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Il danno non patrimoniale

il “danno non patrimoniale” che, peraltro, quasi nessuna polizza RC Professionale prevede in copertura, ha assunto notevole rilevanza nei procedimenti civili e penali

Quando si parla di responsabilità civile professionale e dei danni di cui i professionisti possano rendersi responsabili nello svolgimento della propria attività, il pensiero va immediatamente ai danni materiali e ai danni corporali che sono indubbiamente i più noti e “familiari” anche perché comuni a molte altre tipologie di polizza.
Già parlando dei danni patrimoniali sorge qualche dubbio sul tipo e sulla consistenza dei possibili eventi ricompresi in tale definizione, ma la tipologia di danno in assoluto meno conosciuta e maggiormente sottovalutata in fase di valutazione e scelta della polizza professionale, è senza dubbio il cosiddetto “danno non patrimoniale” che, peraltro, quasi nessuna polizza RC Professionale prevede in copertura e che invece, soprattutto negli ultimi tempi, ha assunto notevole rilevanza nei procedimenti civili e penali essendo sempre più spesso oggetto di richiesta di risarcimento ai professionisti sia come danno diretto sia, indirettamente, quale conseguenza di altri danni.
A differenza delle altre tipologie di danno che, seppur in modi differenti, causano una perdita economica al soggetto danneggiato, il “danno non patrimoniale”, come si deduce dalla stessa denominazione, non ha effetti sul patrimonio della persona andando a incidere invece sulla sua sfera psichica ed emotiva attraverso la lesione di un bene della vita che non costituisce di per sè pregiudizio economico ma che, in caso di lesione, ha egualmente diritto al risarcimento, al pari di un danno materiale o corporale.
Nel “danno non patrimoniale” rientrano infatti, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell’art.2059 del codice civile, anche tutte le lesioni ai diritti della persona tutelati dalla Costituzione quali la salute, la dignità, l’onore, la reputazione, l’immagine, il nome, la privacy, ecc.
La nozione di “danno non patrimoniale” come oggi definita ha origine dalla fondamentale rivisitazione operata nel 2008 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975, con le quali sono stati riuniti sotto questa unica definizione tre tipi di danno distinti che si erano andati delineando nel corso del tempo e precisamente :
• il danno esistenziale inteso come lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane e alla libera esplicazione della personalità,
• il danno biologico, o danno alla salute inteso come lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona che abbia un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
• il danno morale, inteso come sofferenza psichica cagionata da fatto illecito o da reato
La suddetta definizione unitaria è stata motivata dalla costatazione che la distinzione del “danno non patrimoniale” in danno esistenziale, biologico e morale aveva spesso portato, in passato, ad una duplicazione dei risarcimenti del medesimo danno sostanziale.
In definitiva la Corte di Cassazione, con le sentenze sopracitate, ha ritenuto che il “danno non patrimoniale” debba essere considerato unico e comprensivo di tutte le forme di danno di natura non patrimoniale che un soggetto possa subire a seguito di un fatto illecito, di un reato o a seguito della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.
All’interno di questa definizione unitaria, le varie classificazioni di danno (esistenziale, biologico e morale) sopravvivono ma assumono valore meramente descrittivo, utile semplicemente a meglio delineare il tipo di danno non patrimoniale che un soggetto abbia subito anche ai fini della quantificazione del relativo risarcimento.
Come ben precisato della sentenza n. n. 25157 Cass. sez. 3 del 14 ottobre 2008, infatti, “la persona umana e i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile. Pertanto quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale, uno e unitario è il danno e uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessità che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito”.
Pertanto, anche con riferimento alla liquidazione del danno, la Cassazione ha precisato che il “danno non patrimoniale” va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico o la prassi di liquidare, nel caso di morte di un familiare, sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.
Restano esclusi dalla tutela risarcitoria, sempre secondo la Cassazione, i pregiudizi, consistenti in disagi, fastidi, ansie e insoddisfazioni, che non derivino da lesione di diritti costituzionali della persona e le lesioni a quei diritti della persona, pur costituzionalmente protetti, che però abbiano prodotto un danno irrisorio o irrilevante.
Secondo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 n. 26972-26975, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata a tre condizioni:
- che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità
- che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Considerando l’estensione e la varietà di questa tipologia di danno e la frequenza delle richieste di risarcimento ad esso relative anche nel campo della responsabilità civile professionale, spesso parallelamente o conseguentemente ad altre tipologie di danno, è particolarmente importante verificare che la Polizza RC Professionale sottoscritta preveda espressamente in copertura anche questa fattispecie di danno per non rischiare pericolose scoperture e risarcimenti, anche ingenti, che il professionista sarebbe costretto a pagare di tasca propria.

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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