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Cosa si intende per EDIFICIO ESISTENTE - una definizione importante nelle COSTRUZIONI

EDIFICIO ESISTENTE - una definizione importante nelle COSTRUZIONI, visto che blocca le nuove Norme Tecniche

Chi ha paura degli EDIFICI ESISTENTI?
 

 

Divagazioni sulla ricerca della sicurezza del nostro patrimonio edilizio …

 

 

Quando parliamo di “edifici esistenti”, dal punto di vista ingegneristico, occorre partire dalla definizione contenuta nella normativa tecnica. Il cap. 8 NTC2008 riporta: “È definita costruzione esistente quella che abbia […] la struttura completamente realizzata”.

La Circ. 617 si preoccupa poi di aggiungere: “Per costruzione di c.a. e di acciaio con struttura completamente realizzata si intende quella per cui […] sia stata redatta la relazione a struttura ultimata ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Per edifici in muratura con struttura completamente realizzata si intende quella per cui […] sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi del Cap.4 del D.M. 20 novembre 1987 o ai sensi delle NTC”.

Qui è necessario fare una considerazione: circa il 70% del patrimonio edilizio italiano è stato realizzato prima del 1985 e, se togliamo gli edifici in c.a. o acciaio realizzati dopo la L1086/71, tutti i restanti fabbricati risultano carenti delle documentazioni richieste dalla norma ... e quindi sono esistenti ?

Sorge infatti il primo problema: il Colosseo o il fienile Emiliano di inizio secolo, cosa sono? E i trulli? E la magnifica stazione di Milano con le sue arcate metalliche? Non v’è alcun dubbio che si tratti di edifici esistenti; potremmo dilungarci sulla filosofia dell’ergo sum, ma trovo più semplice dichiarare che l’edificio è esistente se esiste!

Superato questo empasse normativo, possiamo fare alcune considerazioni sul problema della sicurezza (da intendere come “conoscenza del livello di sicurezza”) del patrimonio edilizio esistente.

Tralasciamo qui il caso di interventi strutturali eseguiti o da eseguire ai sensi del cap. 8 delle NTC2008 (e che sono tanto discusse nella definizione dell'aggiornamento della norma - NDR); per essi sono ben codificate le regole e la necessità della verifica. Il vero nodo principale stà tutto nel capire qual è lo stato del nostro patrimonio esistente, senza aspettare che ogni singolo proprietario o gestore debba fare un intervento e la conseguente valutazione di sicurezza.

Da questo punto di vista c’è movimento su vari fronti: la Regione Puglia ha inserito qualcosa di simile nel libretto del fabbricato, il Ministro Lupi ha istituito una commissione apposita, sono nati gruppi di lavoro e commissioni all’interno di diverse Associazioni e si cerca di affrontare il problema a volte anche in regolamenti locali.

A me qui interessa porre l’accento su alcuni aspetti che riguardano in maniera particolare il binomio “edificio esistente – vulnerabilità”.

L'articolo prosegue nell'allegato con approfondimenti su Beni Culturali, strutture ricettive, edilizia privata. Scaricalo per poterlo leggere.


TAG: EDIFICIO ESISTENTE, costruzione esistente, struttura completamente realizzata , norme