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Impianti per il riscaldamento e la climatizzazione di edifici residenziali: le linee guida per il collaudo

Spesso quando si parla di un impianto di riscaldamento o di climatizzazione si fa riferimento solamente alle diverse tipologie ed alla manutenzione necessaria, tralasciando un aspetto fondamentale che è alla base del corretto funzionamento de sistema stesso, ovvero il collaudo che oltre che essere previsto dalla normativa è fondamentale al fine di verificare che non vi siano malfunzionamenti o difformità di installazione rispetto alla regola d’arte. È buona prassi fare attenzione alle differenti taglie degli impianti in quanto nel caso in cui si facesse riferimento ad un edificio residenziale con sistemi centralizzati si dovranno tenere in considerazione maggiori prescrizioni rispetto alle singole unità abitative.

Definizione di impianto di riscaldamento e climatizzazione

Prima di prendere in considerazione quali siano gli obblighi e le indicazioni della normativa sul processo di collaudo di un impianto, è necessario fissare alcuni concetti e definire che cosa si intende per impianto termico.

Nel corso degli ultimi anni la Normativa ha subito molteplici modifiche e aggiornamenti, il D. Lgs. del 19 agosto del 2005 n.192 dava una prima definizione di impianto termico, ma successivamente il D. Lgs. del 10 giugno 2020 n.48 ha apportato alcune correzioni, nello specifico la definizione è la seguente:

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Inoltre non rientrano in tale descrizione anche gli apparecchi per il riscaldamento o il raffrescamento che possano considerarsi “mobili”, ossia non installati in modo fisso a parete o a soffitto (ad esempio stufe elettriche, apparecchi di condizionamento portatili – anche se fissati a infissi, ecc).

Tale Decreto amplia il ventaglio delle tipologie che rientrano nella definizione di impianto termico, includendo anche i generatori la cui potenza nominale è inferiore a 5 kW.

Successivamente la circolare n.30 della Agenzia delle Entrate in ambito di Superbonus ha chiarito che rientrano anche le stufe a pellet o a legna, i caminetti e termocamini purché fissi.

Per gli impianti di riscaldamento è opportuno definire inoltre le classi di potenzialità, sulla base delle quali secondo la classe di appartenenza del generatore si dovrà rispondere a determinate norme legislative che impongono l’obbligo o meno del collaudo.

Possiamo sintetizzare le classi secondo la seguente scala: 

  • Fino a 35 kW (30.000 Kcal/h)
  • Da 35 kW a 116 kW (da 30.000 Kcal/h a 100.000 Kcal/h)
  • Da 116 kW a 350 kW (da 30.000 Kcal/h a 300.000 Kcal/h)
  • Da 350 kW a 1162 kW (da 300.000 Kcal/h a 1.000.000 Kcal/h)
  • Oltre 1162 kW (oltre 1.000.000 Kcal/h)

La normativa prevede che vi siano prescrizioni sempre più stringenti man mano che aumenta la taglia dell’impianto, inoltre anche i soggetti coinvolti saranno differenti come nel caso di centrali termiche con potenzialità maggiore di 116 kW, nelle quali oltre che ai disposti legislativi di competenza del Ministero degli Interni, vi è l’obbligo anche al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte del Comando dei VVF. 

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Con il temine climatizzazione si intende l’insieme di operazioni effettuate con lo scopo di mantenere all’interno del luogo confinato condizioni termoigrometriche adeguate a secondo della destinazione d’uso.

Spesso, viene utilizzato come sinonimo il concetto di condizionamento, ma vi sono differenze nette in quanto quando si vuole climatizzare un ambiente si dovrà contemporaneamente garantire:

  • Ricambi aria e ventilazione forzata
  • Riscaldamento o raffrescamento dell’aria
  • Deumidificazione o umidificazione aria


Al contrario il condizionatore garantisce solamente la possibilità di aumentare o raffrescare l’aria senza avere la possibilità di modificare la percentuale di umidità presente in una stanza.

Definire il clima ideale è molto complicato, avere dei parametri oggettivi di temperatura, purezza dell’aria, umidità risulta alquanto difficile, ciò che una persona percepisce come benessere potrebbe non essere lo stesso per un altro.

In ogni caso, un impianto di climatizzazione per garantire condizioni ottimali deve controllare diversi parametri, come:

  • Temperatura (°C)
  • Umidità relativa (%)
  • Purezza aria (vol/h)
  • Velocità aria (m/s)


La contemporaneità delle condizioni ideali di tali parametri all'interno degli ambienti favorisce il benessere del corpo umano. Naturalmente il percorso per raggiungere questo obiettivo sarà diverso a seconda delle stagioni dell'anno.

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Caratteristiche principali

Gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione prevedono i seguenti principali componenti

  • Apparecchiature per la produzione dei fluidi termo-vettori

In commercio esistono diverse tipologie di generatori, come caldaie, gruppi frigoriferi, pompe di calore e ciascuna con proprie caratteristiche e grado di prestazione;

  • Sistemi per il trattamento dell'aria

Nella maggior parte dei casi il trattamento dell’aria viene effettuata con un'unica apparecchiatura che svolge tutte le funzioni detta “UTA” ovvero Unità di Trattamento Aria;

  • Distribuzione dei fluidi termo-vettori

La distribuzione è fortemente influenzata dalla conformità edilizia degli edifici da climatizzare, si dovrà prevedere l’utilizzo di canalizzazioni d’aria o tubazioni per il trasporto dell’acqua che si dovranno sposare perfettamente con gli ambienti che attraversano;

  • Unità terminali

I principali terminali possono essere le bocchette, diffusori e griglie di estrazione per impianti aeraulici, oppure radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti a soffitto/pavimento/pareti o battiscopa per sistemi idraulici;

  • Regolazione

Tale funzione è necessaria al fine di garantire il corretto “dosaggio” dei parametri descritti in precedenza.

