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Superbonus: ok allo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità

Agenzia delle Entrate: rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l'attualizzazione del credito ricevuto.

Anche le spese per il rilascio del visto di conformità in una pratica Superbonus sono 'scontabili' cioè rientrano in quelle per le quali si può beneficiare dello sconto in fattura ex art.121 del DL Rilancio.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 243/2022 del 4 maggio, dove si forniscono alcuni chiarimenti sia sulla possibilità effettiva di 'scontare' questo tipo di prestazione professionale sia sulle caratteristiche fiscali della stessa.

NB - L’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, al fine di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni, è sempre previsto tranne nei casi di interventi sotto i 10.000 euro (ma nel caso di Bonus Facciate, anche sotto quella cifra).

 

La regola

Sotto il profilo procedurale, ricorda l'AdE, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'art.121 DL 34/2020, l'articolo 119, comma 11, del Decreto Rilancio prevede che, relativamente al Superbonus «il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997».

Il successivo comma 15 del medesimo articolo 119 stabilisce che «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11».

Come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

In definitiva: la spesa per l'apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato, può essere oggetto di "sconto in fattura".

Superbonus: ok allo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità

A livello operativo: compensi professionali e IVA

A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura) avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

Rientra quindi tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto".

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

 

Chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 


LA RISPOSTA 243/2022 DELL'ADE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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