Antincendio | Progettazione | Sicurezza
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Guida alla progettazione delle vie di esodo nella prevenzione antincendio

In questo articolo si esaminano i principali aspetti che il progettista antincendio deve tenere in considerazione allo scopo di progettare un sistema di esodo che consegua l’obiettivo di sicurezza antincendio costituito dalla salvaguardia delle persone. Si elencano le normative applicabili a tale scopo e le differenze tra le normative tradizionali ed il “Codice” di prevenzione incendi. Si cerca inoltre di fornire al progettista una serie di strumenti utili alla progettazione, per consentire poi un approfondimento dei singoli aspetti.

Cosa sono le “vie di esodo”?

Nella sua accezione più ampia, “vie di esodo” è una espressione che comprende una pluralità di elementi che devono concorrere alla sicurezza delle persone in caso di evacuazione, quali corridoi, passaggi, scale, porte interne che conducono ai corridoi di esodo o alle scale, uscite finali verso l’esterno, gli stessi dispositivi che consentono l’apertura delle porte come maniglioni antipanico o semplici maniglie, gradini, l’impianto di illuminazione di sicurezza, la segnaletica di esodo, e perfino i dispositivi di security, sempre più in uso, che regolano l’apertura delle porte ai fini della sicurezza delle persone presenti all’interno di un edificio.

Dunque sono molti gli elementi che devono essere adeguatamente progettati affinché costituiscano un insieme armonico che funzioni nel suo complesso allo scopo di conseguire l’obiettivo della sicurezza delle persone.

Si parla di vie di esodo anche nel caso di eventi all’aperto, dove a prima vista questa espressione potrebbe anche apparire eccessiva. Per ragioni di spazio ci occuperemo solo delle vie di esodo che dall’interno degli edifici conducono all’esterno.

La definizione secondo il Codice Prevenzione Incendi

Secondo il Codice di prevenzione incendi (punto G.1.9), il sistema d’esodo è l’insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività in cui si trovano.

Una nota chiarisce ulteriormente: il sistema d’esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d’esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica….

Ognuno di questi elementi meriterebbe una lunga trattazione a parte, ma limitiamoci a sottolineare che:

  1. Quando si parla di esodo, come già visto, dobbiamo immaginare un intero sistema organico. Fermarsi alle porte o alle scale non permette di conseguire l’obiettivo.
  2. Ci si deve preoccupare della salvaguardia di tutti gli occupanti, a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’edificio: dipendenti, pubblico, manutentori, studenti, degenti…. Non si usano più espressioni come addetti o altro, ed in questo modo il concetto è molto ben chiaro.
  3. Luogo sicuro. Vedremo che il Codice introduce novità molto interessanti su questo aspetto.
  4. Condizioni incapacitanti: nel Codice è presente tutta una parte, la sezione M.3 che, richiamando il modello dei gas tossici ed il concetto di FED (Fractional Effective Dose) nonché il modello dei gas irritanti ed il concetto di FEC (Fractional Effective Concentration), determina la soglia oltre la quale si considerano raggiunti gli effetti incapacitanti per le persone. Senza entrare nel dettaglio, è interessante che la normativa specifichi che le persone devono mettersi in salvo prima di un certo momento: il sistema di esodo si misura nello spazio ma anche nel tempo.

Sul sistema di esodo il DM 30.11.1983 era meno dettagliato, ma bisogna ammettere che comunque la definizione conteneva molta della sostanza necessaria. Al punto 3.11 diceva: “Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme”. Qui il concetto di tempo è più nascosto e la definizione appare meno densa di significato, ma per molti anni essa è stata la base, tutt’altro che disprezzabile, del calcolo delle vie di esodo; ed ancora lo è, se si usano le normative tradizionali.

 

Dove inizia una via di esodo?

A rigor di logica, verrebbe da dire da ogni punto dell’edificio dove è possibile che ci siano persone. Secondo il Codice di prevenzione incendi effettivamente è così: la lunghezza delle vie di esodo si calcola da qualsiasi punto dell’attività (DM 18.10.2019, punto S.4.8.3).

