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Aggiornamento dei prezzari: il ritardo delle Regioni non può ricadere sul compenso dei progettisti

ANAC: un eventuale ritardo della regione nell’aggiornamento dei prezzari regionali non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista

L'ANAC torna sul gettonatissimo tema dell'aggiornamento dei prezzari regionali collegato al compenso dei progettisti, con un atto del presidente che 'tutela' ingegneri e architetti impegnati nelle progettazioni.

Nell'atto del 27 luglio 2022, infatti, l'Autorità Anticorruzione specifica che:

  • le regioni devono provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale per consentire alle stazioni appaltanti di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato;
  • un eventuale ritardo della regione nell’aggiornamento dei prezzari regionali non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista.

Per questo, in base al principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione.

Aggiornamento dei prezzari: il ritardo delle Regioni non può ricadere sul compenso dei progettisti

Prezzari 'vecchi' e necessità di aggiornamento

Nel caso all'esame dell'ANAC, La Stazione Appaltante ha applicato l’ultimo aggiornamento del prezzario della Regione Sardegna vigente al momento della predisposizione degli atti di gara e della pubblicazione del bando (Prezzario lavori pubblici 2019) e non, come rappresentato dall’esponente, il prezziario in vigore nel 2002 al momento dell’elaborazione del progetto preliminare.

Infatti, come traspare dalle simulazioni del calcolo del corrispettivo fornite dall’Amministrazione, qualora fosse stato utilizzato come parametro di riferimento l'importo dei lavori risultante dal progetto preliminare del 2002, il compenso per la progettazione sarebbe stato pari a € 2.042.579,88 e non pari a € 3.200.997,68, così come risulta dalla documentazione di gara.

Tuttavia l’Ente, nel calcolo della parcella professionale, avrebbe dovuto tenere in considerazione la scarsa adeguatezza di un prezzario redatto nel 2019 rispetto all’attuale panorama economico - politico che, a seguito della crisi emergenziale e del rincaro dei prezzi delle materie prime, ha visto un sempre più crescente interesse del legislatore al reale andamento del mercato e alla revisione e aggiornamento dei prezzari, al fine di garantire l’equilibrio economico dei contratti pubblici.

 

Clausola revisione prezzi obbligatoria

L'Anac ha POI richiamato alla necessità di inserimento nel disciplinare delle gare della clausola di revisione dei prezzi, al fine di ricondurre ad equità il programma contrattuale.

Tale clausola, peraltro, deve essere obbligatoriamente inserita per tutte le gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture bandite o avviate a partire dal 27/01/2022 e fino al 31/12/2023 (art. 29 del DL 4/2022).

L'art. 29 del D.L. 4/2022 ha infatti introdotto una nuova disciplina in tema di revisione dei prezzi, valevole per le procedure di gara indette a partire dall’entrata in vigore del provvedimento (27/01/2022) e sino al 31/12/ 2023, prevedendo che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’ISTAT – sentito il MIMS – dovrà definire la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione e successivamente spetterà al MIMS, con proprio decreto, determinare con cadenza semestrale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre.

Da ultimo, con riferimento ai soli appalti di lavoro, l’art. 26 del D.L. 50/2022 dispone che i prezziari regionali vengano eccezionalmente aggiornati entro luglio e che, nelle more di tale aggiornamento, le stazioni appaltanti determinino i prezzi con un aumento immediato fino al 20% rispetto ai prezziari vigenti.

Per quanto tale norma non possa essere applicata al caso di specie, trattandosi di disciplina applicabile soltanto a partire dal 18 maggio 2022 - e dunque di poco successiva alla pubblicazione del bando avvenuta in data 14 aprile 2022 - la stessa rappresenta un’ulteriore conferma del trend legislativo avviato con il D.L. 73/2021 e finalizzato a tutelare gli operatori economici dalle sempre più esorbitanti fluttuazioni del mercato.


L'ATTO DELL'ANAC DEL 27 LUGLIO 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

 

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