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75% o 110%, quale aliquota applicare per il bonus barriere architettoniche?

Tramite un esempio pratico capiamo come applicare al meglio i bonus fiscali disponibili per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Le novità della Legge di Bilancio e il caso studio

La Legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di portare in detrazione fiscale anche i lavori effettuati per rimuovere le barriere architettoniche. Essendoci diversi bonus disponibili, scopriamo tramite un caso studio come poter scegliere quello più adatto.

L’oggetto del nostro esempio pratico è un edificio unifamiliare sottoposto a interventi di riqualificazione, tra cui in particolare vanno citati:

  • La riqualificazione energetica dopo un’accurata analisi con il software TERMOLOG
  • La ridefinizione dello schema strutturale dell’edifico, grazie al software TRAVILOG, a seguito degli interventi per rimuovere le barriere architettoniche.

Per il nostro edificio possiamo affermare che le spese sono soggette a due diversi tipi di bonus fiscali: Ecobonus 110 e Bonus Ristrutturazioni.

Sorgono a questo punto delle domande: è possibile aggiungere a queste due detrazioni un terzo bonus? E ancora, tutte le spese connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche hanno un massimale a sé stante anche se optiamo per il Superbonus?

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Le agevolazioni disponibili 

Innanzitutto, facciamo il quadro completo delle agevolazioni a cui si può accedere nel caso di interventi sulle barriere architettoniche. Quindi cercheremo di capire quale sia la strada migliore da scegliere.

Partiamo dall’articolo 119-ter della legge 77 del 17 luglio 2020 che riconosce, per tutte le spese effettuate per la rimozione delle barriere architettoniche, nel periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’aliquota di detrazione pari al 75%.

Su quali valori calcoliamo l’aliquota? Dipende dal tipo di edificio, ad esempio:

  • a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
  • b) 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
  • c) 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Questa agevolazione va ad aggiungersi a quella presente nei commi 2 e 4 dell’art. 119 all’interno del Decreto Rilancio, che prevede la possibilità di accedere all’aliquota di detrazione del 110% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Questo però è possibile solo se i lavori vengono realizzati contemporaneamente ad:

  • interventi di efficientamento energetico così come indicato nel comma 1 dell’art 119
  • interventi di miglioramento sismico indicati nel comma 4 dell’art 119.

I lavori di rimozione delle barriere architettoniche (commi 2 e 4 dell’art 119) fanno riferimento agli interventi che sono stati definiti all’interno dell’articolo 16-bis comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A seguito di ciò il massimale avrà un valore pari a 96.000 come previsto per il bonus ristrutturazione.

 

Differenza di massimali e possibilità di scelta dell’aliquota

Per quanto riguarda l’agevolazione introdotta nel nuovo articolo 119-ter della L77/2020 e quella indicata nei commi 2 e 4 del medesimo Decreto Rilancio, la differenza tra le due sta nella definizione dei massimali.

L’articolo 119-ter fa riferimento ai massimali indipendenti che variano in base al numero di unità immobiliari. Invece, nel comma 2 dell’art. 119 il massimale è di 96.000 euro e resta tale anche nel caso di presenza di più bonus edilizi come il Bonus Ristrutturazione e Super Sismabonus.

Cosa fare quindi con le spese effettuate nel 2022 per la rimozione delle barriere architettoniche? Si può scegliere tra l’aliquota al 75% e quella al 110%? 

Certamente sì!

La risposta 292/2022 dell’AdE sostiene la nostra affermazione: troviamo l’esempio di un istante che chiede di rinunciare ad applicare l’aliquota del 110% anche se in presenza di interventi che sono considerati “trainanti”.

L’AdE nella sua risposta afferma che l’istante può decidere di fruire dei due incentivi, la detrazione che viene riportata nell’articolo 119-ter è considerata come aggiuntiva al Superbonus. 

Inoltre, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio.

 

In definitiva quali bonus per i lavori di ristrutturazione? 

Siamo di fronte a due opzioni, 75% o 110%, che presentano massimali diversi. Prima di giungere a conclusioni però dobbiamo considerare, nei nostri conti, l’intermediario finanziario. Procediamo ora quindi calcolando l’effettivo ritorno per il committente in termini di cassa e vantaggio fiscale.  

 


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Nell’ultimo anno Logical Soft ha preso parte al ciclo di eventi gratuiti OBIETTIVO SUPERBONUS 110% organizzato da ISNOVA in collaborazione con ENEA, eventi a cui hanno partecipato decine di migliaia di professionisti dell’edilizia. Inoltre, organizza ogni anno 300 corsi on line gratuiti sui temi dell’Ecobonus, Sismabonus, compensi professionali e sicurezza in cantiere.

Logical Soft è stata selezionata da Regione Lombardia per lo sviluppo del motore di calcolo del software CENED+2.0; inoltre è stata scelta da ENEA per lo sviluppo delle app Safe School 4.0 e Condomini+ 4.0, le applicazioni che misurano i consumi energetici e la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e dei condomini.

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