Ci sono però alcune normative tradizionali in cui le cose cambiano, ed occorre prestare attenzione. Per esempio il DM 09.04.1994 sugli alberghi precisa che il percorso di esodo deve essere “misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni”.

Secondo il DM 22.2.2006 sugli uffici, “la misurazione della lunghezza (del percorso di esodo, ndr) va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) fino a luogo sicuro o scala protetta”. La ratio della differenza nel calcolo tra uffici chiusi e uffici open space non è chiara, forse semplicemente è stata una decisione dettata dalla praticità nel fare le misurazioni.

Il Codice elimina tutte le possibili ambiguità. Dato però che se applichiamo il Codice la lunghezza del percorso di esodo si calcola da qualsiasi punto dell’attività, allora esistono attività, come per esempio proprio alberghi ed uffici, dove dobbiamo immaginarci un allungamento del percorso di esodo? Sì, ma questo, quasi sempre, è controbilanciato da un accorciamento del punto dove il percorso di esodo termina: vediamo come.

 

Dove termina una via di esodo?

Anche in questo caso, la risposta sembrerebbe semplice: in spazio a cielo libero. Infatti in via generale il problema per la sicurezza delle persone in caso di incendio è la produzione di fumi e gas tossici, e dunque le persone arrivano in un punto dove sono al sicuro dagli effetti più pericolosi di un incendio nel momento in cui si trovano in un luogo dove è possibile vedere chiaramente e respirare aria pulita.

In realtà il luogo sicuro non ha una sola definizione.

Torniamo per un attimo al celeberrimo DM 30.11.1983, che oggi spesso viene criticato ma che all’epoca costituì una vera e propria pietra miliare nella storia della prevenzione incendi. Al punto 3.4 si definisce il luogo sicuro come “spazio scoperto ovvero compartimento antincendio – separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo – avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)”.

Notiamo con un certo sconforto che già nel 1983 era diffuso l’uso della congiunzione “ovvero”, qui usata ben due volte nella stessa frase ed in entrambi i casi evidentemente con il significato di “oppure”. Il buon vecchio dizionario ci dice che “ovvero” può significare due cose ben diverse, “oppure” o “cioè” . L’ambiguità di questa congiunzione viene pervicacemente trascurata dal legislatore, che tuttora appare perdutamente innamorato dell’”ovvero” e lo usa con profusione in molte normative. Tutti coloro che le normative le usano quotidianamente sanno molto bene, a proprie spese, quanto care costano le ambiguità. Dunque per quale motivo si continuano ad usare espressioni ambigue? Pare che il legislatore italiano ami le espressioni desuete ed i periodi complicati, mentre l’uso di un linguaggio attuale, chiaro ed inequivocabile sarebbe tanto apprezzato e farebbe risparmiare tempo e denaro evitando discussioni, interpretazioni e contestazioni.

Ma analizziamo un momento la definizione. Il luogo sicuro è uno spazio scoperto oppure anche un compartimento antincendio che sia separato dal compartimento dove sta avvenendo l’incendio mediante un filtro a prova di fumo. Lo spazio scoperto viene definito al punto 1.12:

1.12. Spazio scoperto: Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.

La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. (…)

Notiamo per prima cosa una apparente bizzarria, cioè la trasformazione di metri lineari in metri quadri: in realtà la formula è semplice ed è facile da applicare. Uno spazio scoperto è uno spazio a cielo libero a patto che abbia lato di almeno 3.50 m; anche una intercapedine superiormente grigliata va bene. Se poi le pareti che delimitano questo cortiletto (chiamiamolo così) sono molto alte, allora bisogna fare una ulteriore verifica: occorre prendere la parete più bassa che delimita questo spazio, misurarne l’altezza, moltiplicarla per tre ed in questo modo si ottiene la superficie minima in mq che il nostro cortiletto deve avere per poter essere considerato “spazio scoperto”.

