Il ddl di conversione del DL 21/2022 proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare quante novità interessanti siano contenute nella conversione in legge del DL 21/2022 (Taglia Prezzi), leggasi qualificazione SOA obbligatorie per le imprese in ottica Superbonus e impianti fotovoltaici 'allargati', ma di sicuro impatto c'è anche un'altra novità, figlia del testo sul quale, nella mattinata del 12 maggio, è stato posto il voto di fiducia in Senato.
Sappiamo che la conversione in legge definitiva dovrà avvenire entro il 20 maggio.
Nello specifico, l’articolo 10-bis, di cui la 5a Commissione del Senato propone l’inserimento con l’articolo aggiuntivo 10.0.99 (testo 2), alla lettera a) proroga di un anno, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
NB - L’art. 15 del TUE disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.
Quindi la nuova norma prevede che i suddetti termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga, restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Le previsioni in esame si applicano altresì:
Infine, la lettera b) della disposizione in esame proroga di un anno, il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (previste all’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
La disposizione in esame si applica anche ai termini dei suddetti atti amministrativi prorogati dall’art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 e dall’art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020.
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