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Legge PNRR 2 in Gazzetta, tutte le misure: proroga SuperSismabonus Acquisti, subito sanzioni POS, idrogeno verde

La legge 79/2022, di conversione del Decreto PNRR 2 (36/2022), appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene svariate norme di interesse per i professionisti tecnici.

Da sottolineare i nuovi adempimenti (comunicazioni ad ENEA) per il Superbonus, sia energetico che sismico, l'entrata in vigore delle sanzioni per il mancato utilizzo del POS da parte di commercianti e professionisti, il passaggio della competenza inerente i rifiuti da demolizione alle Regioni, la proroga per l'acquisto degli immobili passibili di SuperSismabonus Acquisti sino al 31 dicembre 2022 e alcune norme per le rinnovabili e l'idrogeno verde.


E' arrivata in Gazzetta Ufficiale (la n.150 del 29 giugno), la legge 79/2022 di conversione con modifiche del DL 36/2022 . cd. Decreto PNRR 2.

Il provvedimento, disponibile in allegato (sia la legge che il testo coordinato tra il decreto-legge e la legge convertita), mira all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR e contiene alcune misure di interesse per professionisti tecnici, che riassumiamo qui sotto con l'aiuto del dossier del Servizio Studi del Parlamento.

Decreto PNRR 2, quante novità! Comunicazioni Supersimabonus, sanzioni POS dal 30 giugno, idrogeno verde

Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere

I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7, introdotti dal Senato, stabiliscono che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

In tali casi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali.

 

Pagamenti elettronici e fatturazione elettronica

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). Anche i professionisti, senza il POS, rischiano quindi le sanzioni previste per legge (vedere box sotto).

La norma, inoltre, estende anche l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).


Riepilogo sanzioni POS

La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato

Tradotto:

  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
  • se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).

NB: per questo tipo di violazione non è possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 del DL 689/1981.

Il comma 4-bis dell'art.19-ter del DL 152/2021 precisa infatti che si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

E' esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge 689/1981).


 

Sismabonus e SuperSismabonus Acquisti: proroga compravendita definitiva al 31/12/2022

Il comma 4-ter dell'articolo 18 specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).

Chiarendo i dubbi degli addetti ai lavori e dei contribuenti, infatti, si dispone che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

 

Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici

Il comma 12 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.

 

Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (idrogeno verde)

I commi 1 - 3 dell'articolo 23 mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili.

Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l’applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

 

Produzione di idrogeno e procedure autorizzative

Collegati a quelli sopra, i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 23 sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato.

Il comma 5-bis interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull'uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori.

Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.

 

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse

L’articolo 23-bis, inserito dal Senato, modifica l'articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022), estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino ad 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

 

Comunicazioni SuperSismabonus, Sismabonus classico e Bonus Mobili ad ENEA: le novità

 

Attenzione: una delle pietre miliari in materia di bonus edilizi, vale a dire il comma 2-bis dell'art.16 del DL 63/2013, viene sostituito integralmente dall'articolo 24 del DL 36/2022.

La novità è che nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, anche al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

Ciò significa, di fatto, che a ENEA andranno inviati anche i dati relativi al trainante SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fovoltaico, eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Ma non è tutto. Stando al tenore letterale della norma, e ovviamente in attesa di chiarimenti direttamente da ENEA (e dal MITE):

  • le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus (Eco e Sisma) ed Ecobonus dovranno essere trasmessi all'ENEA ma la finalità conclusiva non è più solo il monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, ma il monitoraggio degli interventi ex art.16 DL 63/2013;
  • a livello operativo, la comunicazione semplificata dovrebbe ricomprendere anche tutti gli interventi previsti dall'art.16 sopracitato, e cioè: Sismabonus classico, Bonus Mobili.

 

Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili

L’articolo 24-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, riconosce per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d’investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Più in dettaglio, i soggetti legittimati a richiedere il contributo (che è in conto capitale, cioè a fondo perduto) sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che – come anticipato – gestiscano o siano proprietari di piscine o infrastrutture sportive in tali Regioni. È richiesto, inoltre, che gli impianti rispondano ai requisiti di cui all’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte da quest’ultimo e l’importo massimo è fissato nell’80% dei costi ammissibili.

 

Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

L’articolo 25 interviene sul Codice dell’ambiente per comprendere nei piani regionali di gestione dei rifiuti, il piano di gestione delle macerie e dei materiali, derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, escludendo tale ambito dalla disciplina prevista nel programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

LE previsioni del piano saranno conformi alle linee guida da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, attraverso un apposito decreto del Presidente della Repuabblica.

 

Modifiche alla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali

L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, apporta novità alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle prescrizioni da impartire al contravventore, alla verifica dell'adempimento e all’irrogazione della sanzione.

 

Esclusioni dalla disciplina del codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche

L’articolo 32, comma 1, lettera c-quater) - introdotta dal Senato - stabilisce l’integrale esclusione, dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

 

Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

L’articolo 33-ter - inserito dal Senato - proroga di "quattro mesi", limitatamente all'annualità 2022, i seguenti termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi:

  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori;
  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno;
  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori.

 


LA LEGGE 79/2022 E IL DECRETO 36/2022 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE, PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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