Quindi attenzione: non tutti gli spazi a cielo libero possono essere considerati “spazio scoperto”.

Facciamo un esempio. Ho un cortile a cielo libero, per esempio il classico cortile interno rettangolare di una scuola dove sfociano le uscite di sicurezza. Il cortile ha lato corto di 4 m e lato lungo di 6 m. Dunque la distanza minima tra le pareti supera i 3.50 m e va bene. La superficie è 24 mq; le quattro pareti che circondano il mio cortile sono alte rispettivamente 7 m, 9 m, 9 m e 10 m. Trascuriamo le pareti più alte e prendiamo la più bassa, quella alta 7 m. Moltiplichiamo 7 x 3 ed otteniamo 21 mq. Il cortile ha superficie maggiore, dunque può essere considerato “spazio scoperto”. Se la parete più bassa fosse stata 9 m, allora (9x3=27) il mio cortile non avrebbe potuto essere considerato spazio scoperto. Come si può vedere, la formuletta è semplicissima da applicare ed ha anche una sua logica: un cavedio altissimo, anche se ha lato di 3.50 m, non può essere considerato un luogo sicuro, per ovvie ragioni.

Passiamo al Codice. Al punto G.1.8 lo spazio scoperto viene definito come “spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.” Come si può notare, non si parla di esodo, ma solo di propagazione dell’incendio.

Infatti la già vista definizione di “sistema di esodo” dice che gli occupanti devono raggiungere non uno “spazio scoperto” ma un “luogo sicuro”. Andiamo allora a vedere la definizione di luogo sicuro secondo il Codice.

La definizione di luogo sicuro nel Codice Prevenzione Incendi

Al punto G.1.9, luogo sicuro è “luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività”.

Questa definizione non aiuta molto a capire con precisione cosa si intenda nella pratica con “luogo sicuro”. Occorre rivolgersi al capitolo S.4, dove le cose diventano più chiare. Fermandoci per ragioni di spazio alle soluzioni conformi, il luogo sicuro è definito al punto S.4.5.1, dove è considerato luogo sicuro almeno una delle seguenti soluzioni:

  • a) La pubblica via;
  • b) Ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione di incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/mq, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo.

Per la pubblica via non ci sono requisiti dimensionali. Quindi anche vie strette, quali quelle spesso presenti nei paesi medioevali o nel centro delle nostre città più antiche, vanno bene: dobbiamo pensare che il legislatore abbia inteso che comunque le pubbliche vie consentano alle persone di sfollare nella rete di vie urbane connesse tra loro.

Come si può notare, tutto ciò che non è pubblica via pone problemi di soluzione molto più difficile rispetto al buon vecchio DM 30.11.1983. Tuttavia lo stesso Codice ci viene in aiuto e ci dice che si ritengono soddisfatte tutte le condizioni elencate al punto b) se sono verificati tutti i seguenti criteri:

  • I. La distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3;
  • II. Qualora all’opera da costruzione sia attribuito libello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
  • III. La minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante della tabella S.4-36.

Il calcolo dell’irraggiamento non è semplicissimo ed è consigliabile predisporre uno strumento informatico anche molto semplice come una tabella excel.

Occorre poi effettuare il calcolo dell’affollamento, dove le superfici minime richieste per occupante sono piuttosto alte, tra i 0.44 pers/mq per le persone allettate fino a 1.42 pers/mq per le persone deambulanti autonomamente; sono superfici piuttosto grandi, se si pensa che in una attività di spettacolo in condizioni normali viene ammesso anche l’affollamento di 2 pers/mq.

