Cassazione: essendo stata la paratia realizzata nel 2008 ed i lavori terminati, era necessaria la relazione a strutture ultimate del DL strutturale e quindi il collaudo statico.
Non si può omettere il collaudo statico per una paratia di sostegno alta circa 8 metri e realizzata con micropali e tiranti nel retro terreno.
E' una delle massime contenute nella sentenza 15181/2022 dello scorso 20 aprile della Corte di Cassazione Penale, che ha condannato appaltatore, direttore dei lavori e progettista in conseguenza del cedimento e crollo della struttura.
Agli imputati è stato contestato il reato di cui all'art. 113, 449, cod. pen., per avere ciascuno, nelle rispettive, descritte qualità e per colpa specifica e generica cagionato una frana, classificata dallo STER della Regione Lombardia in relazione alle dimensioni e caratteristiche quale dissesto di livello regionale/nazionale, di seguito al repentino crollo della paratia tirantata (berlinese) e del relativo muro posto a
paramento con altezza di sette-otto metri.
Con separato giudizio è stata affermata la penale responsabilità del progettista e direttore dei lavori opere in cemento armato, relative alla paratia di micropali e tiranti di contrasto posta a sostengo del pendio.
La Cassazione ricorda in principio che:
La Corte respinge il ricorso ribadendo il principio secondo il quale l'appaltatore di lavori edili deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva,allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note (fattispecie relativa alle lesioni provocate a due persone addette alla
manutenzione di un fabbricato, dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato.
Inoltre, in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente e ha anche precisato che dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da ese- guire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo.
Secondo la Corte suprema, correttamebte i Giudici di merito hanno ritenuto applicabile la normativa contestata a direttore dei lavori e progettista anzitutto, dal riferimento contenuto nell'art.67 TUE, relativo alla necessità del collaudo statico per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.
Il collaudo statico:
Contestualmente alla denuncia lavori, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni professionali.
Nel caso di specie, l'amministratore della società proprietaria e committente dei lavori era stato destinatario da parte del Comune della richiesta della documentazione ritenuta essenziale (atto notarile relativo alle superfici drenanti e collaudo paratia) mai prodotta tanto che il cantiere era stato chiuso e poi lasciato in stato di abbandono.
Quindi, è corretto affermare, sulla base dei riscontri probatori acquisiti dagli accertamenti tecnici che:
Anche per la verificazione dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall'art. 449 cod. pen. E, come chiarito, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione.
L'evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone.
Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. pen., non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate.
In questo caso, gli elementi di fatto riferiti dai giudici, sostanzialmente sovrapponibili nelle due sentenze di merito, evidenziano che si è in presenza di un fenomeno franoso di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l'incolumità pubblica in quanto a seguito del cedimento della paratia tirantata e del muro costruito a ridosso per ornamento vi era stato lo smottamento della massa terrosa della collina a monte per circa 80 metri e l'interessamento dei terreni confinanti di proprietà di privati e di enti pubblici per un volume di terra di 60 metri cubi e una superficie di circa 8-9000 mq e un'altezza di bcinque metri quadri, con la necessità immediata di porre in essere drenaggi superficiali per alleggerire il peso e diminuire le forze destabilizzanti.
Il Comune infatti aveva realizzato nei giorni immediatamente successivi un terrapieno per ripristinare il piede della collina ed edificato dei contrafforti di cemento armato ancorati alla parte della paratia non completamente crollata per cercare di stabilizzarla.
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