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Costruzioni e cantieri edili: nuovo vademecum INAIL per il rischio caldo e indicazioni INPS sulla sospensione

La guida è dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza e contiene un decalogo per la gestione del rischio. L'INPS segnala inoltre che l’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”

Il caldo micidiale dell'estate 2022 non da tregua e non accenna a diminuire e così l'INAIL ha realizzato un nuovo vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza del mondo delle costruzioni, un decalogo per la gestione del rischio.

La pubblicazione - disponibile in allegato - fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.

Per chi svolge la propria attività all’aperto, come gli addetti del settore agricolo e dell’edilizia, o in luoghi al chiuso in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, infatti, l’impatto delle temperature estreme può essere particolarmente rischioso.

Contestualmente alla guida, l'INAIL e l'INPS hanno inoltre, con un comunicato congiunto, illustrato le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico. Il comunicato è stato recepito in due circolari dell'INL (Ispettorato nazionale del Lavoro) che si allegano in calce.

Costruzioni e cantieri edili: nuovo vademecum INAIL per il rischio caldo e indicazioni INPS sulla sospensione

Il vademecum INAIL per il rischio caldo nei cantieri edili

Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum è stato realizzato nell'ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, con indicazioni su:

  • designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori;
  • strategie di prevenzione
  • riorganizzazione dei turni di lavoro
  • pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

 

Cassa integrazione e sospensione delle attività

Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate.

A questo proposito, l’INPS precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

 

Caldo e lavori: quali rientrano tra i più rischiosi?

La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo” - si spiega - deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione.

È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni

L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo.

Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.


IL VADEMECUM DELL'INAIL E LE CIRCOLARI DELL'INL SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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