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CNI, Gaetano FEDE: Il ruolo dell’ingegnere nell'INGEGNERIA della SICUREZZA

CNI, Gaetano FEDE: Il ruolo dell’ingegnere nell'INGEGNERIA della SICUREZZA

L’Ingegneria della Sicurezza
Il ruolo dell’ingegnere per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Intervista a Gaetano Fede, consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza

Ingegnere Fede com’è articolato e quali tematiche affronta il Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI da lei coordinato?

Il GdL Sicurezza articola la sua attività in tre sottogruppi: sicurezza nei cantieri, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, quindi tre campi in cui sono chiari i confini, gli ambiti e le precipue competenze degli ingegneri. Il Gruppo di Lavoro è formato da Damiano Baldessin (Ordine Ingegneri Treviso), Francesco Paolo Capone (Ordine Ingegneri Napoli), Michele Carovello (Ordine Ingegneri Avellino), Marco Di Felice (Ordine Ingegneri Vicenza), Luigi Galli (Ordine Ingegneri Roma), Antonio Leonardi (Ordine Ingegneri Catania), Carlo Rizzieri (Ordine Ingegneri Rovigo), Rocco Sassone (Ordine Ingegneri Matera), Luca Vienni (Ordine Ingegneri Pistoia), Remo Vaudano (Ordine Ingegneri Torino), Stefano Bergagnin (Federazione Emilia Romagna), Francesco Fiorino (Ordine Ingegneri Agrigento), esperti nel settore della sicurezza e provenienti da un po’ tutti gli Ordini d’Italia.

Ingegnere, quanto è importante la progettazione in sicurezza degli edifici nell’ottica di una corretta ed efficace gestione delle emergenze?

La gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, se svolta correttamente, in edifici sicuri e con operatori formati in modo efficace, è in grado di prevenire o ridurre sostanzialmente i danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori oltre che all’integrità degli impianti aziendali. In quest’ottica nelle aziende ogni attore della prevenzione ha la necessità di analizzare i livelli di sicurezza offerti dall’edificio in cui opera, caratteristica quest’ultima strettamente connessa alla capacità di progettare l’edificio in sicurezza, al fine di definire le misure più idonee per affrontare oculatamente lo scenario emergenziale. Tuttavia i recenti accadimenti che hanno riguardato il collasso di elementi strutturali portanti di edifici pubblici e privati hanno messo in risalto la vulnerabilità di larga parte del patrimonio edilizio del nostro Paese: si pensi infatti agli edifici scolastici ancorchè a quelli industriali quando investiti da eventi calamitosi.
Inoltre per un’efficace gestione dell’emergenza (incendio, terremoto, altra calamità) è fondamentale aver pensato allo scenario di emergenza fin dal concepimento progettuale dell’opera, grazie all’affiancamento, nel pool di progettisti, del tecnico esperto in sicurezza.
L’edificio, visto come complesso architettonico, di impianti e servizi, deve quindi prestarsi intrinsecamente ad un comportamento sicuro, altrimenti anche la miglior procedura gestionale farebbe fatica a conciliarsi con uno scenario ostile e con un comportamento imprevedibile degli occupanti dell’edificio stesso.
È in tale fattispecie che l’intera categoria degli Ingegneri intende svolgere la propria azione professionale e sociale proponendosi come garante del possesso dei requisiti di stabilità e solidità degli edifici.

Quali sono i ruoli e le responsabilità in ambito civile e penale degli ingegneri operanti nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro?

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, cui sono assegnati importanti compiti.
In particolare il TU all’art.2 comma 1 lettera f) definisce l’RSPP come “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Inoltre l'articolo 29 comma 1 del decreto '81 prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione…”.
In tale fattispecie il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è assimilabile a un consulente esterno dell’azienda, privo di poteri gestionali, trattandosi del soggetto che è chiamato istituzionalmente ad assistere e consigliare il datore di lavoro circa le misure da adottare per prevenire i rischi per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori.
Da quanto riportato è intuibile la motivazione per cui il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede specifiche sanzioni per il RSPP. Tuttavia per la giurisprudenza di legittimità, il RSPP nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia dato un consiglio sbagliato al datore di lavoro, ovvero, abbia omesso di dare un consiglio utile ed in tal modo abbia concorso a creare le circostanze che hanno portato all’infortunio, può essere ritenuto responsabile.

Quali sono le novità (e le controversie) normative in ambito sicurezza (dal decreto 81 al decreto del fare)?

