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Edilizia: nuove disposizioni per l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati

É stato dormiente dall’estate di due anni fa, ma ora i suoi effetti iniziano a manifestarsi, anzi, sono comparsi nel febbraio di questo anno. Stiamo parlando del Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 Agosto 2020, entrato in vigore il 24 agosto 2020, che regolamenta l’utilizzo di alcuni prodotti, molto utilizzati in edilizia, che presentano effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori che li utilizzano.

Il Regolamento modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Uffciale UE, il 4 Agosto 2020, il Regolamento della Commissione, in quanto tale, è legge per tutti i paesi dell’Unione europea, compresi Norvegia, Islanda e Lichtenstein.


Prodotti ed effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori: cosa regolamenta il loro utilizzo

Il Regolamento (UE) 2020/1149 stabilisce modalità e tempi di adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, cadenzando in tre momenti gli adempimenti da assolvere.

  1. dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere i diisocianati sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

    b) il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti e assicuri che sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
  2. dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

    b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il Regolamento precisa che per "«utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti."

 

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Chimica ed edilizia: i materiali che contengono diisocianati

Come indicato nel Considerando 1 del Regolamento (UE) 2020/1149, i diisocianati sono utilizzati in tutta la Comunità europea “come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti”. A partire da diisocianati si ottengono infatti materiali quali le resine espanse flessibili o rigide gli elastomeri, le plastiche poliuretaniche e gli isolanti ovvero prodotti quali imbottiture, guarnizioni, sigillanti e rivestimenti, imballaggi, materiali isolanti per frigoriferi, adesivi e vernici, schiume poliuretaniche e pannelli sandwitch a base di poliuretano.

Ancora il Considerando 1 del Regolamento (UE) 2020/1149 indica che diisocianati sono oggetto di classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ovvero sono sostanze che, se inalate o a contatto con la pelle, provocano rispettivamente ipersensibilità delle vie respiratorie e reazioni allergiche.

Nel fascicolo presentato dalla Germania nel 2016 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, per l’avvio della procedura di restrizione dell’uso dei diisocianati, che innescato l’iter conclusosi con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149, si segnalava che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori e erano indicati oltre 5000 casi di malattie professionali causate annualmente da tali sostanze. I base ai i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) della Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione ha ritenuto inaccettabile il rischio per la salute umana derivante dall’uso e dall’immissione sul mercato degli isocianati.

In caso di utilizzo di prodotti la cui concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia pari o superiore allo 0,1 % in peso, a far data dal 24 agosto 2023 il Datore di lavoro è obbligato dal Regolamento (UE) 2020/1149 a garantireche gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele”, a documentare il completamento con esito positivo della formazione e a provvedere al rinnovo della formazione almeno ogni cinque anni. La formazione “deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

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