Rifiuti | Riciclo
Data Pubblicazione:

Regolamento sui rifiuti inerti da C&D: senza modifiche il settore del riciclo rischia di bloccarsi

Come è noto a marzo il MITE ha inviato alla Commissione Europea lo schema di Regolamento relativo alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. 

Di seguito si riportano le osservazioni "preoccupate" di Marco Toni, Direttore Tecnico di un laboratorio, arrivate alla redazione, sulle conseguenze del decreto del MITE, datato 14 marzo 2022 contenente il Regolamento end of waste per il riciclo dei rifiuti inerti derivanti da operazioni di C&D. 


L'Italia si dota di un regolamento end of waste per il riciclo sia di rifiuti inerti derivanti da operazioni di C&D. La bozza di decreto del ministero della Transizione ecologica, in elaborazione da oltre tre anni, è stata notificata lo scorso 14 marzo alla Commissione Ue per espletare la procedura informativa cui sono sottoposte le regolamentazioni tecniche.

Le aziende avranno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore per conformarsi alle nuove disposizioni (l'adeguamento è un obbligo). Il nuovo regolamento, come tutti quelli sull'end of waste, (quello sugli inerti non sarà l'unico, ma è il più importante), nascono per accelerare la transizione verso un'economia circolare.

Secondo però i produttori di aggregati riciclati, se la bozza di regolamento sui rifiuti inerti non sarà emendata, gli impianti italiani di riciclo di inerti si fermeranno e con essi anche il settore delle costruzioni, per mancanza di siti per il conferimento dei propri rifiuti inerti.

Condivido quello che dice il Presidente d ANPAR Paolo Barberi, «Certamente un regolamento sull'end of waste potrebbe semplificare il lavoro delle aziende e quello degli enti che sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni, dando indicazioni univoche, e non equivocabili, sul processo che l'azienda deve seguire per trasformare il rifiuto in prodotto»

 

Schema Decreto del 14/03/2022 Cessazione di rifiuto dei materiali inerti da C&D

Scopo e campo applicazione

Il MITE ha inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 1, del presente regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento, che dovrà essere 'vidimato' dall'UE per la conclusione dell'iter entro il 15 giugno prossimo, stabilisce i criteri specifici per, appunto, la cessazione della qualifica di rifiuti e interessa da vicino il mondo delle costruzioni.

Punti critici del regolamento

Articolo 6

1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001

Viene introdotta l’obbligatorietà dell’applicazione di un UNI EN ISO 9001 Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di produrre procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Alcune organizzazioni con autorizzazioni con procedura semplificate che possono gestire poche migliaia di tonnellate l’anno con una forza lavoro di due/tre persone saranno messe difficoltà.

Il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione un campione di aggregato recuperato prelevato, salvo sia certificato UNI EN ISO 14001 Sistema di Gestione per l’Ambiente.

Avrei ritenuto più idonea e giustificata l’obbligatorietà di quest’ultima norma in quanto specifica per lo scopo di cui si raccomandava il legislatore.

 

Articolo 7

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5. 

Questo significa che il produttore con deposito deve applicare le nuove regole, quindi conformità su un max di 3000 metri cubi.

Su Roma credo siano stoccate circa 1.000.000 di metri cubi, che dovrebbero essere sottoposte a controllo di conformità. E come vedremo dopo, se non fosse possibile ci sarebbe un danno economico enorme.

 

Allegato 1 

a) Non sono ammessi alla produzione di aggregati recuperati i rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati.

Riporto le osservazioni fatte dall’Associazione di Categoria.

L’esclusione dei rifiuti abbandonati riconducibili ad attività di demolizione e costruzione (codice CER 20 03 01) risulta incomprensibile per i seguenti motivi:

  1. Era già compresa al punto 7.1 del D.M. 5.02.98, nel caso di rifiuti urbani abbandonati
  2. La natura prevalentemente inerte può essere verificata sia dal detentore sia dall’impianto di recupero che si assume la responsabilità di accettarlo e di produrre da esso un aggregato riciclato avente caratteristiche di end of waste
  3. Qualora non inserita nell’elenco dei rifiuti destinerebbe tale tipologia di rifiuti (abbastanza rilevante se si osservano tutte le periferie urbane) alle discariche per rifiuti inerti o speciali non pericolosi, con un aggravio di costi per la pubblica amministrazione

c) Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

In attesa del trasporto al sito di utilizzo l’aggregato recuperato è depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. 

