Superbonus
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Superbonus: i paletti al moltiplicatore dei limiti di spesa per Fondazioni ONLUS e altri Enti del Terzo Settore

Agenzia Entrate DRE Toscana: il moltiplicatore dei limiti di spesa per gli interventi edilizi che prendono il Superbonus, eseguiti da soggetti appartenenti al Terzo settore, non si può applicare se, fin dall’inizio dei lavori, gli immobili posseduti e sui quali vengono effettuati i lavori non sono censiti nelle categorie B/1, B/2 o D/4.


La DRE Toscana del Fisco interviene sulle regole per i limiti di spesa del Superbonus da parte di una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con la risposta n. 911-262/2022 che è interessante perché ricorda il perimetro regolatorio della maxi-agevolazione per certi tipi di società.

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Interventi antisismici per la realizzazione di un poliambulatorio di prevenzione oncologica

L'Istante - una ONLUS - chiede 'lumi' in merito alla possibilità di implementare il tetto di spesa di 96 mila euro in relazione al rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ottenibile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'AdE.

L'immobile è di proprietà dello stesso ente e l'unità immobiliare risulta censita attualmente nella categoria C/1, che alla fine dei lavori otterrà certamente la categoria catastale B/2, quale poliambulatorio.

Secondo l'Istante, sulla base di un precedente parere fornito dall'AdE (562/2020), l''agevolazione maggiorata del 110% potrebbe essere 'moltiplicata' in quanto al termine dei lavori l'unità immobiliare - proprio come l'altra - presenterà i requisiti catastali indicati e agevolabili, in conformità alla procedura autorizzatoria avviata e al permesso di costruire rilasciato dal comune di riferimento.

 

Niente moltiplicatore Superbonus se gli immobili non sono censiti in determinate categorie sin dall'inizio dei lavori

Il Fisco dice 'no' partendo dal presupposto che gli interventi di riduzione del rischio sismico ex comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 hanno condizioni stringenti, a partire dai destinatari dell'agevolazione, di cui alla lettera d-bis), comma 9 del medesimo art. 119 (Onlus, Odv e Aps).

Per tali soggetti, sottolinea il Fisco, il limite di spesa si può calcolare sulla base del rapporto tra superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi agevolati e la superficie media di una unità immobiliare, come rilevabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'OMI, ma nel rispetto di determinate condizioni, tra cui il possesso di immobili rientranti nelle categorie B/1, B/2 e D/4. Questa circostanza deve però obbligatoriamente sussistere fin dall'inizio dei lavori.

Visto che gli interventi saranno eseguiti su un fabbricato attualmente censito in una categoria diversa (C/1), nonostante lo stesso immobile, al termine dei lavori, potrà ottenere la classificazione richiamata dalle disposizioni, per la DRE Toscana la ONLUS non potrà applicare il metodo di calcolo della spesa agevolata sopracitato.

Ciò significa che il Superbonus potrà essere fruito al ricorrere delle condizioni richieste soltanto nel rispetto dei massimali di spesa agevolata indicata negli altri commi del medesimo art. 119.


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