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Cassazione: il permesso di costruire in sanatoria non estingue il reato sismico

Cassazione: la deroga della legislazione regionale alla disciplina in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato

In materia di edilizia sismica, cioè di rispetto degli artt. 93, 94 e 95 del dpr 380/2001 (permessi e autorizzazioni sismiche), non esiste possibilità di deroga regionale alla norma statale.

Il principio, assai noto ma 'evidentemente' non così scontato, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17190/2022, che ha respinto un ricorso evidenziando che "la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost." (principio dettato in tema di violazione delle prescrizioni relative alla necessità di preventiva autorizzazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 d.P.R. 380/2001).

Cassazione: il permesso di costruire in sanatoria non estingue il reato sismico

La veranda senza autorizzazione

Nel caso specifico, si tratta di un ricorso inerente la realizzazione di una veranda senza intervento sulla struttura portante in zona sismica, realizzata senza autorizzazione in quanto "rientrava nel dieci per cento della volumetria complessiva del manufatto (percentuale fissata dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2009 in tema di edilizia libera)".

 

Il permesso di costruire in sanatoria non estingue il reato sismico

La sentenza è importante anche per ribadire un altro concetto, che poi è strettamente collegato al primo: in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv.270792).

Infatti il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099). Né, trattandosi di reati meramente formali, rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse in regola con i calcoli antisismici. 


Autorizzazione sismica in sanatoria: tutti i segreti

Il dogma dell’inesistenza dell’autorizzazione sismica in sanatoria merita di essere approfondito, ed in parte ridiscusso, in quanto è lo stesso legislatore nazionale ad ammettere che esistano margini per garantire il mantenimento di un’opera sorta in assenza di autorizzazione/deposito sismico preventivi.

Scopri tutto nell'approfondimento di Elisabetta Righetti!


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