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Ricostruzione post-sisma, parte il countdown per la Riforma: le 13 linee guida del Codice

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che prevede la delega al Governo per l’adozione del Codice della ricostruzione

Il Consiglio dei Ministri n.84/2022 dello scorso 22 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che prevede la delega al Governo per l’adozione del Codice della ricostruzione.

Il testo è stato modificato tenendo conto delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e dei Comuni e ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata.

Ricostruzione post-sisma, parte il countdown per la Riforma: le 13 linee guida del Codice

Le linee guida del nuovo Codice della Ricostruzione

Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del DDL delega, dovrà quindi adottare un decreto legislativo recante il “Codice della ricostruzione”, volto a definire un quadro normativo uniforme finalizzato al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione e di ripresa economica nei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze e le attività attribuite al Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, e nel rispetto di 31 criteri direttivi, tra i quali:

  • individuazione e attribuzione delle funzioni allo Stato, alle regioni, alle province autonome, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di cui all’articolo 114 della Costituzione in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, a seguito di emergenze di rilievo nazionale che hanno determinato l’intervento del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e assicurando l’unitarietà dell'ordinamento;
  • definizione dell’organizzazione istituzionale dei processi di ricostruzione, sulla base di un modello nazionale multilivello che opera a livello centrale, regionale e locale;
  • disciplina degli interventi di ricostruzione;
  • disciplina della programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti;
  • previsione della facoltà di nominare commissari straordinari;
  • introduzione e disciplina di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
  • previsione che la definizione del quadro complessivo dei danni e la stima del relativo fabbisogno finanziario si svolga secondo criteri, anche territoriali, omogenei;
  • disciplina delle procedure di concessione ed erogazione di benefici e contributi finalizzati alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato distrutto o danneggiato dagli eventi sismici nell’ambito dei territori colpiti dai medesimi eventi, distinguendo e graduando gli interventi sulla base della tipologia di danno e della finalità d’uso dell’immobile danneggiato, e nel limite delle risorse finalizzate alla scopo, prevedendo la possibilità di fare ricorso, in specifiche ipotesi e in alternativa alla ricostruzione privata, a quella pubblica, tramite appalti unitari, dei nuclei urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

 

Iter lungo

Il decreto è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Il procedimento è comunque molto lungo: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra (quindi in totale siamo a 18 + 24 mesi...) il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive dei predetti decreti.

 

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