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Abbaino sul lastrico solare con trasformazione del tetto: quando è ristrutturazione edilizia? Le discriminanti

Tar Bologna: se l'abbaino integra una (parziale) nuova costruzione a tutti gli effetti, la sua realizzazione è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico Edilizia

Quale titolo edilizio serve per realizzare, sul lastrico solare, un abbaino di 73 x 100 cm. in planimetria, avente altezza all’estradosso del solaio di copertura del piano da 8 a 90 cm?

Ce lo spiega il Tar Bologna nella sentenza 369/2022 del 26 aprile, decisiva per sbrogliare una situazione di contenzioso tra due condomini, con il comune costituitosi in giudizio dopo una prima catalogazione nell’alveo della manutenzione ordinaria – con posa in opera di lucernario, scala interna, rifacimento manto impermeabilizzante del lastrico solare, creazione di parapetti e rifacimento delle canne fumarie – per accertare la realizzazione di tale abbaino tramite C.I.L. in sanatoria, ritenuta ideonea dall'amministrazione.

Per l'altro condomino, invece, "come minimo" sarebbe servita una SCIA visto che l’abbaino è classificabile come “nuova costruzione” (per la variazione delle originarie dimensioni dell’edificio inciso).

Abbaino sul lastrico solare con trasformazione del tetto: quando è ristrutturazione edilizia? Le discriminanti

Le regole per la realizzazione dell'abbaino

Il Tar osserva che, secondo la condivisibile giurisprudenza, l'abbaino integra una (parziale) nuova costruzione a tutti gli effetti, la cui realizzazione è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001: esso infatti determina un aumento di volumetria e incide sulla sagoma dell'edificio e, in quanto costruzione, è tenuto al rispetto delle distanze dagli altri fabbricati ai sensi del DM 1444/1968 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 12/3/2020 n. 476 e l’ampia giurisprudenza evocata; T.A.R. Reggio Calabria – 29/8/2020 n. 528; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-quater – 11/9/2015 n. 11216).

Nel precedente dello stesso TAR, sez. I – 7/11/2016 n. 904 si è statuito che “l'abbaino fa corpo con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura” ed è stata richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI – 16/7/2015 n. 3558 nella parte in cui motiva come di seguito “Sulla questione relativa alla costruzione degli abbaini, bene la sentenza, anche alla luce delle precisazioni contenute nella relazione comunale del 7 settembre 2010, ha affermato che viene in discussione un intervento il quale determina un mutamento di sagoma e un incremento di volumetria riconducibili alla tipologia d’intervento di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, …”.

Nella fattispecie all’esame si assiste alla trasformazione del lastrico solare del fabbricato, con un (seppur modesto) aumento di volume e soprattutto un disegno sagomale con connotati diversi da quelli originari. Se l’abbaino misura circa 1 metro x 0,70 cm. per un’altezza fino a 110 cm., le sue ridotte dimensioni non consentono di escludere una modifica della sagoma planivolumetrica, come si evince dalle fotografie in atti allegate alla domanda di sanatoria. Queste ultime infatti confermano che non si è trattato della mera creazione di un’apertura, bensì della realizzazione di un manufatto sulla copertura dell'unità immobiliare di appartenenza, tale da comportare un’incidenza sui caratteri strutturali preesistenti alla luce delle sue concrete caratteristiche.

Insomma, qui siamo nel perimetro della nuova costruzione, non nella “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria” o “restauro e risanamento conservativo”.

L’intervento, quindi, non poteva essere assentito mediante semplice C.I.L. per l’interferenza sulla sagoma.


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