Non c’è più la formula dell’altezza moltiplicata per tre, mentre ora il cortile deve essere largo (più o meno) il doppio dell’altezza dell’edificio. Chiaro che il discorso sarebbe più lungo e variabile da caso a caso, ma per semplicità fermiamoci a questa rozza approssimazione. La parte del cortile che ha larghezza pari all’altezza dell’edificio non può essere considerata per ospitare le persone: dunque ho bisogno di un cortile davvero molto grande. Già, ma perché qui stiamo parlando di un luogo sicuro definitivo, dove le persone devono attendere fino alla fine dell’incendio: è chiaro allora che deve possedere precise qualità.

Esiste però anche il luogo sicuro temporaneo. Rispetto al compartimento dove c’è l’incendio, il luogo sicuro temporaneo è uno spazio scoperto oppure anche un altro compartimento che gli occupanti possono attraversare per raggiungere un luogo sicuro (definitivo) senza rientrare nel compartimento dove c’è l’incendio.

Questa seconda fattispecie è una novità davvero molto interessante. Rispetto al DM 30.11.1983, è ora considerato luogo sicuro un compartimento adiacente, anche se privo di filtro a fumo. Chiaro che non è un luogo sicuro definitivo, e da lì poi le persone dovranno prima o poi uscire, ma la cosa importante è che la lunghezza del percorso di esodo può terminare al compartimento adiacente. Nella progettazione del sistema di esodo le cose cambiano radicalmente ed i percorsi di esodo fino allo spazio scoperto si allungano, a patto naturalmente di adottare idonee misure di compartimentazione.

 

Come viene calcolato l’esodo con le normative tradizionali?

Dato che diverse normative tradizionali sono ancora applicabili e applicate, non possiamo coniugare il verbo al passato. In realtà, tra tutte le normative considerate “tradizionali”, il sistema per calcolare l’esodo varia leggermente da normativa a normativa, ma l’idea di base è la medesima: deriva tutto dal concetto di modulo. Le normative tradizionali sono talmente collegate al concetto di modulo da consentirci di dire che esiste una correlazione biunivoca tra “modulo” e “normativa tradizionale”. Se c’è l’uno, c’è l’altra.

Attenzione: se invece applichiamo il Codice, il modulo non c’è (e non ci può essere…!).

Come tutti sanno, un modulo di uscita di sicurezza è un varco largo 60 cm, e di solito la normativa richiede che la larghezza delle uscite di sicurezza sia multipla del modulo ma con un minimo di 2 moduli, cioè con un minimo di 120 cm. Le uscite da 180 cm sono diffuse, sono già molto più rare le porte da 240 cm per ovvie ragioni di pesantezza e di stabilità strutturale della porta.

Esistono comunque normative che ammettono uscite più strette, come per esempio:

  • l’ormai pensionato DM 1.2.1986 sulle autorimesse, che addirittura ammetteva una uscita da 60 cm;
  • il DM 27.7.2010 sulle attività commerciali, che in taluni casi ammette uscite da 90 cm;
  • il DM 09.04.1994, che ammette uscite da 90 cm negli alberghi esistenti.

Tranne poche eccezioni, la larghezza delle porte dei singoli locali quali piccoli uffici, locali tecnici, locali frequentati soltanto dal personale (senza pubblico), camere d’albergo, ecc. non è regolamentata.

Comunque nella maggior parte dei casi le uscite di sicurezza devono essere larghe almeno 120 cm, cioè 2 moduli.

Ma da dove nasce il concetto di “modulo”?

Deriva da un celeberrimo documento, “Design and Construction of building exits” edito nel 1935 dal National Bureau of Standards, l’antesignano dell’attuale NIST (National Institute for Standards and Technology), un’agenzia federale del governo degli Stati Uniti d’America. A seguito di uno studio statistico sugli anni precedenti, oggigiorno datato ma tuttora di notevole interesse, la causa più rilevante nella perdita di vite umane seguenti ad un incendio, in diversi ambiti, si è rivelata essere di gran lunga Inadequate exits, e dunque lo studio raccomandava  una larghezza di 22 pollici (circa 56 cm) per consentire l’esodo di 45 persone lungo le scale (oggi lo definiremmo esodo verticale), e 60 persone attraverso le porte (esodo orizzontale).

