Nel DDL delega approvato definitivamente martedì 24 maggio 2022 dalla Camera dei Deputati, sono previste alcune novità di interesse per le professioni tecniche: ok alle prestazioni gratuite in casi eccezionali e alla riduzione dei livelli di progettazione.
La Camera ha approvato, in data 24 maggio 2022, l'ultima revisione del DDL delega Appalti, "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.C. 3514), con alcune novità di sicuro impatto per i professionisti tecnici, che peraltro iniziano a suscitare non poche polemiche tra le associazioni di categorie.
Il DDL delega contiene 31 principi guida sui quali, appunto, saranno poi redatti i decreti legislativi di riferimento.
Ora manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma attenzione perché poi scatterà l'iter che porterà alla preparazione di alcuni decreti legislativi dedicati.
Queste le tempistiche previste:
Il testo licenziato dalla Camera prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.
Viene fissata la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
Tradotto: l'equo compenso sarà 'condizionato' ad alcuni casi ancora da specificare.
Si definisce una riduzione dei livelli di progettazione, con snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La lettera cc) prevede inoltre l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato), fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.
Saranno definiti nuovi criteri minimi ambientali differenziati per tipologia e importi di appalto.
IL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA IN DATA 11 MAGGIO - NON ANCORA IN VIGORE - E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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