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Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus e altri bonus: nuove modalità per esercitare l'opzione

L'Agenzia delle Entrate apporta le necessarie modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022 e aggiorna la piattaforma telematica per comunicare il trasferimento dei crediti, per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali

Il Fisco, dopo le novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura apportate dal DL Sostegni Ter (4/2022) convertito in legge e dal DL Aiuti (50/2022, in fase di conversione), modifica le 'regole' attuative per l'esercizio delle due opzioni possibili e alternative alla fruizione diretta sia del Superbonus 110% che degli altri bonus edilizi.

Con il provvedimento del 10 giugno 2022, quindi, l’Agenzia delle entrate apporta le necessarie modifiche al provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.

Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus e altri bonus: nuove modalità per esercitare l'opzione

Da una cessione a tre (ma solo per banche/assicurazioni/ecc)

Sappiamo che, in virtù di quanto disposto dal DL 4/2022:

  • sono state introdotte altre due cessioni dopo la prima ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
  • i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

Il DL 50/2022 (art.14), successivamente, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del DL 34/2020, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Quindi, sulla base delle sopracitate modifiche, il provvedimento del 10 giugno 2022:

  • cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”;
  • aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
  • stabilisce e, quindi, sostituisce quanto detto in precedenza al punto 5.2, ovvero che gli stessi devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

NB - Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

 

Le ulteriori cessioni del credito: cosa cambia?

Il provvedimento del 10 giugno 2022 stabilisce che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione:

  1. i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
  2. se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
  3. ai soggetti “qualificati”, cioè le banche, le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato” è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal prossimo 15 luglio.

NB - La comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma.


IL PROVVEDIMENTO DEL 10 GIUGNO 2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

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