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Caro materiali, Tar Lazio: i conteggi sui rincari di 15 materie prime per il primo semestre 2021 sono da rifare

Parzialmente accolto il ricorso dell'ANCE: il Ministero dovrà effettuare un supplemento istruttorio per una verifica più puntuale dei rincari subiti da alcuni materiali

Attenzione: quindici delle 56 rilevazioni effettuate dal MIMS sui rincari inerenti i materiali da costruzione del primo semestre 2021 sono 'da ricalcolare'.

Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 7215/2022 del 3 giugno, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso dell'ANCE (associazione dei costruttori) contro il primo decreto del MIMS dell'11 novembre 2021, riferito appunto ai rincari subiti da 56 materiali edili per i primi 6 mesi dell'anno scorso. Tra questi materiali, spiccano lamiere, tubi, fibre per cantieri, per i quali era stata rilevata "una differenza con gli aumenti percentuali rilevati dal Mims addirittura superiore al 20%".

Da qui è nata appunto la domanda, in via principale, per l’annullamento del DM, e segnatamente con riguardo alla 15 voci in contestazione, per la sostituzione di tali valori di incremento con quelli proposti dalla ricorrente, scaturenti dalla predetta rilevazione, oltre ad un un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.

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Le motivazioni del TAR

Secondo il TAR, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti - e non facilmente giustificabili - differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità.

Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro, tanto che "il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi. Anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti disallineamenti".

Per i giudici amministrativi, l’attività istruttoria pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie.

 

Accoglimento parziale ma si attendono nuovi 'prezzi'

La richiesta di Ance di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative proposte, però, non può però trovare accoglimento stante che il sistema di rilevazione ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere demandato al prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze.

In definitiva, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda proposta in via subordinata e va dichiarato tenuto il Ministero resistente all’espletamento - con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio - di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.


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