Antincendio
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Sicurezza antincendio sistemi facciate edifici civili: indicazioni sui metodi di prova riconosciuti

La nuova circolare dei Vigili del Fuoco individua, ai sensi del decreto 30 marzo 2022, i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri dell'Ue per la valutazione sperimentale dei requisiti

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato un'importante circolare sul decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, col quale sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti o di nuova realizzazione.

Nella lettera circolare - che alleghiamo - vengono forniti chiarimenti e dettagli sulla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili di cui sopra.

Nella premessa, i VV.FF. evidenziano infatti che il comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto dispone che “nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea”, rimandando a successiva disposizione la individuazione di tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione. Allo scopo si forniscono le seguenti disposizioni.

Sicurezza antincendio sistemi facciate edifici civili: indicazioni sui metodi di prova riconosciuti

Ambito di applicazione: i metodi di prova

La circolare quindi individua, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. metodi di prova).


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Metodi di prova

I metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati della Unione europea sono richiamati nella tabella riportata nell'allegato 1 alla circolare.

Con tali metodi di prova sono valutate le prestazioni relative ai seguenti principali obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
  • verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
  • limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
  • limitazione degli incendi covanti.

 

Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego

Con riferimento al paragrafo V.13.4 punto 2 delle norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, approvate con decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, si evidenzia che l’installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 costituisce soluzione alternativa, nei limiti dei rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità.

Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.


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