Di qui il passo è breve: ecco la capacità di deflusso di 50 persone/modulo, con il modulo arrotondato da 56 a 60 cm.

Nel 1951, cioè soltanto 16 anni dopo la pubblicazione dello studio del NBS, compare in Italia la prima normativa che parla di moduli: è la Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 sulle attività di pubblico spettacolo.

All’Art. 35 si parla di modulo e di capacità di deflusso: 50 pers/mod al piano terra, 37.5 pers/mod tra le quote -7.50  m e + 7.50 m … eccetera.

Altre normative, fino al 2015, hanno seguito lo stesso schema.

Il sistema di calcolo dell’esodo con i moduli è molto semplice. Si prende la superficie dell’attività in mq, si applica un coefficiente di affollamento normalmente precisato dalla normativa stessa, ed espresso in persone/mq, si moltiplicano le due grandezze e si ottiene il numero di persone da utilizzare per il calcolo delle vie di esodo.

Si noti che non sempre la normativa chiariva se questo numero costituisse il numero massimo di persone che potevano essere ammesse all’interno dell’attività, in altri termini il concetto anglosassone di maximum occupancy che è invece stato poi chiaramente adottato dal Codice di prevenzione incendi, oppure se tale numero fosse un semplice parametro da utilizzare senza che esso costituisse un vincolo gestionale per il titolare dell’attività. A chi si occupa sul campo di prevenzione incendi la distinzione può apparire cavillosa, ma dal punto di vista giuridico c’è una bella differenza. Ma torniamo al nostro calcolo.

A seconda della quota del piano considerato, occorreva applicare la cosiddetta capacità di deflusso, che da molte normative era stabilita in 50 pers/mod per il piano terra o per i piani con quota compresa tra ± 1 m, 37.5 pers/mod per primo piano e piano primo interrato, 33 pers/mod per i piani con quota maggiore. Dividendo il numero di persone per la capacità di deflusso, ecco comparire il numero minimo di moduli necessari per evacuare le persone del piano in esame.

Se poi le persone dei vari piani utilizzavano la medesima via di esodo verticale, allora bisognava aumentare di conseguenza la larghezza della scala, sommando le persone (anche qui, in via generale) non di tutti i piani, ma solo dei due piani consecutivi aventi il maggiore affollamento. Ciò perché si supponeva che le persone fluissero lungo la scala da tutti i piani contemporaneamente, e quindi nel momento in cui le persone del piano n fossero arrivate al piano n-2, si supponeva che le persone del piano n-2 fossero già transitate.

Dunque un sistema di calcolo davvero molto semplice.

Ribadiamo ancora che quando sentiamo parlare di “modulo” o di “capacità di deflusso” allora non stiamo parlando di Codice. Né è possibile mischiare, come invece talvolta abbiamo visto con un certo stupore, il calcolo dell’esodo con i moduli e quello calcolato con il Codice: magari alcuni piani di un edificio calcolati in un modo ed altri piani del medesimo edificio calcolati con l’altro. Un mostro insostenibile. Ma allora come viene calcolato l’esodo con il Codice di prevenzione incendi?

 

Come viene calcolato l’esodo con il Codice di prevenzione incendi?

Il calcolo dell’esodo con il Codice di prevenzione incendi necessiterebbe di un intero libro, dunque citiamo soltanto gli aspetti principali.

Per prima cosa, come appena visto, non si parla mai di modulo o capacità di deflusso.

Si ammette poi la possibilità di garantire la salvaguardia delle persone anche se restano all’interno del medesimo compartimento antincendio dove si è verificato l’incendio! Naturalmente il legislatore non è impazzito, si tratta di casi molto particolari, normalmente grandi ambienti dotati di sistemi di controllo dell’incendio, di controllo del fumo, ecc.

Ed infatti il Codice ammette questa particolarità solo in caso di applicazione delle misure alternative, leggasi Fire Safety Engineering, dove nella simulazione bisognerà stare molto attenti e prudenti, perché qui si stanno affrontando zone poco esplorate.

