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Fonti rinnovabili: obblighi di copertura previsti dal Decreto RED II

Ecco alcuni dettagli fondamentali del provvedimento che devono conoscere i tecnici che si occupano di efficientamento energetico degli edifici.

Gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti - ai sensi del D. Lgs. 28/2011, che rientrino nell’ambito di applicazione del D. M. 26/06/2015 – a partire dal 13 giugno 2022, dovranno rispettare gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs 199/2021, il cd. Decreto RED II.


Obiettivi ed entrata in vigore del Decreto RED II

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”).

Il Decreto in oggetto ha come obiettivo quello di accelerare il nostro percorso verso la transizione energetica. Il fine ultimo è quello di concorrere per poter raggiungere gli obiettivi fissati di decarbonizzazione fissati dall’EU al 2030 e quelli di completa decarbonizzazione al 2050.

Attraverso questo articolo scopriamo le principali novità introdotte dal Decreto RED II, ci soffermeremo nel dettaglio sugli aspetti che riguardano il calcolo e le verifiche previste in fase di progettazione.

Il Decreto RED II definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva Europea 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il provvedimento, come già anticipato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 ed è entrato in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Occorre però aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in GU affinché sia possibile l’adozione dei suoi criteri: pertanto, l’effettiva data di entrata in vigore del provvedimento è il 13 giugno 2022.

Blumatica ha deciso di aggiornare con notevole anticipo i propri software, in particolare Blumatica Energy, proprio per consentire ai tecnici che si occupano di efficientamento energetico degli edifici di iniziare a prendere confidenza con le nuove disposizione normative.

 

Fonti rinnovabili: gli obblighi di copertura previsti dal Decreto RED II

 

Gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 199/2021

Nell’Allegato III del Decreto sono riportate le disposizioni che disciplinano gli obblighi per le fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 28/2011, che rientrino nell’ambito di applicazione del D. M. 26/06/2015, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Pertanto, a decorrere dal 13 giugno 2022, gli edifici devono essere progettati e realizzati in moda da:

  1. Garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Per gli edifici pubblici tali obblighi sono elevati al 65%;
  2. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è misurata in kW ed è calcolata secondo la seguente formula:

P = k x S

dove:

  • K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

Per gli edifici pubblici, tale obbligo è incrementato del 10%.

Va sottolineato, che gli obblighi di cui al punto 1:

  • non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule;
  • non si applicano qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il raffrescamento.

 

Impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo: cosa accade?

Qualora sussistano casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo, il progettista deve evidenziare nella relazione tecnica la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e soprattutto, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato come di seguito riportato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Ai fini della determinazione del valore EPH,C,W,nren,limite si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del D.M. 26/06/2015, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generatori di cui alla seguente Tabella 1 del Decreto 199/2021.

 

Fonti rinnovabili: obblighi di copertura previsti dal Decreto RED II

 

Blumatica Energy è già aggiornato alle nuove disposizioni previste dal decreto!


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