Superbonus | Cessione del Credito
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Conversione DL Aiuti, ok alla Camera: cessione del credito Superbonus, ristrutturazione edilizia, rinnovabili

La Camera ha approvato il nuovo testo del DDL di conversione del DL 50/2022, da convertire entro il 14 luglio. Il nuovo articolo 14 dispone che le banche possano cedere il credito a tutte le Partite Iva e richiede il permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati.


La Camera ha approvato, in data 11 luglio 2022, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614-A​), cosiddetto decreto "Aiuti". Il provvedimento passa all'esame del Senato per la definitiva conversione entro il 17 luglio, cioè domenica prossima.

Due delle modifiche di assoluta importanza per l'edilizia, contenute entrambe nell'articolo 14 modificato dalla Camera in sede referente (AC 3614-A, disponibile in allegato), riguardano la cessione del credito dei bonus edilizi e la definizione di ristrutturazione edilizia.

Con l'aiuto del dossier del Servizio studi della Camera analizziamo le novità di interesse per l'edilizia e i professionisti, evidenziando che esse entreranno in vigore solamente dopo la conversione in legge - con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del DL 50/2022.

Il testo infatti deve essere approvato anche dal Senato entro il 17 luglio 2022.

Cessione del credito allargata Superbonus e ristrutturazione edilizia beni tutelati: le novità del DL Aiuti  Indietro

Proroga Superbonus: completamento del 30% dei lavori per le unifamiliari entro il 30/9/2022

L'articolo 14, che avevamo già esaminato in sede di pubblicazione del DL 50 in Gazzetta Ufficiale, proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.

Di quali edifici parliamo? 

Dei lavori realizzati per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette o case unifamiliari).

La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

Ergo: i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.

 

Cessione del credito: allargamento del perimetro per le banche

La disposizione - e qui sta la novità rispetto al primo testo - interviene anche sulla disciplina della cessione del credito,
stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

Più nello specifico, si va a sostituire l'ultimo periodo dell'art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020: in tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Le nuove disposizioni si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b), cioè 3).

Le nuove norme, come specificato nel comma 3, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'AdE a partire dal 1° maggio 2022.

 

Definizione di ristrutturazione edilizia

L’articolo 14, comma 1-ter, introdotto in sede referente, estende invece la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico). La condizione è che tali interventi comportino una demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti del sedime o delle caratteristiche plainvolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

 

Semplificazioni procedure autorizzative per gli impianti a FER nelle aree idonee

L’articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l’articolo 57, comma 1 (salva l’eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2, descritto più avanti).

Nel dettaglio, il comma 1, lett. a), n. 1 dell’articolo 6 modifica la procedura di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statalerelativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggidelle aree idonee.

Lo stesso comma 1, alla lett. a) n. 2 inserisce nell’elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è
determinata:

  • nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
  • per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.

Ai sensi del già menzionato articolo 57, comma 2, questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.

Contestualmente, alla medesima lett. a) n. 2, come integrata in sede referente:

  • modifica la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW;
  • estende anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale.

 

Regime autorizzativo di impianti fotovoltaici localizzati in porzioni di cave e miniere

I commi da 3-ter a 3-quinquies dell’articolo 7 sono stati introdotti in sede referente.

Il comma 3-ter interviene sulla norma che prescrive la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; la modifica specifica che la disciplina può anche riguardare la localizzazione in “porzioni di cave”, fermo restando che non devono essere
suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Il comma 3-quater interviene sulla norma che considera le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale come aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili; anche in questo caso viene specificato che sono considerate idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Il comma 3-quinquies interviene sulla norma che sottopone a PAS l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, al fine di specificare che gli impianti in questione possono essere collocati anche negli invasi idrici nelle
cave in esercizio.

 

Impianti rinnovabili: proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) al fine di disporre un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Più in particolare, al comma 2 del citato art. 15 viene aggiunto un nuovo quarto periodo a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

 

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

L’articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

 

Credito di imposta formazione 4.0: potenziamento della misura

L’articolo 22 rimodula complessivamente l’aliquota del credito d'imposta "Formazione 4.0" per le piccole e medie imprese.

In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. 

La maggiorazione spetta condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

 

Leggi l'articolo di approfondimento!

 

Caro materiali: rifinanziamento Fondo e nuovo meccanismo di compensazione

L'articolo 26, per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, introduce misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei costi dell'energia.

Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:

  • 2 miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle opere in corso o aggiudicate:
    • 700 milioni stanziati per le opere del PNRR, per le opere del Fondo nazionale complementare al PNRR e per le opere commissariate; 
    • 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere
    • 500 milioni per incrementare il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti-legge precedenti
  • 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le opere che saranno avviate successivamente al decreto legge in questione.

Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.

L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023.

 

Bonus una tantum 200 euro per autonomi e Partite Iva 

L'articolo 31 specifica che riceveranno i 200 euro non solo i dipendenti e i pensionati ma anche i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile87) per i quali, nello stesso anno, risulti l'accredito di almeno un contributo mensile, purchè i suddetti lavoratori siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n33588.

L’INPS eroga la indennità a domanda.

L’articolo 33 invece istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. 

Al decreto ministeriale è demandata - fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse - la definizione dei profili concernenti: 

  • l'importo dell'indennità; 
  • la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame);
  • i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL AIUTI, NON ANCORA IN VIGORE (MANCA L'APPROVAZIONE DEL SENATO), E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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