Oltre al classico esodo simultaneo, che poi era quello che sottostava alle normative tradizionali, dove in caso di incendio tutte le persone da tutti i piani si mettono in moto contemporaneamente per uscire, sono ammessi anche nuove interessanti modalità:

  • l’esodo per fasi, ammissibile solo a determinate condizioni (IRAI e sistema EVAC, gestione della sicurezza, compartimentazione dei piani);
  • l’esodo orizzontale progressivo, utile soprattutto per l’eliminazione delle batterie architettoniche nelle attività (case di riposo, ospedali, ecc.) nelle quali è facile che siano presenti persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il concetto di maximum occupancy

Inoltre, è chiaramente esplicitato il concetto di maximum occupancy. In altri termini, il titolare dell’attività è tenuto a non superare mai il numero massimo di persone che risulta dal calcolo: Natale, saldi, eventi speciali, feste, inaugurazioni, insomma in nessuna circostanza. Il titolare dell’attività può dichiarare un affollamento inferiore a quello indicato dalle tabelle S.4-12 e S.4-13, impegnandosi poi a farlo rispettare sempre, ma non può dichiarare un affollamento superiore.

Questo concetto di maximum occupancy è delicato, un po’ un’arma a doppio taglio: se da un lato impedisce, o almeno dovrebbe impedire, che certi titolari di certe attività tentino di stipare persone fino all’inverosimile, cosa purtroppo già avvenuta in passato anche con esiti tragici, dall’altra parte pone un limite difficilmente comprensibile alle attività che, nel voler superare i coefficienti di affollamento previsti dalle tabelle, sono del tutto disposte a realizzare uscite di sicurezza in sovrappiù, tali da essere sufficienti anche per l’aumentato affollamento.

Per capirci facciamo un esempio paradossale. Nelle civili abitazioni il coefficiente da utilizzare è 0.05 persone/mq. Ipotizzando di avere un monolocale da 50 mq in un edificio civile soggetto al controllo dei VVF (e dunque con altezza superiore a 24 m), il Codice dice che l’affollamento da non superare mai, in nessuna circostanza, è 2,5 persone (50x0.05=2.5). Dunque significa che il matrimonio o la convivenza sono ammessi, perché 2 persone sono accettabili, ma significa anche che se queste due persone intendono avere un figlio, allora devono traslocare. D’accordo che vivere in due con un figlio piccolo in un monolocale da 50 mq è sconsigliabile, almeno se ce lo si può permettere, però bisogna dire che appare bizzarro trovare un simile obbligo scritto in una normativa. E non pensiamo neppure di invitare a casa un paio di amici.

Chiaramente stiamo scherzando, ma sul concetto di affollamento massimo forse è opportuno riflettere ulteriormente, anche se per fortuna alcuni coefficienti dal 2015 sono stati rivisti al rialzo ed il problema almeno per alcune attività si è attenuato.

Inoltre nel Codice sono indicati coefficienti di affollamento poco comprensibili, come per esempio 2 persone per veicolo nelle autorimesse pubbliche o 1 persona per veicolo nelle autorimesse private, numeri davvero spaventosamente superiori al numero massimo di persone che ognuno di noi può verificare a vista recandosi in tali attività.

Attenzione che anche le RTV possono avere qualcosa da dire sul metodo di calcolo delle vie di esodo, dunque in via generale non è sufficiente effettuare il calcolo basandosi soltanto sulla RTO.

Comunque sia, il concetto di affollamento è semplice da comprendere: come una volta, si prende il coefficiente di affollamento (massimo), lo si moltiplica per la superficie e si trova il numero di persone.

.... CONTINUA 

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  • Dove serve un maniglione antipanico?
  • Le porte devono aprirsi tutte nel verso dell’esodo?
  • È ammesso installare dispositivi di security sulle porte lungo le vie di esodo?
  • La più trascurata: la segnaletica di esodo

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