Il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 cosiddetto “Decreto del Fare” convertito dal Parlamento con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha introdotto diverse modifiche ed integrazioni al TU81/08.
Tale Decreto che per alcuni ha rappresentato una semplificazione del quadro amministrativo e normativo in grado di dare impulso al sistema produttivo, per altri ha invece introdotto interventi di alleggerimento delle tutele in materia di prevenzione che all’attualità non sembrano avere di fatto semplificato gli adempimenti in materia di sicurezza così come inizialmente paventato.
Ciò premesso vale la pena approfondire i cambiamenti introdotti nell’articolato scenario normativo in materia di sicurezza, riportando brevemente alcune delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 dovute al Decreto del Fare.
Alcune novità riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico (ancora da stabilire in un futuro Decreto) non sarà più necessario il DUVRI ma sarà sufficiente l’individuazione di un incaricato in possesso di adeguati requisiti.
Altre modifiche riguardano le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, la possibilità per i cantieri edili di utilizzare modelli semplificati di documenti e limitazioni al campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Ulteriori modifiche riguardano la formazione delle figure operanti in ambito sicurezza per evitare sovrapposizioni di percorsi formativi simili, le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e gli obblighi di notifica e comunicazione agli organi di vigilanza.

Il gruppo di Lavoro Sicurezza da lei coordinato, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi, sviluppato attraverso una “newsletter” mensile.
Ci può parlare di questo servizio e di come opera il CNI in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro?

I “professionisti antincendio” soffrono da tempo di un sistema legislativo e normativo farraginoso ed in quasi quotidiana evoluzione, anche per effetto del sistema delle circolari di chiarimento e di indirizzo, che integrano e modificano le regole tecniche pubblicate per decreto.
Un peculiare servizio di informazione ed aggiornamento è quindi alla base della preparazione dell’ingegnere esperto in prevenzione incendi, disciplina che ha ormai assunto il rango di vera e propria specializzazione.
Si è quindi pensato di attivare questo servizio di newsletter informative periodiche, anche con la collaborazione della direzione centrale dei VVF, che si è gentilmente prestata a fornire il supporto necessario.
Il servizio si è poi arricchito di una rubrica di risposte a quesiti di prevenzione incendi provenienti dai colleghi iscritti agli Ordini provinciali.
Tra poche settimane la newsletter e la rubrica di risposta ai quesiti saranno on-line sul sito del Consiglio Nazionale in una apposita pagina gestita dal GdL Sicurezza.

Un aspetto importante riguarda la sicurezza sul lavoro in “ambienti sospetti di inquinamento” o nei “luoghi confinati” come silos, pozzi, serbatoi, gallerie, cunicoli, ecc. che spesso presentano un maggior grado di criticità per la frequenza e la gravità degli infortuni. Come si possono prevenire questi incidenti?

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14/09/2011 n° 177 attualmente vigente prevede un interessante sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
In particolare alle aziende che operano in tali ambiti si impone una specifica professionalità con requisiti non più riconducibili alla sola verifica dell’idoneità Tecnico-Professionale, ma si richiedono requisiti inderogabili di qualità organizzativa e contrattuale, standard di formazione del personale mirati e una gestione aziendale della sicurezza in linea con le previsioni del Decreto Legislativo 81/2008 (valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, etcc).
Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in tali ambienti è l’integrale applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Inoltre ciascuna impresa deve avere personale esperto (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Tuttavia le attività possono essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali “(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.) e/o in esecuzione di un contratto di appalto purché i contratti siano stati preventivamente certificati”.
Tuttavia pur in presenza di tale articolato normativo la “frequenza” degli accadimenti infortunistici in tali “spazi” non accenna a diminuire.
È in questa fattispecie che il GdL Sicurezza del CNI sta indirizzando la propria azione mediante la formulazione di proposte di rivisitazione normativa indirizzate vs. l’innalzamento dei livelli di formazione “certificata” delle maestranze impiegate e l’individuazione di apposite figure Professionali preposte alla supervisione e al controllo preventivo delle attività da eseguire.

La certificazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte nell’appalto o subappalto è una condizione sufficiente per garantire maggiori condizioni di sicurezza?

Per idoneità tecnico-professionale s’intende la procedura finalizzata alla verifica delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute dalle imprese e/o lavoratori autonomi selezionati dal Datore di Lavoro/Committente in rapporto alle lavorazioni da affidare. In particolare la disciplina giuridica relativa alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta regolamentata per i “cantieri temporanei e mobili” alle previsioni del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 che all’art. 97 comma 2 opera uno specifico rinvio all’allegato XVII, mentre per i “luoghi di lavoro” alle previsioni dell’art.26 comma 1, lettera a) del già citato Decreto.
Se ne ricava che la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte negli appalti è uno strumento utile a certificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi-contributivi dell’appaltatore, cui verrà richiesto di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione durante l’esecuzione del contratto d’appalto/d’opera.
Tuttavia resta la necessità di garantire in ogni momento dell’appalto il controllo del medesimo requisito verificato all’atto delle procedure di affidamento dei lavori con procedure rapide ed efficaci, che permettano di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere giustamente invocato dai committenti rispetto alle esigenze operative delle imprese appaltatrici attanagliate dall’attuale congiuntura economica e sociale che tutti conosciamo.