 

Impianti per il riscaldamento e la climatizzazione di edifici residenziali: le linee guida per il collaudo

Figura 1 – Funzionamento generale di un impianto


Tale precisazione è fondamentale perché mette in evidenza un aspetto non da poco, per poter garantire il benessere fisico di chi utilizza i locali sono necessari molteplici sistemi che richiedono un corretto dimensionamento da parte del progettista per sistemi più complessi o da parte dell’istallatore per circostanze più semplici come le singole unità abitative.

 

Collaudo di un impianto termico in ambito residenziale – concetti fondamentali

Una volta fatta chiarezza su quali e cosa sono gli impianti termici è opportuno definire alcuni aspetti chiave che negli ultimi anni a seguito di importanti modifiche da parte del legislatore hanno portato molta confusione anche tra gli addetti ai lavori.

Come visto in precedenza vi sono molteplici tipologie di sistemi per il riscaldamento e climatizzazione, vi sono inoltre prescrizioni diverse per sistemi residenziali di grandi dimensioni come impianti centralizzati dove le potenze in campo richiedono maggiori attenzioni, per ragioni di importanza nel corso delle pagine seguenti si darà maggior peso a quanto prevede la norma per tali applicazioni.

In primo luogo è necessario definire la figura del Responsabile dell’impianto che è in capo ad un unico soggetto che ha la responsabilità dell’impianto come definito dal DPR 412 del 1993, nello specifico i compito sono:

  • Esercizio impianto
  • Conduzione
  • Controllo
  • Manutenzione

In generale il proprietario dell’impianto coincide con il responsabile, nelle singole abitazioni colui che ha effettuato l’acquisto di una caldaia o di un climatizzare mono split avrà l’onere di garantire tutte le indicazioni che la normativa prescrive.

Nei condomini in genere l’amministratore si affida ad un Terzo Responsabile come definito dai requisiti riportati nel DM n. 37 del 2008, che risponde legalmente di ogni eventuale inadempienza.

 

Il Libretto di'Impianto

Il D. Lgs. n. 192/2005 modificato dalla Legge n. 90/2013 ha definito obbligatorio per ogni tipo di impianto termico come definito in precedenza di dotarsi di Libretto d’impianto, una sorta di “carta d’identità” sulla quale sono riportate tutte le caratteristiche tecniche ed eventuali modifiche che sono state apportate nel corso degli anni, manutenzioni, utilizzatori e tanti altri dati utili al fine di rendere unico e riconoscibile un impianto rispetto ad un altro.

Nel 2014 con il D.M. del 10 febbraio è stato introdotto il nuovo libretto ed il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013 e fa riferimento a tutti gli impianti sia inferiori a 35 kW che superiori.

Tali prescrizioni si applicano anche agli impianti di climatizzazione estiva ed anche a quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il libretto è di tipo modulare pertanto sono da compilare solamente le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Inoltre a partire dal 2016 il Responsabile dell’impianto deve caricare il libretto sul CIT ovvero il catasto impianti termici.

In molte regioni d’Italia è stato istituito o è in fase di implementazione il Catasto degli Impianti termici, portale su cui devono essere registrati tutti gli impianti termici del territorio regionale ed inseriti i rapporti di efficienza energetica come sancito dal DPR 74/2013. Fermo restando il rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa nazionale, i Catasti presentano delle differenze circa l’operatività dei diversi soggetti coinvolti.

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La Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare per tutti i nuovi impianti previsti dall’art. 1 comma 2 del D.M. 37/08, decreto che di fatto sostituisce la famosa legge 46/90.

Con la Dichiarazione di conformità, l’installatore si prende la responsabilità e certifica che l’impianto appena ultimato è stato realizzato seguendo la regola dell’arte, e che rispetta gli standard di qualità e sicurezza.

Come detto in precedenza il rilascio della DICO è obbligatoria in caso di un nuovo impianto, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente, non è causa di potenziali multe nel caso in cui si facessero solamente alcune manutenzioni ordinarie come il cambio di guarnizioni o pulizia filtri.

 

Messa in funzione di un nuovo impianto termico in ambito residenziale

La messa in servizio di un nuovo impianto, o impianti a seguito di manutenzioni straordinarie come ad esempio il cambio di generatore o del combustibile, risulta un onere obbligatorio a carico dell’Impresa installatrice.

La pietra miliare a livello normativo è il D.M. 37/2008, nello specifico all’articolo 6 comma 1:

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.”

La messa in funzione degli impianti rimane un argomento che lascia molto spazio alle interpretazioni ed essendo possibile configurare un impianto di riscaldamento e di climatizzazione residenziale con molteplici configurazioni risulterebbe impossibile dare delle linee guida generali senza entrare nello specifico.

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