Novità in arrivo dalla conversione in legge del DL 21/2022 (Taglia Prezzi): per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici.
Attenzione all'ennesima 'spallata/stretta' in materia di Superbonus, stavolta con un emendamento - approvato dalla Commissione Finanze e Attività produttive del Senato - il quale prevede che, dal 1 luglio del 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici.
A livello tecnico, si inserisce in nuovo articolo 10-bis "Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)".
L'emendamento ha già provocato forti reazioni dalle associazioni di categoria: "il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l'80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche", dichiarano Confartigianato e Cna, mentre si ritiene soddisfatta l'ANCE ("Strumento utile per la sicurezza e la qualità dei lavori", ha dichiarato il presidente Buia).
NB - L'emendamento entrerà in vigore solamente dopo l'approvazione definitiva del ddl di conversione e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di fatto, quindi, solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.
E' previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica:
Ma non è questa l'unica novità in materia di bonus edilizi contenuta nel provvedimento che da oggi 10 maggio è in esame al Senato.
Un altro emendamento riguarda un altro obbligo in capo alle imprese nei cantieri Superponus, quello della sottoscrizione del contratto CCNL dell’edilizia per lavori di importo superiore a 70mila euro: si chiarisce che il vincolo si applica "alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro" e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi "è riferito esclusivamente ai soli lavori edili".
Ricordiamo che, per effetto delle norme del DL Sostegni-Ter convertito in legge, i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
TUTTI GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE FINANZE E AP DEL SENATO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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