Sostenibilità
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PNRR e sostenibilità ambientale: i dettagli del nuovo Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Il decreto n. 257 del 24 giugno 2022 approva il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, di cui all’art.198-bis del decreto legislativo 152/2006, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028

Il MITE ha pubblicato il nuovo decreto n.257 del 24 giugno, che approva l'allegato Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028.

Il Programma è aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

PNRR e sostenibilità ambientale: i dettagli del nuovo Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Programma nazionale rifiuti: cos'è

Si tratta di uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti, di assoluto interesse anche per i professionisti tecnici.

Il PNGR è infatti previsto e definito dall’art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 (TU Ambiente), introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e:

  • fissa i macro-obiettivi;
  • definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e contiene i punti esplicitati nel citato art. 198-bis.

Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente.

Si pone - viene evidenziato nella premessa - come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy.

 

Chi decide in materia di rifiuti? La governance

Ai sensi dell’art. 198-bis, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, il PNGR fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199, offrendo, contestualmente, una ricognizione nazionale dell’impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire, in primis, indirizzi atti a colmare i gap impiantistici presenti nel territorio.

Nello specifico, il PNGR, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Regioni, non reca interventi o progetti puntuali.

Ai sensi degli articoli 196 e 199 del D.lgs. n. 152/2006, compete, infatti, ai Piani regionali di gestione dei rifiuti la previsione degli interventi strutturali da realizzare e la individuazione dei criteri per la loro ubicazione, il cui impatto sull’ambiente sarà valutato, in sede di pianificazione, nell’ambito di una ulteriore e specifica procedura di VAS e, successivamente, in sede di realizzazione, nell’ambito di dedicati procedimenti di VIA, ove necessaria.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 199, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani regionali di gestione dei rifiuti sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento degli stessi almeno ogni sei anni.

Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. È inteso che nelle revisioni, i piani regionali tengano conto anche degli obiettivi di salvaguardia, tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, evidenziando le azioni che si intendono perseguire.

 

Le tipologie di rifiuti

Il tavolo tecnico istituzionale (“Tavolo interistituzionale per il Piano della Gestione dei Rifiuti”) a cui hanno partecipato le Regioni, le due Province Autonome, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Ministero dello sviluppo economico (MISE), e l’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito le linee strategiche per sviluppare un Programma condiviso, individuando, dopo ampia e articolata discussione, sulla base delle priorità indicate dalle regioni, i seguenti flussi strategici da analizzare ai fini della elaborazione del Programma:

  1. rifiuti urbani residui da raccolta differenziata
  2. rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani
  3. scarti derivanti dai trattamenti:
    • a. delle frazioni secche da raccolta differenziato
    • b. delle frazioni organiche
  4. rifiuti organici
  5. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  6. rifiuti inerti da costruzione e demolizione
  7. rifiuti tessili
  8. rifiuti in plastica
  9. rifiuti contenenti amianto
  10. veicoli fuori uso
  11. rifiuti sanitari a rischio infettivo
  12. fanghi di depurazione delle acque reflue urbane

 

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Per specifico interesse del settore edilizio, il Programma segnala che i rifiuti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione rappresentano un flusso oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europea che ha fissato, all’articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE, l’obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali.

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuterà l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione.

A livello nazionale l’ultimo monitoraggio effettuato dall’ISPRA evidenzia un tasso di recupero, nel 2019, pari al 78,1%, al di sopra dell’obiettivo del 70%. Va tuttavia rilevato che tali rifiuti sono generalmente recuperati per essere utilizzati in rilevati e sottofondi stradali mentre sono sicuramente meno praticati utilizzi più “nobili”.

Inoltre, gli interventi edilizi di riqualificazione energetica previsti dal Superbonus 110%, la cui estensione è prevista almeno al 2023, lasciano prevedere un ulteriore incremento della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione, che dovrà necessariamente essere indirizzata verso operazioni virtuose di recupero.

Sulla base del quadro rappresentato, si ritiene che occorra implementare misure di demolizione selettiva secondo la prassi UNI/PdR 75:2020 e sviluppare tecnologie di riciclaggio per reimmettere la materia nei cicli produttivi.

Anche la realizzazione di centri per la preparazione per il riutilizzo deve essere incentivata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari. La definizione dell’End of Waste per rifiuti inerti da costruzione e demolizione entro il 30.06.2022 (target PNRR) potrà incrementare ulteriormente le quote avviate a riciclaggio.

 

La metodologia LCA come strumento di ottimizzazione del recupero di materia ed energia

Nel programma si evidenzia che, per ottenere indicazioni utili e permettere un confronto corretto tra i potenziali impatti ambientali di scelte gestionali diverse, l’LCA deve essere applicata a un sistema completo di gestione rifiuti, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti..

Questo richiede che l'applicazione dell'LCA sia basata su un diagramma dei flussi derivato da una analisi dei flussi che traccia tutti i rifiuti gestiti in ogni Regione dalla produzione fino ai trattamenti finali o allo smaltimento a discarica.


IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, CON TUTTE LE IMMAGINI E LE TABELLE A CORREDO, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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