DPI e DPC: Dispositivi Sicurezza
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LINEE VITA: la sicurezza dei lavori in quota diventa obbligatoria

LINEE VITA: la sicurezza dei lavori in quota diventa obbligatoria

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 5/9/2014


Fra gli adempimenti richiesti dalla legge italiana in campo di sicurezza nell’edilizia, per quel che concerne i lavori eseguiti in quota, vi è l'installazione di sistemi anticaduta (linee vita). Tale onere non è ancora un obbligo in tutta Italia ma quanto prima la normativa entrerà in vigore in tutte le regioni.

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro. Ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale o proprietario) o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti in merito alla protezione dei lavori in quota. Le linee vita di tipo stabile (secondo la norma UNI EN 795) sono costituite da un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Esse vengono installate sulle coperture dei nuovi edifici per la loro manutenzione e per la manutenzione periodica di eventuali impianti o coperture fotovoltaiche, a seguito di una normativa nazionale attualmente adottata solo da alcune regioni italiane.

La norma nazionale che contiene le disposizioni relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro utilizzate per i lavori temporanei in quota (ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi) è il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” a cui ha fatto seguito il Decreto legislativo del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – in particolare l’Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”).

La Regione Toscana è stata la prima a obbligare l’installazione di linee vita con l’emanazione di norme e disposizioni proprie. Liguria, Lombardia e Piemonte si sono poco dopo allineate all’esempio toscano. Fra le regioni che recentemente hanno legiferato in tal senso, ci sono Emilia Romagna (obbligo prorogato al 31 gennaio 2015) e Marche. Esse hanno, in molti casi, esteso l’obbligo dell’installazione della linea vita, anche in caso di ristrutturazioni significative degli edifici esistenti.

Per ciò che concerne la progettazione, il Testo Unico (D.L. n. 81/2008) impone l’obbligo di creare una documentazione contenente l’analisi dei rischi, le misure di sicurezza adottabili e le modalità di utilizzo del sistema, per consentire un’adeguata informazione degli utilizzatori da parte dei responsabili dei lavori. Deve inoltre essere presente la verifica e il calcolo della resistenza degli ancoraggi, la dichiarazione di conformità dei prodotti utilizzati e il manuale di manutenzione, montaggio e uso (redatto dal produttore).

Infine, dopo l’installazione di una linea vita è fondamentale procedere periodicamente alla revisione del sistema. L’intervento - di personale competente - è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente «almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi» (Uni En 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito a un arresto di caduta.

Si riporta l’elenco, relativo all’argomento, delle norme e Decreti Regionali:

• EMILIA ROMAGNA: Legge Regione Emilia Romagna 02/03/2009, n. 2

• MARCHE: Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7
• PIEMONTE: Articolo 86, paragrafo 14, della Legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 recante “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” pubblicata sul B.U. del 28 Marzo 2013, n. 13.
Legge 02/03/2011, n. 1
Legge 14/07/2009, n. 20
• PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Legge provinciale 09/02/2007, n. 3
Decreto Presidente Provincia 25/02/2008, n. 7
• UMBRIA: LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16 recante Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - N. 436 Parte prima del 25-9-2013
• VENETO: Dgr. n. 97 del 31 gennaio 2012
• SICILIA: Decreto 5 settembre 2012

Un altro valido punto di riferimento in merito, per i professionisti chiamati alla progettazione e verifica dei sistemi anticaduta, è costituito dalle “Linee Guida per la scelta l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – SISTEMI DI ARRESTO CADUTA” – ISPESL - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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