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INARCASSA: SANZIONI TROPPO ALTE - lettera aperta del delegato Iris Franco

INARCASSA: le sanzioni sono aumentate del 350% rispetto all’anno 2012 per tutti gli eventuali inadempimenti contributivi e di mancata, ritardata, incompleta o errata presentazione della dichiarazione reddituale

LETTERA APERTA

Al Presidente di Inarcassa
arch. Paola Muratorio
via Salaria, 229
00199 ROMA
via PEC: segreteria.presidenza@pec.inarcassa.org

e p.c. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
via PEC: gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

e p.c. Al Presidente ed ai Componenti del Collegio Revisori Inarcassa
via PEC: protocollo@pec.inarcassa.org

e p.c. Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C.della provincia di Verona
via PEC: architettiverona@pec.it

e p.c. agli Architetti della Provincia di Verona
Loro Sedi

28 agosto 2014

Gentile Presidente,

 
Nella relazione del Bilancio consuntivo 2013, così come evidenziato anche nel suo comunicato stampa, ben si evidenzia che il 27% su 167.092 associati è sotto la soglia di povertà e con un reddito inferiore a 8.000 euro, mentre circa 1/3 degli associati dichiarano un reddito vicino a 15.500 euro, considerato da Inarcassa come base minima per il calcolo dei contributi obbligatori da versare annualmente.
 
I numeri purtroppo non mentono, e sulla grande sofferenza economica degli architetti e ingegneri sta per abbattersi un violento tsunami: indicato dai dati indiscussi del bilancio consuntivo 2013, grazie all’attuale regime sanzionatorio, le sanzioni sono aumentate del 350% rispetto all’anno 2012 per tutti gli eventuali inadempimenti contributivi e di mancata, ritardata, incompleta o errata presentazione della dichiarazione reddituale.
 
Per l’applicazione delle sanzioni, Inarcassa fa sempre riferimento alla legge 6 del 1981, allo Statuto, precedente la parcellizzazione (separazione in Statuto e Regolamenti) e al regolamento Generale della Previdenza 2012.
Quindi, nel calcolare le sanzioni e gli interessi, Inarcassa fonde il quadro normativo di riferimento ( Legge n.6/1981 e Statuto) alla riforma, avvenuta con il Regolamento Generale della Previdenza 2012 (nonuna fonte di rango legislativo):
  • facendo riferimento a un Ente pubblico con personalità giuridica di diritto pubblico, e che nel 1995, a seguito del D.Lgs 509/94 diventa associazione riconosciuta, con personalità giuridica privata, senza comunque perdere la natura di pubblica amministrazione. Fin dalla sua costituzione, il servizio di previdenza e assistenza è gestito a ripartizione con patrimonio a copertura delle sole obbligazioni previdenziali definite e non dei versamenti degli iscritti;
  • facendo riferimento al Regolamento Generale della Previdenza 2012, che attraverso modifiche e integrazioni attua una gestione a ripartizione del sistema pensionistico senza copertura patrimoniale. Finanziandosi con il pagamento di contributi obbligatori dovuti in virtù di un rapporto giuridico di diritto pubblico che sorge dallo svolgimento dei lavori in cui la competenza è esclusiva delle professioni d’ingegnere e architetto, ed erogando prestazioni previdenziali calcolate secondo le leggi vigenti al momento del conseguimento dei requisiti, a prescindere quindi dai contributi previdenziali effettivamente versati.
In sostanza la riforma previdenziale, attuata con il Regolamento Generale Previdenziale 2012, modifica le regole in precedenza attuate ovvero prestazioni diverse nel tempo; tali prestazioni non sono quindi il corrispettivo contrattuale di un’obbligazione, ma definite come un servizio pubblico per soddisfare degli interessi pubblici stabiliti.
Con la riforma Inarcassa, sul piano delle entrate, ha aumentato il carico fiscale (44% dei contributi previdenziale rispetto all’anno precedente 2012), mentre ha diminuito le uscite.
Inarcassa nel 2013, ha portato la soglia reddituale minima su cui calcolare i contributi a € 15.500, importo che purtroppo non rispecchia la situazione di ricchezza di buona parte degli associati che da troppo tempo ormai sono al centro di una profonda crisi economica.
La capacità contributiva è il fondamento dei tributi, rinvenibile nell’articolo 53 della Costituzione, ne è insieme la causa giustificatrice e il parametro di misura. Chi non è titolare di capacità contributiva non è tenuto pagare. Al variare della capacità contributiva è consentito (anzi, tendenzialmente doveroso) il variare l’entità del tributo.
Pertanto a identica capacità contributiva deve corrispondere uguale tributo. Il tributo è una variabile dipendente dalla capacità contributiva.
Sul piano ideologico, l’art. 53 è una garanzia nei confronti dello Stato: un limite alla possibile ingerenza dello Stato, al suo poter drenare risorse dai privati.
 
Per quanto in esordio e sopra esposto, si rileva che non possono più essere applicate le disposizioni sanzionatorie disciplinate dalle norme antecedenti il RGP 2012, che sono la causa del violento tsunami a cui accennato inizialmente.
 
Pertanto il delegato Inarcassa architetti Verona, Iris Franco con questa lettera aperta, a sostegno dei colleghi che in questi ultimi tempi si sono visti recapitare sanzioni che spesso raggiungono anche l’80% dei contributi dovuti, sta chiedendo, oltre a una rivisitazione delle norme sanzionatorie, di attivare, sempre nella ragionevole possibilità finanziaria, un progetto mutualistico per dare la possibilità ai colleghi di rientrare nella loro posizione debitoria e di non essere costretti a chiudere la loro posizione professionale.
  
Con cordialità
 
Delegato Inarcassa Architetti Verona, Iris Franco
arch.irisfranco@omnipec.it