Questo significa che moltissimi produttori non avranno lo spazio per gestire questa nuova metodica di processo e cioè che i cumuli di produzione non siano miscelati.

d.1) Controlli sull’aggregato recuperato 
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2. 

Tabella 2 – Parametri da ricercare e valori limite, sono Amianto, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Aromatici Policiclici, Materiali galleggianti, Frazioni estranee

Riporto le osservazioni fatte dall’Associazione di Categoria:

Premesso che l’aggregato riciclato è un prodotto e non un suolo (ciò implica che la sua granulometria potrebbe non avere una frazione fine sulla quale ricercare i parametri richiesti!), ad esclusione dell’amianto si tratta di parametri non pertinenti, cioè non presenti nei prodotti da costruzione (calcestruzzo, laterizi, piastrelle, intonaci, etc.). 

L’analisi sul tal quale è inutile e anche molto dispendiosa. Può avere un senso ricercare tali analiti solo nel caso in cui l’aggregato riciclato sia costituito da terre e rocce da scavo.

I valori della tabella contenuta nello schema di decreto sono mutuati dalla normativa sulla bonifica dei suoli e, più nel dettaglio, riprendono alcuni valori delle tabelle del Dlgs 152 del 2006 che stabiliscono le concentrazioni soglia di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Va evidenziato che tra i parametri di controllo sono ricomprese alcune sostanze che sono costituenti e non contaminanti del rifiuto iniziale che, per forza di cose, si ritrovano anche nel prodotto end of waste e in concentrazioni difficili da determinare a priori e tanto meno regolabili durante il processo di recupero, ma con molta probabilità ben superiori ai limiti stabiliti.

Abbiamo effettuato un controllo su vecchie analisi e risulterebbero fuori il 60/80% dei materiali.

d.2) Test di cessione sull’aggregato recuperato  

Sono state accolte alcune richieste dell’associazione di categoria (aumento di alcuni valori in tabella) che in parte potrebbero ritorcersi contro agli stessi produttori.

A differenza del Decreto del 28/03/2018 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tutto il regolamento non viene indicata l’obbligatorietà di fare le analisi chimiche attraverso un laboratorio riconosciuto Accredia.

A tal proposito l’Associazione di categoria aveva chiesto che almeno il 50% delle analisi richiamate dalla Tabella siamo singolarmente accreditate.

Senza l’obbligatorietà di un laboratorio chimico accreditato, continueremo a vedere sconosciuti professionisti e non controllati rapport di prova. La richiesta invece di avere almeno il 50% delle prove accreditate nasce dall’esigenza di non vedere certificati con logo ACCREDIA con la sola prova del PH accreditata.

Sempre l’associazione aveva chiesto che per le prove fisico-meccaniche queste fossero eseguite da laboratorio almeno con UNI EN ISO 9001.

 

Allegato 2

Con riferimento all’Allegato 2 ed in particolare alla sotto riportata indicazione:

«Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.»

Si evidenzia che tale indicazione è ridondante, estremamente generica e per tale motivo interpretabile.

Si evidenzia che i limiti massimi di concentrazione di contaminanti nei prodotti riciclati è precisamente definita dal decreto EoW al punto d.1 (analisi sul tal quale) e al punto d.2 (analisi sull’eluato). Tali limiti massimi sono stati redatti ad esito dell’istruttoria effettuata, nella quale (come riportato nel considerato del decreto) è emerso che l’aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull’ambiente. 

È chiaro come quest’ulteriore indicazione (Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee) sia superflua, in quanto è l’aderenza ai criteri del decreto che permette agli aggregati riciclati di non costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

A tale riguardo si chiede che sia fatta estrema chiarezza sull’applicabilità delle norme relative alle bonifiche dei siti contaminati al deposito sul suolo di prodotti riciclati (per tutti i suoi possibili utilizzi previsti dall’allegato 2 al decreto quali ad esempio corpo dei rilevati, sottofondi, riempimenti ecc.).

In altre parole, occorre precisare chiaramente se un prodotto riciclato conforme ai criteri specifici del decreto, una volta depositato sul suolo per un rilevato, debba essere anche conforme alle CSC di riferimento per la destinazione d’uso in cui è stato realizzato.

A tal riguardo, a titolo esemplificativo si riporta di seguito quanto previsto dalle “Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo” (Delibera SNPA n. 5412019 del 9 maggio 2019).

