscontri probatori acquisiti dagli accertamenti tecnici che:

  • se non fossero state poste condotte negligenti e non conformi alla normativa vigente in materia (realizzazione della paratia a regola d'arte, posizionamento di dreni, collaudo e adeguata manutenzione), l'evento frana non si sarebbe prodotto o comunque avrebbe avuto effetti meno devastanti.
  • i committenti/proprietari dell'area hanno omesso di presentare le integrazioni documentali richieste dal Comune, non valutando adeguatamente la pericolosità di un'opera di cemento armato che ben sapevano non essere stata collaudata e, dopo aver determinato una situazione di altissimo rischio per la pubblica incolumità, avevano lasciato il cantiere in stato di abbandono, trincerandosi dietro la chiusura dello stesso da parte del Comune.

Anche per la verificazione dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall'art. 449 cod. pen. E, come chiarito, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione.

L'evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone.

Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. pen., non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate.

In questo caso, gli elementi di fatto riferiti dai giudici, sostanzialmente sovrapponibili nelle due sentenze di merito, evidenziano che si è in presenza di un fenomeno franoso di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l'incolumità pubblica in quanto a seguito del cedimento della paratia tirantata e del muro costruito a ridosso per ornamento vi era stato lo smottamento della massa terrosa della collina a monte per circa 80 metri e l'interessamento dei terreni confinanti di proprietà di privati e di enti pubblici per un volume di terra di 60 metri cubi e una superficie di circa 8-9000 mq e un'altezza di bcinque metri quadri, con la necessità immediata di porre in essere drenaggi superficiali per alleggerire il peso e diminuire le forze destabilizzanti.

Il Comune infatti aveva realizzato nei giorni immediatamente successivi un terrapieno per ripristinare il piede della collina ed edificato dei contrafforti di cemento armato ancorati alla parte della paratia non completamente crollata per cercare di stabilizzarla.

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