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Alla scoperta dell'agrovoltaico, l'ultima frontiera delle energie rinnovabili verso la transizione ecologica

Definizione, riferimenti normativi, modifiche ed estensione degli utilizzi degli impianti fotovoltaici nel campo agricolo: le coordinate della novità agrovoltaico, nuova tecnologia nel campo delle energie rinnovabili necessaria per completare la transizione ecologica.

Premesse

Le recenti vicende climatiche che stanno accompagnando il nostro quotidiano non possono assolutamente passare inosservate.

Nei prossimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica deve essere volta ad un migliore utilizzo del suolo e dell’acqua, ad un minore impiatto ambientale, in modo da ridurre drasticamente le emissioni del gas serra ed a incrementare la produzione di energia rinnovabile, incentivandone il consumo.

Siamo dinanzi ad una delle sfide principali della nostra società moderna, dove si decideranno le sorti delle future generazioni.

I mezzi ci sono, uno di questi è rappresentato dal sistema dell’Agrovoltaico, che rappresenta una possibile soluzione per ridurre i conflitti tra la produzione di cibo e quella di energia, garantendo il c.d. FEW (Food Energy Water Nexus) incrementando l’efficienza d’uso del suolo.

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1. Definizione

Ma che cos’è agrovoltaico? Il termine (in inglese agro-photovoltaic, abbreviato APV) indica un settore, anzi per correttezza una tecnologia innovativa, ancora poco diffusa in Italia, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” dei terreni agricoli, tra produzione agricola e produzione di energia elettrica, attraverso l’installazione sullo stesso terreno coltivato o adibito ad allevamento di impianti fotovoltaici. 

Questo approccio, consente di vedere l’impianto fotovoltaico non più come mero strumento di reddito per la produzione di energia, ma come “anello di congiunzione” tra la produzione di energia da fonte rinnovabile con le pratiche agro-zootecniche.

Attualmente sono state sviluppate due diverse tipologie di utilizzo a livello impiantistico dell’agrovoltaico:

a) come nuovo impianto a terra con moduli al suolo, le cui fila sono poste ad una distanza maggiore rispetto alle tradizionali tecniche;

b) utilizzando moduli sopraelevati ad un’altezza che permetta la pratica agricola sull’intera superficie.

 

2. I riferimenti normativi

Un primo riferimento a livello normativo dell’impianto agro-fotovoltaico è dato dall’art.31, comma 5 del d.l. n.77/2021, che lo definisce come “impianto che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”. 

Il citato decreto, ossia il Semplificazioni bis, approvato il 29 luglio 2021, intervenendo su vari settori, dall’edilizia, passando per la green economy e l’ambiente, ha permesso un iter più veloce per le pratiche burocratiche e amministrative, ad esempio accelerando le pratiche di valutazione ambientale e così   facilitando l’ottenimento di finanziamenti a favore di progetti appoggiati dalle strategie europee.

Il comma 5 dell’art.31 del d.l. n.77/2021, sembrerebbe prevedere un divieto di accesso agli interventi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli piantati a terra su aree agricole (c.d. fotovoltaico a terra).

Infatti, tradizionalmente, gli impianti fotovoltaici si distinguevano, a livello normativo e nella prassi in: 

  • «impianti a terra», ovvero con moduli al suolo, 
  • «impianti integrati», montati sui tetti o sulle serre agricole.

Secondo l’art.2 del d.m. 19 febbraio 2007, e l’art. 20 del d.m. 6 agosto 2010, «gli impianti a terra» ossia «con moduli ubicati al suolo» sono individuati e definiti, come quelli «i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore ai due metri». 

Questa definizione, individuata a fini incentivanti nel periodo dei «conti energia», non è stata superata e modificata da nessuna fonte legislativa successiva, risultando valida e applicabile ogni volta che si parla di «impianti a terra» per qualsiasi scopo.

Nel d.m. 5 luglio 2012, troviamo invece la definizione di serra fotovoltaica identificata come «struttura di altezza minima di 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura».

Occorre evidenziare come gli impianti integrati, in particolare le serre, nel contesto agricolo sono stati visti con favore dal legislatore e pertanto incentivati nella loro realizzazione.

Difatti gli impianti a terra, da sempre considerati in un’accezione negativa, a causa del consumo del suolo che comportano, poiché lo sottraggono all’uso agricolo, erano stati esclusi all’accesso agli incentivi statali sulla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dall’art. 65 del d.l. N.1/2012.

Tuttavia, ora l’art. comma 5 dell’art.31 del d.l. n.77/2021 permette l’installazione di moduli a terra, ove siano utilizzate soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, consentendo altresì l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Tale indirizzo è stato poi  confermato dal d.lgs n.199/2021, che recependo la direttiva RED II, all’ art.14 , lett. c) stabilisce che: “in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", sono definiti criteri modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi  a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi  ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura”.