"Le matrici materiali di riporto, quindi, possono includere una “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito”.

e sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • riporti storici realizzati antecedentemente al DPR 915/82;
  • riporti realizzati con materie prime seconde, pre d.lgs. n. 205/2010, o con materiali riciclati ai sensi del 184-ter del d.lgs. n. 152/06»

Dalla lettura delle linee guida risulta come siano compresi nelle matrici materiali di riporto i prodotti riciclati. Sembrerebbe quindi che gli stessi siano considerati matrice terra e conseguentemente assoggettati alle norme relative alle bonifiche di siti contaminati.

 

Allegato 3 Dichiarazione di conformità 

Nella dichiarazione di Conformità che deve essere prodotta e spedita via PEC all’Ente che ha autorizzato il produttore, prima dell’immissione sul mercato del materiale prodotto sarà anche obbligatorio indicare per quale punto risponde il singolo lotto:

  • a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • d) la realizzazione di recuperi ambientali (qui abbiamo inteso “ripristini morfologici”), riempimenti e colmate
  • e) la realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc;
  • f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc).

Trovo assurdo questa specificità in quanto poco utile sia al Cliente che all’Ente che deve controllare.

 

Considerazioni sull'esclusione dell’utilizzo degli aggregati da Regolamento

Fermo restando le molteplici piccole e grandi incongruenze che non ho segnalato, basterà questo mio esempio per evidenziare che non sarà conveniente “recuperare” i materiali provenienti da C&D.

Entra del materiale proveniente da C&D, viene lavorato al fine di produrre un unico prodotto “Misto riciclato 0/31.5” prima dell’immissione sul mercato sono state fatte tutte le analisi fisico-meccaniche per poter compilare la DoP (Dichiarazione di Prestazione) e contemporaneamente vengono eseguiti i due pacchetti di analisi chimiche:

  • Test di cessione 
  • Amianto, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Aromatici Policiclici, Materiali galleggianti, Frazioni estranee

Il limite proposto nell’Allegato 1 (Articolo 3) tabella 2 per il parametro C>12 sul tal quale 50 mg/Kg (uguale al limite della tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006) non è applicabile in quanto non corrisponde ad un limite raggiungibile dai prodotti riciclati. 

Un limite congruo potrebbe essere 500 mg/Kg (il limite della tabella 1 colonna B è 750 mg/Kg).

Questo limite così restrittivo comporta la non cessazione della qualifica del rifiuto per i prodotti riciclati dall’industria del recupero dei rifiuti da C&D che si trasformerebbero in rifiuti classificabili col codice EER 19 12 07.

C’è anche un rischio che se contemporaneamente il valore dei Solfati fosse 150, cioè conforme, questo valore non sarebbe accettato dalle discariche (valore 100) e quindi si dovrebbero cercare discariche speciali i cui costi di gestione possono raggiungere anche qualche decina di  Euro per tonnellata.

Nella Bozza EoW, che sta girando, per i rifiuti da spazzamento stradale sono previste due destinazioni. Per gli utilizzi di inerti recuperati di cui ai punti a), b), c) e d) dell’Allegato 2 che prevedono possibili contatti col suolo, in funzione della destinazione d’uso dell’area in cui saranno utilizzati, è effettuata la verifica dei valori soglia di Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente ai parametri riportati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Parametri da ricercare e valori limite

Regolamento sui rifiuti inerti da C&D: parametri da ricercare

 

Tale futuro scenario, conseguente all’attuale formulazione del nuovo D.M., comporterà la necessità di smaltire presso discariche per rifiuti non pericolosi (perché oltretutto non sarebbe possibile inviarle a discariche per inerti) le 45 milioni di tonnellate/anno di rifiuti da C&D che attualmente vengono trasformate in prodotti riciclati per l’edilizia.

 

Concludendo...

Il rischio che corre un produttore per recuperare il materiale è enorme, conviene far entrare il materiale e destinarlo in “discarica” senza ulteriori lavorazioni. 

Riciclo

Il riciclo è il processo di trasformazione dei materiali di scarto o di rifiuto in nuovi prodotti o materiali, al fine di ridurre l'uso di risorse...

Scopri di più

Rifiuti

Un rifiuto è un materiale o un oggetto che viene considerato inutile o non più utilizzabile per il suo scopo originale. I rifiuti possono essere...

Scopri di più