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Cessione del credito Superbonus senza limite del 1° maggio: il Decreto Semplificazioni è legge

Il provvedimento abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito da parte delle banche

Il Decreto Semplificazioni è legge dello Stato: il Senato ha infatti approvato il testo del ddl di conversione del DL 73/2022, nello stesso testo licenziato precedentemente dalla Camera, col provvedimento che ora dovrà solo essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

A livello di Superbonus, spicca senza dubbio la novità introdotta dall'art.40-quater, che abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

Il dossier ufficiale del Senato sottolinea che la disposizione, al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, previsti sotto forma di crediti d’imposta (spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, dal decreto-legge n. 50 del 2022, cd. DL Aiuti), nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione di prima cessione del credito o di sconto in fattura, abroga il comma 3-ter dell’art. 2 e il comma 3 dell’art. 57 del medesimo decreto legge 50/2022 (nel frattempo convertito nella legge n. 91 del 2022).

Cessione del credito Superbonus senza limite del 1° maggio: il DL Semplificazioni è legge

Cessione del credito: via il limite del 1° maggio 2022

Il comma 3 dell’articolo 57 del DL Aiuti stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del medesimo decreto si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Si tratta delle norme che stabiliscono che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tradotto: le banche possono cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Con la soppressione di tale comma si riconosce, pertanto, non più alle sole cessioni comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche alle cessioni precedenti, di potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito introdotta dal menzionato articolo 14.


IL TESTO DEFINITIVO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 73/2022 (SEMPLIFICAZIONI), ANCORA DA PUBBLICARE IN GAZZETTA UFFICIALE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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