Sarà compito della Regione o della Provincia, rilasciare attraverso un’unica autorizzazione che approvi, in un’ottica di snellimento dell’iter burocratico, tutti quegli interventi di realizzazione, riammodernamento e potenziamento dell’impianto di energia e delle opere legate ad infrastrutture necessarie.

Sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela ambientale e sociale. 

Mentre per gli interventi richiesti su impianti fotovoltaici già esistenti, che non comportino una variazione della dimensione dello stesso, e pertanto ritenuti come modifiche non sostanziali, è prevista la sola comunicazione al Comune per la loro installazione.

Riassumendo l’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici è previsto solo se:  

  • a. vengono adottate soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli a terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (comma 1-quater);
  • b. siano previste contestualmente la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (comma 1-quinquies).

Rimane escluso dalla possibilità di accedere agli incentivi statali, soltanto il fotovoltaico al suolo, senza quindi la possibilità di coltivare contemporaneamente il terreno, secondo quanto previsto dalla Legge n.27/2012.

 

3. Ulteriori modifiche legislative ed estensioni degli utilizzi degli impianti fotovoltaici nel campo agricolo

Il Decreto Energia (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 ha: 

  1. precisato che gli impianti agri-voltaici di cui ai commi 1-quater e quinquies (gli impianti che hanno le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a e b) devono occupare una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale;
  2. esteso l’accesso agli incentivi agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (1-septies)
  3. esteso l’accesso agli incentivi agli impianti agro-voltaici che pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1 quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (1-octies).

Successivamente l'art. 7bis d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi) ha da poco esteso il novero degli interventi suscettibili di realizzazione mediante la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata prevista dall’art. 6bis d.lgs. n. 28/2011.

Il decreto prevede infatti, l’esenzione da valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché dall’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, tra gli altri, per gli impianti fotovoltaici a terra

Si tratta di interventi su impianti esistenti e modifiche ai progetti già autorizzati a condizione che non vi sia alcun incremento dell’area occupata dagli impianti e dalle opere connesse.

In tale contesto sono stati inseriti anche quegli interventi che comportano una “variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento” degli impianti già assentiti, anche se consistano in “modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto”.

La realizzazione di tali interventi è ora sottoposta alla sola presentazione di una dichiarazione di inizio lavori asseverata, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche   e igienico-sanitarie.

 

3. il Parco Agrisolare

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022 il decreto 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo agli “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale”.

 Si tratta della misura prevista dal PNRR (c.d. Parco Agrisolare) nella Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di stalle e capannoni in aziende agricole, a valere su fondi del Recovery Plan (1,5 miliardi).

La spesa massima ammissibile per il singolo progetto è pari a 750mila euro (contributi a fondo perduto) per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Possono beneficiare di tale contributo: 

  • a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’art.13;
  • c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art.2135 del c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’art.1, comma 2 del d.l,. 18 maggio 2001 n.228

Restano esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Il fine che ha guidato l’emanazione di questo decreto, è volto a non solo creare, ma soprattutto a migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo dell'agricoltura,  sempre in un’ottica di maggior ammodernamento degli impianti  e del risparmio energetico ed idrico.

Gli impianti fotovoltaici, installati nelle aziende agricole di produzione primaria, sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.

Altro vincolo posto dal legislatore, prevede la vendita di energia elettrica nella rete, purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Nello specifico, dovranno essere selezionati e finanziati progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell’attività agrituristica

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
  • b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

 

Conclusioni

Certo, la normativa italiana ancora frammentata e poco chiara non è di aiuto ai professionisti o ai soggetti coinvolti nella transizione energetica. Occorre un’analisi attenta delle disposizioni in modo da guidare gli investitori in questo processo ormai fondamentale. Molto spesso c’è un fraintendimento fra agrovoltaico e fotovoltaico a terra. La resistenza proviene dalle stesse autorità pubbliche, le quali negano l’autorizzazione a tali interventi, motivando tale rifiuto in un’ottica volta alla tutela del paesaggio a causa del cambio d’uso del suolo.

Tuttavia, la P.A. dimentica che la stessa l’incentivazione ai sistemi di energia rinnovabile è posta alla tutela del paesaggio.

La transizione energetica verso fonti green rappresenta, non solo un’occasione per migliorare la qualità del suolo e per mitigare gli effetti della crisi climatica in agricoltura, ma anche per favorire la biodiversità della flora e della fauna,  messa oggi a dura prova dal surriscaldamento globale.

Per questo motivo l’agrivoltaico, risulta essere LA nuova frontiera per le energie rinnovabili.

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