Costruzioni
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La bozza del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione

La Marcatura CE dei prodotti da costruzioni è disciplinata dal Regolamento prodotti da Costruzioni - CPR (Regolamento UE 305/2011).

La Commissione Europea ha da poco avviato una consultazione pubblica per raccogliere commenti sulla revisione di quello che sarà il nuovo Regolamento prodotti da Costruzioni.

Di seguito una sintesi delle principali novità contenute analizzando la bozza.


Perché una revisione del Regolamento Prodotti da Costruzione?

A 11 anni dalla pubblicazione dell'attuale Regolamento UE 305/2011 (Marcatura CE dei prodotti da costruzione) la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere commenti sulla revisione del nuovo Regolamento prodotti da Costruzioni.

La revisione di questo regolamento è cosa programmata da tempo con l’obiettivo di migliorarne i contenuti, garantendo la libera circolazione dei prodotti e al tempo stesso, idonei livelli di sicurezza.

A tal fine la Commissione Europea ha messo a disposizione un’apposita pagina web

La revisione di questo documento parte da lontano con l’obiettivo di:

  • Sbloccare il sistema dell’armonizzazione tecnica comunitaria.
  • Ridurre gli ostacoli nazionali (barriere tecniche) al commercio per i prodotti da costruzione sul mercato dell’Unione Europea.
  • Migliorare l’applicazione e la sorveglianza del mercato comunitario.
  • Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, attraverso la semplificazione e la digitalizzazione delle informazioni da fornire
  • Garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione posti sul mercato.
  • Ridurre l’impatto climatico e ambientale dei prodotti da costruzione.

Tutti obiettivi assolutamente condivisibili e in linea con lo sviluppo sostenibile del mercato dei prodotti da costruzione.

 

 Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione

Cosa cambierà?

Sottolineando come la presente sia la bozza in consultazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione e non ancora il testo definitivo, di seguito si riportano alcune novità. 

Innanzitutto diamo uno sguardo alla struttura del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione. Sarà composto da ben 14 capitoli (attualmente sono 9) così strutturati:

  • CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
  • CAPO II – PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURA
  • CAPO III – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
  • CAPO IV – NORME SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI EUROPEI DI VALUTAZIONE
  • CAPO V – ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
  • CAPO VI – AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI
  • CAPO VII – PROCEDURE SEMPLIFICATE
  • CAPO VIII – PROCEDURE DI VIGILANZA DEL MERCATO E DI SALVAGUARDIA
  • CAPO IX – INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
  • CAPO X – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • CAPO XI – INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI
  • CAPO XII – STATUTO NORMATIVO DEI PRODOTTI
  • CAPO XIII – EMENDAMENTI
  • CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

 

I cambiamenti evidenziati nella bozza del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione sono:

  • Una nuova definizione delle Specifiche Tecniche Armonizzate e dei Documenti per la Valutazione Europea (EAD), dando maggiori poteri alla Commissione Europea attraverso gli atti delegati e distinguendo tra norme sui prodotti da costruzione volontarie od obbligatorie.
  • La possibilità di rilasciare una Dichiarazione di Conformità al prodotto, la quale non sostituirà la Dichiarazione di Prestazione (DoP), che rimane obbligatoria ai fini della Marcatura CE. Per poter emettere la Dichiarazione di Conformità il fabbricante dovrà rispettare specifici requisiti volontari. Questa opportunità colma un divario che esiste tra i cosiddetti prodotti “finiti” (es: giocattoli, dispositivi medicali…) e i cosiddetti “prodotti non finiti” (come i prodotti da costruzione, i quali svolgono la loro funzione una volta incorporati in modo permanente nell’opera).
  • Obbligo, da parte del fabbricante, di valutare e dichiarare le caratteristiche ambientali del prodotto.
  • L’estensione del Regolamento alla stampa 3D.
  • Possibilità di riemettere la Dichiarazione di Prestazione per prodotti usati, rigenerati e in eccedenza.
  • Utilizzo di database, messo a disposizione della Commissione Europea, dal quale scaricare la Dichiarazione di Prestazione ed eventualmente quella di Conformità.
  • L’obbligo per il fabbricante di etichettare un prodotto comesolo per uso professionale” se non è destinato a consumatori o altri utilizzatori non professionali.  

 

Per approfondimenti su questi temi e per conoscere i periodi transitori di validità di EAD, ETA, certificati di prova e norme armonizzate conformi al presente Regolamento UE 305/2011, consulta l' articolo.

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