ANAC: la fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici non comporta la cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi
Avviso ai progettisti nei servizi di architettura e ingegneria del Codice Appalti: anche qualora, con il DDL Delega Appalti, si dovesse arrivare ad una riduzione o ad un accorpamento degli attuali 3 livelli di progettazione previsti, i compensi dei professionisti saranno 'salvi'.
Lo chiarisce l'ANAC pochi giorni dopo l'uscita del nuovo testo del DDL Delega Appalti - il cui iter comunque resta lunghissimo -, con un comunicato del presidente Busia dell' 11 maggio che contiene indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stesso.
L'Autorità Anticorruzione sottolinea che:
Il Codice - spiega l'ANAC - prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
La norma consente, tuttavia, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Nelle more della definizione delle novità previste dalla delega, all'interno della quale si prevedono la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, con il comunicato l'ANAC interviene per "scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria".
In definitiva, sono queste le coordinate dell'ANAC da tenere a mente:
IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DELL'11 MAGGIO 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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