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Cessione del credito o fruizione diretta del Superbonus: i condomini possono scegliere quel che preferiscono

Quando più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile, di cui sono possessori, ognuno di loro può decidere liberamente se usufruire della detrazione o esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri

Non bisogna confondere il divieto di frammentazione del credito, detto anche divieto di cessione parziale, dalla possibilità di scegliere per l'opzione che si preferisce riferita ai condomini per un intervento passibile di Superbonus.

Per questo l'Agenzia delle Entrate risponde positivamente, nella Posta di Fisco Oggi, al quesito nel quale si chiedono lumi sulla possibilità, per interventi sulle parti comuni di un condominio, che danno diritto alle detrazioni del Superbonus 110%, di alcuni condòmini di scegliere di usufruire direttamente delle detrazioni mentre altri intendono, invece, optare per la cessione del credito.

Cessione del credito o fruizione diretta del Superbonus: i condomini possono scegliere quel che preferiscono

Parti comuni e Superbonus: le regole

La circolare 24/2020 del Fisco ha chiarito, in tal senso, che quando più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile, di cui sono possessori, ognuno di loro può decidere liberamente se usufruire della detrazione o esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri.

Quindi, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tradotto diversamente: alcuni condòmini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

E il divieto di frammentazione?

Si riferisce al credito del singolo contribuente, quindi nel 'nostro' caso del singolo condomino.

A pag. 21 della recente guida sul Superbonus dell'Agenzia delle Entrate, in tal senso è stato spiegato che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento (cd. frammentazione).

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.

NB - Per espressa previsione normativa, il divieto di cessione parziale e la tracciatura si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Non si applicano, pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022), in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

 

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