L'Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”).
Dopo una sequenza impressionante di decreti, ben 5 (e il conto potrebbe essere ancora aperto...), che hanno seguito la Legge di Bilancio 2022 toccando la normativa sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi, in particolar per quanto riguarda cessione del credito e sconto in fattura ma non solo, l'Agenzia delle Entrate interviene riunendo in un'unica circolare - la n.19/E/2022 - svariati chiarimenti.
Nel dettaglio, quindi, si mette un punto sullo stato dell'arte dopo le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale di:
La circolare commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.
All'interno del documento di prassi si evidenzia che:
Come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non c'è obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Attenzione però: la circolare chiarisce che "sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus". Quindi per gli interventi che portano al Superbonus, anche di edilizia libera, servono comunque attestazione di congruità della spesa e visto di conformità.
Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.
L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nello specifico, l'AdE spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
In pratica, dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.
I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Vengono ricapitolate le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.
In particolare, dal 1° maggio 2022:
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prime cessioni o sconti | Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” | |
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” | |
Cessioni successive | Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” |
Si fa il punto sulle sanzioni introdotte dall’articolo 28-bis del decreto “Sostegni-ter”, che ha inserito nell’articolo 119 il comma 13-bis.1, il quale prevede che è punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:
Tale previsione, in considerazione dell’espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i bonus diversi da questo.
Riguardo alle polizze assicurative, l'AdE chiarisce che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:
Sull’argomento precisa che:
Il riferimento normativo è il comma 43-bis dell’art.1 della legge di bilancio 2022, introdotto dal “Sostegni-ter”, il quale prevede che per godere dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del DL Rilancio nonché del bonus mobili, bonus verde e bonus facciate, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70mila euro, è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), che i lavori edili, di cui all’allegato X al Dlgs n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
Attenzione:
LA CIRCOLARE 19/E/2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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